La Corte di Cassazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione del minore – persona offesa –  si configura come “prova piena” nell’ordinamento processuale.  Non sono necessari elementi di riscontro se  la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato sono state, adeguatamente, valutate. Il principio è particolarmente rilevante nei reati sessuali, dove spesso la vittima rappresenta l’unico testimone diretto.

La sentenza evidenzia come la giurisprudenza di legittimità abbia delineato criteri specifici per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni, ponendo particolare attenzione a:

  • credibilità soggettiva: esame scrupoloso della personalità del dichiarante
  • attendibilità intrinseca: coerenza e logicità del racconto
  • modalità della rivelazione: spontaneità e contesto in cui avviene la denuncia
  • influenze esterne: presenza di suggestioni o manipolazioni

La sentenza, inoltre, richiama l’importanza del rispetto delle disposizioni sulla Carta di Noto per l’esame testimoniale dei minori, sottolineando come il mancato rispetto di tali protocolli possa inficiare l’attendibilità probatoria delle dichiarazioni. Viene inoltre evidenziata la necessità di un’assistenza psicologica adeguata durante tutto il procedimento, non solo per tutelare il minore ma anche per garantire la genuinità delle dichiarazioni rese.