La Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha precisato i criteri per la valutazione  della sussistenza dell’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 572 c.p. in riferimento alla commissione della condotta incriminata innanzi ad un minore. Gli episodi cui il minore assiste devono essere, per numero e qualità, tali da determinare il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.