Col provvedimento che si evidenzia il Ministero di Giustizia ha, finalmente, chiarito che non sono dovuti i diritti di copia per il deposito telematico delle impugnazioni.
Un chiarimento che l’UCPI ha cosi commentato:
“Segnaliamo il provvedimento del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC1430136#) che chiarisce come non siano dovuti nè il deposito nè i diritti per le copie delle impugnazioni trasmesse a mezzo PDP.
Trova così riconoscimento l’interpretazione propugnata dall’Unione già lo scorso 11 aprile 2024 nella lettera inviata al Ministro ed al Direttore generale degli affari interni del DAG.
La pubblicazione del DM 217/2023 segna, infatti, l’avveramento della condizione sospensiva per l’abrogazione – almeno per ciò che attiene i depositi telematici – dell’art. 164 disp.att.cpp.
Restano dovuti il deposito o il versamento dei diritti per le copie delle impugnazioni depositate in via analogica (cartacee o a mezzo PEC).
Roma, 15 novembre 2024
L’Osservatorio Informatizzazione del processo penale”