La Corte costituzionale, con la sentenza n.93/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo che sussista la suddetta causa di esclusione della punibilità.
La sentenza richiama la giurisprudenza costante della Cassazione sull’art. 131 bis c.p.:
“Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Corte di cassazione, sezioni
unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681)”
“Oggetto di accertamento è, in effetti, la commissione del reato – che, per essere ritenuto di “particolare tenuità”, deve, com’è logico, ricorrere –; reato che si può decidere, tuttavia, di non punire poiché ha causato danni o pericoli non gravi.”
“La Corte di legittimità qualifica, perciò, il fatto particolarmente lieve ai sensi dell’art. 131 bis – cod. pen. come un fatto in ogni modo tipico, antigiuridico e colpevole (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891)”
Inoltre:
“La decisione che riconosce la particolare tenuità del fatto può trovare ingresso lungo l’intero arco del procedimento: all’esito delle indagini preliminari, nella fase predibattimentale, o a seguito del dibattimento.”
“Va, in ultimo, verificato se la sede decisoria che il rimettente assume “pregiudicata” dalla formazione del precedente convincimento sia qualificabile anch’essa come giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato. Nel caso dell’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, la risposta è positiva”
Ulteriore richiamo alla giurisprudenza di legittimità è quello sulla natura giuridica del provvedimento emesso dal Gip:
“la Corte di cassazione ha affermato che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ……… a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art.111, settimo comma, Cost. (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 31 maggio-31 agosto 2023,n. 36468). Tale pronuncia, pur non avendo forma di sentenza, ha all’evidenza carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo; non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione, è stata, dunque, riconosciuta la possibilità di ricorrere per cassazione per il vaglio sulla
riforma di tale decisione.”
Chiarito ciò la Corte costituzionale conclude in questi termini:
“per tutte queste ragioni, si deve ritenere che, trovandosi il giudice due volte a valutare lo stesso fatto criminoso, dapprima in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna e successivamente in sede di opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, possa essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., per il quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale.”