Da Juranews.it
In tema di reati procedibili a querela, il principio del “favor querelae”, che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice “riserva” di costituzione di parte civile, in quanto con la “riserva” la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l’esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita. Come è stato correttamente osservato in motivazione, va considerata “l’insanabile diversità ontologica tra la volontà esplicita di costituirsi parte civile, ancorché manifestata in sede di denuncia, rispetto alla mera riserva di costituzione di parte civile, non seguita da alcuna formalizzazione di tale costituzione. Come di recente evidenziato da Sez. 5, n. 18862 del 230/01/2023, il favor querelae, come criterio orientativo, presuppone situazioni d’incertezza interpretativa e, nella sostanza, esclude la rilevanza dell’uso di formule sacramentali, ma richiede pur sempre dati oggettivi ai quali correlare un’attuale e specifica volontà di punizione.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 32530 del 2 ottobre 2025
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