Dal sito della Corte di Cassazione

Questione penale decisa del ricorso R.G. n. 39137/2024 ud. 29/05/2025

  • Se il decreto di citazione per il giudizio di appello debba essere tradotto in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana.
  • Se la sentenza debba essere tradotta in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana.
  • Se la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana integrino una nullità generale a regime intermedio.

Ricorrente: M. Ndiaye + altri

Relatore: E. Calvanese

Data udienza: 29 maggio 2025

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 143, 178, 429, 601.

Ordinanza di rimessione: 9900/2025

Decisione

  • Prima questione: soluzione affermativa.
  • Seconda questione: soluzione affermativa.
  • Terza questione: la mancata traduzione del decreto di citazione per il giudizio d’appello in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio dello stesso ove riguardante le indicazioni di cui al combinato disposto degli artt. 601, comma 6, e 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen.
    La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all’imputato che non conosca la lingua italiana comporta la nullità generale a regime intermedio della “sentenza-documento” con conseguente rinvio al giudice del grado precedente per la traduzione stessa.

Qui l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite