Con la sentenza in commento la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che:

“la nozione di “residenza e/o dimora”, rilevante ai fini del rifiuto della consegna, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, che è desumibile da una serie di indici rivelatori, quali ad esempio: la legalità della presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (cfr. Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419).”

Cassazione, Sesta Sezione, Num. 27090 Anno 2025