La Corte di Cassazione, facendo riferimento alla sentenza “Raso“, ha ribadito che la Giurisprudenza di legittimità ha elaborato la figura dell‘imputabilità di tipo funzionale che, a prescindere dalla presenza di una patologia psichiatrica, attribuisce rilevanza agli effetti che il disturbo produce sulla capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto. Sono rilevanti, quindi, anche “disturbi della personalità” che dovranno essere valutati concretamente per verificarne la gravità e intensità in modo fugare dubbi sulla piena capacità dell’imputato.
