Molti hanno commentato con favore la sentenza della seconda sezione della suprema corte, che ha affermato l’ammissibilità del deposito analogico della costituzione di parte civile in udienza.
Tuttavia, la lettura della motivazione desta qualche perplessità: gli Ermellini ricostruiscono “l’assetto normativo che presidia la materia”, facendo riferimento alla necessità di coordinare l’art. 122, comma due, bis c.p.p. con la disciplina dettata dagli artt. 111 bis e 111 ter c.p.p. e, quindi:

Quello che mi permetto di non condividere è l’affermazione che il mancato rispetto del disposto dell’art.122 comma due, bis c.p.p lascia aperta la strada al tempestivo deposito analogico, quantomeno “fino al momento in cui il processo penale telematico non andrà completamente a regime”.
Occorre ribadire che la norma di riferimento è l’art.78 c.p.p. che prevede al primo comma che:
“La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità…”
Unitamente al dettato dell’art. 79 c.p.p. che specifica:
1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554 bis, comma 2.
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza [173 c.p.p.].
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti [220 c.p.p. ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 359, 360 c.p.p.](1)(2).”
Il pieno regime del processo penale telematico non è l’elemento discriminante, altrimenti si dovrebbe ragionare su una abrogazione tacita delle norme del Codice di rito che non appare, allo stato, una soluzione condivisibile. Va riaffermata la centralità del codice di procedura penale, che resta immutato e non sottomesso ad esigenze di natura tecnica che non trovano riscontro nemmeno in ragioni di economia processuale che non possono scalfire la struttura del processo. La digitalizzazione della Giustizia deve rappresentare l’opportunità per un incremento della qualità della Giurisdizione e non l’occasione per comprimere il libero esercizio del diritto di difesa.
