Con l’introduzione legislativa del deposito obbligatorio degli atti penali procedimentali e processuali si è aperta una nuova era. Come accade in tutte le riforme epocali non sono mancati problemi applicativi del novum legislativo, tra tutti, spicca quello del deposito degli atti di natura strettamente dibattimentale con particolare rilievo per la costituzione delle parti eventuali del processo penale. Il presente contributo offre uno spunto di riflessione sulla non obbligatorietà del deposito telematico degli atti dibattimentali alla luce della normativa vigente e dei principi di rango costituzionale reggenti il processo penale, che, viceversa, ha visto una costante ma non univoca interpretazione giurisprudenziale di senso opposto. L’opportunità ci è offerta dalla recente sentenza della giurisprudenza di legittimità che propone una nomofilachia di senso ben diverso ed opposto all’orientamento della giurisprudenza di merito instauratosi.