“Una pena determinata sulla base di un criterio irragionevole non può essere percepita dal suo destinatario come una pena giusta, e non può quindi assolvere alla funzione rieducativa”. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 63, terzo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all’art. 99, primo comma, c.p., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla».