Corte_di_Cassazione,_Sezione_IV,_sentenza,_n_679_del_9_gennaio_2026
La progressiva digitalizzazione del processo penale ha posto delicate questioni interpretative circa l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di deposito degli atti processuali. Questa recente pronuncia della Corte di Cassazione offre un chiarimento in tema di ammissibilità del deposito a mezzo PEC durante il periodo transitorio previsto dalla normativa di settore.
La vicenda trae origine dal deposito di un atto di appello, avverso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Parma con rito abbreviato, effettuato in data 15 gennaio 2025 mediante invio con posta elettronica certificata. La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 4 marzo 2025, dichiarava l’appello inammissibile ritenendo che, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. Giustizia n. 206 del 2024, il deposito dovesse avvenire esclusivamente con modalità telematiche attraverso il portale del processo penale telematico.
Va osservato che il D.M. Giustizia n. 206 del 2024 ha novellato l’art. 3 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 217 del 2023, stabilendo che dal 1° gennaio 2025 il deposito di atti, documenti, richieste e memorie debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche; tuttavia, il comma 4 dell’art. 3 del D.M. n. 217 del 2023 prevede che: “Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale”.
Il nodo problematico concerneva l’interpretazione dell’ambito applicativo del comma 4: in particolare, se la possibilità di utilizzare modalità non telematiche (tra cui la PEC) fino al 31 marzo 2025 si estendesse anche agli atti di appello avverso sentenze pronunciate all’esito di giudizio abbreviato.
La Quarta Sezione penale ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Bologna.
La Corte ha rilevato che il ricorrente, a seguito di arresto, era stato tratto davanti al Tribunale per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, nell’ambito del quale aveva ottenuto il rito abbreviato. L’appello contro una sentenza pronunciata in seguito a giudizio abbreviato deve considerarsi soggetto alle modalità di deposito previste dal comma 4, in quanto procedimento riconducibile al Libro VI, Titolo I del codice di procedura penale.
La mera lettura dei commi 4 e 9 dell’art. 3 consente di affermare che è consentito ai difensori il deposito a mezzo PEC per tutti i casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche, e ciò fino al 31 marzo 2025.

Il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, nel sostituire l’art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 2217, non ha innovato sulla possibilità di utilizzare la PEC nei casi in cui resta consentito il deposito con modalità non telematiche, avendo riproposto tale previsione nell’attuale comma 9 dell’art. 3.
La valenza “assorbente” del primo motivo di censura ha impedito alla Corte di affrontare la questione esposta dalla difesa col secondo motivo di gravame, ovvero se la mancata “accettazione” della nomina del difensore sia un impedimento al deposito sul portale dell’impugnazione. Tuttavia appare rilevante il rinvio alla disciplina del nono comma dell’art.3: “Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”.