
A distanza di un anno dalla pubblicazione della Legge n. 49/2023, sul cd. “equo compenso”; a dieci anni dalla pubblicazione del DM n. 55/2014 sui cd. “Parametri forensi” e ad oltre dodici anni dall’entrata in vigore della cd. “Legge Fondamentale Forense”, n. 247/2012, la Suprema Corte accoglie una tesi per nulla minoritaria tra la stragrande maggioranza degli avvocati: l’inderogabilità dei minimi tariffari.
E lo fa con la sentenza indicata, in cui, a seguito di ordinanza interlocutoria, il fascicolo trasmigra dalla Sezione VI alla Prima civile, per essere trattato in pubblica udienza, stante la valenza nomofilattica del principio ermeneutico da trattare.
Il Pubblico Ministero stesso conclude per l’accoglimento del ricorso.
Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione di legge in relazione al DM n. 55/2014, per come modificato dal successivo DM n. 37/2018, e, successivamente, dalla cd. Legge sull’Equo compenso.
La S.C. nel ribadire l’inderogabilità dei minimi parametrali, da computarsi ” a partire” dai valori medi, il magistrato non potrà su tali valori applicare una diminuzione superiore al 50% degli stessi, senza violare espressamente la legge.
E questo sia in relazione all’articolato dei DM citati, che della cd. Legge Fondamentale Forense, nonchè quello della Legge sull’Equo Compenso.
Ciò posto, s’invitano i colleghi tutti a leggere e fare propria la citata sentenza (fruibile on-line, gratuitamente, dal sito istituzionale della Suprema Corte), ma, soprattutto, a farne uso nelle proprie richieste di liquidazione all’A.G., invitando i magistrati all’applicazione pedissequa del principio ermeneutico fissato in essa.