La sentenza n. 90 del 11 giugno-1° luglio 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, c.p., in tema di Sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, il primo comma dell’art. 168-bis c.p. è stato considerato incostituzionale «nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
È, quindi, possibile chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), anche se il massimo edittale comminato esorbiti dal limite individuato dall’art. 168-bis, comma primo, c.p. e il delitto non sia incluso nella lista di cui all’art. 550, comma 2, c.p.p.