• Numero sentenza: 858/25
  • Data: 3 giugno 2025
  • R.G.N.R: 13305/2025
  • Presidente: Ercole Aprile
  • Relatore: Paolo Di Geronimo
  • Ricorrente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
  • Procedimento: contro indagato
  • Oggetto ricorso: Ordinanza Tribunale di Torino del 26/3/2025

Reati

  • Peculato (art. 314 c.p.)
  • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il fatto 

L’indagato, in qualità di presidente e amministratore di un’associazione di pubblica assistenza, si sarebbe appropriato di:

  • Somme ricevute dalle ASL per servizi di trasporto sanitario
  • Denaro utilizzato per acquisti personali estranei all’attività istituzionale
  • Fondi riversati sui propri conti correnti

Il Tribunale del Riesame di  Torino aveva annullato il sequestro preventivo perché:

  • Le somme delle ASL erano corrispettivo di servizi svolti
  • Una volta nell’associazione, avevano natura esclusivamente privata
  • Configurabile solo appropriazione indebita (non procedibile per difetto di querela)
  • Venendo meno il peculato, anche l’autoriciclaggio non sussisteva

Motivi del ricorso 

1° MOTIVO – Violazione art. 314 c.p. (PECULATO)

TESI P.M.: Il denaro ASL mantiene natura pubblicistica

ESITORIGETTATO

2° MOTIVO – Violazione art. 648-ter.1 c.p. (AUTORICICLAGGIO)

TESI P.M.: L’autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto manca di querela

ESITOACCOLTO

  1. Principi enunciati

Sul PECULATO (rigettato)

  • La qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio si limita allo svolgimento della funzione pubblicistica:

“Sul piano della qualifica soggettiva, è incontroverso il principio secondo cui al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt$ 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi – nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo – la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto (Sez.U, n. 10086 del 13/7/1998, Citaristi, Rv. 211190). In applicazione di tale principio, si è a più riprese affermato che ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio, si deve valutare l’attività effettivamente espletata dall’agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen.”

  • Nell’ordinaria gestione dell’ente privato, l’indagato non svolge servizio pubblico: 

 “nell’ordinaria gestione dell’ente, di natura privatistica, l’indagato non svolgeva alcun servizio di rilevanza pubblica, il che esclude a priori la possibilità di configurare il delitto di peculato difettando la qualifica soggettiva richiesta “.

  • Il denaro ASL perde destinazione pubblicistica una volta confluito nell’associazione

“Una volta che il denaro è confluito nelle casse dell’associazione che presta il servizio sanitario, viene meno la destinazione pubblicistica e la disponibilità del denaro in capo al soggetto che agisce per l’ente non è collegata allo svolgimento del pubblico servizio, bensi trova fondamento esclusivo nella normativa privatistica che disciplina la vita dell’ente.”

  • Manca il requisito della disponibilità “per ragioni del suo ufficio o servizio”

Sull’AUTORICICLAGGIO (accolto)

  • L’art. 648-ter.1, comma 8, richiama l’art. 648, comma 6 c.p.
  • Il reato sussiste anche quando il reato presupposto non è punibile per difetto di querela
  • L’astratta configurabilità del reato presupposto è sufficiente

DECISIONE FINALE

  • Primo motivo: Rigettato
  • Secondo motivo: Accolto
  • Ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Torino

Il Tribunale del riesame dovrà rivalutare i presupposti per il mantenimento del sequestro limitatamente al reato di autoriciclaggio, anche se il reato presupposto (appropriazione indebita) manca di querela.

PRECEDENTI CITATI

  • Sez.U, n. 10086 del 13/7/1998 (Citaristi)
  • Sez.6, n. 18837 dell’8/2/2023 (Orlando)
  • Sez.6, n. 9136 del 31/1/2019 (Pallaoro)
  • Sez.6, n. 27090 del 17/4/2024 (Camporeale)
  • Sez.2, n. 29449 del 18/6/2019

Deposito in Cancelleria: 18 luglio 2025