Non sono d’accordo con chi sostiene che, dal 1° gennaio 2025, sia obbligatorio il deposito telematico per gli atti difensivi anche durante la fase dibattimentale.
La mia convinzione nasce dalla lettura delle seguenti norme:
- Art. 2 del provvedimento del DGSIA del giorno 11 luglio 2023 dispone: (Ambito di applicazione) “Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica, al di fuori del contesto dell’udienza, attraverso il PDP degli atti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023”;
- Art. 1 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 (Ambito di applicazione) che così recita:
“Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell’atto”.
Inoltre, una lettura “sistematica” degli artt.110 e111 bis, commi 3 e 4, c.p.p. rafforza la convinzione che non esista tale l’obbligo.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. 150/2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” espressamente chiarisce che:
La regola generale viene derogata solo in due specifiche ipotesi, previste ai commi 3 e 4 dell’art. 111 bis c.p.p.
Il comma 3 precisa che la previsione dell’obbligatorietà del deposito telematico “non si applica per gli atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”. Si pensi a documenti aventi contenuto dichiarativo preformati rispetto al processo penale (una scrittura privata, un testamento olografo) di cui si contesti l’autenticità o documenti, quali ad esempio planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico, posto che l’acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale.
Il comma 4, in coerenza con la legge delega, prevede poi che gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Si tratta di previsione – che non necessita di specifici commenti – che, evidentemente fa salva la facoltà per le parti private, che intendano farlo, di ricorrere alle modalità telematiche”.
Mi chiedo, ad esempio, se siano stati abrogati:
gli artt. 78 e 79 c.p.p. che prevedono, come è noto, che l’atto di costituzione possa essere depositato in udienza fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o dall’articolo 554 bis, comma 2
ed ancora
l’art.438 cp che prevede che la richiesta possa essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422(5).
Non posso credere che mi sia rifiutata la possibilità di depositare a dibattimento la mia nomina ai sensi dell’art. 98 c.p.p, oppure è stato abrogato anche questo?
L’elenco sarebbe lungo quanto è complicata e tecnica la difesa nel processo penale.
Resto in attesa del “riscontro dibattimentale”.
Ammetto, però, di aver più di qualche dubbio che la dialettica processuale possa portare a confronti proficui, se un magistrato ha rinviato un’udienza per consentire al difensore della costituenda parte civile di depositare su App – non sul portale del deposito degli atti penali – l’atto di costituzione nel termine di 10 giorni.
Ammetto che i dubbi non sono recenti, nacquero quando un Presidente di Collegio rifiutò il deposito di una nomina in udienza, sostenendone l’obbligatorietà del deposito telematico.
Ammetto di aver dubbi che sia ancora possibile un esercizio effettivo del diritto di difesa.
Spero in un chiarimento e mi conforta che questi dubbi sono, per la verità, “reato proprio” del difensore, tanto che è stato scritto: “E cosa ne possono sapere delle mie inquietudini insonni; dei risvegli di soprassalto per la paura di non aver rispettato un termine… della tormentata preoccupazione di non essere all’altezza” (Ettore Randazzo, La giustizia nonostante, Sellerio editore, 2006).
In fondo, il difensore vive praticando il dubbio quotidianamente, qualcun altro no.
Nemmeno quello più ragionevole.