La Corte costituzionale è intervenuta sul termine entro il quale, nei giudizi innanzi il giudice di pace, l’imputato possa dimostrare di aver posto in essere condotte riparatorie che determinino l’estinzione del reato.

L’art. 35 del D.Lgs. n. 274/2000, ai commi 1) e 2), prevede che : 

  1. Il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
  2. 2. Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

Nel dicembre del 2022, il  Giudice  di  pace  di  Forlì  ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale in riferimento alla norma de qua,  nella  parte  in  cui  prevede,  per  i  reati  rientranti  nella  competenza  del  giudice  di  pace,  chel’imputato  possa  procedere  alla  riparazione  del  danno  cagionato  dal  reato  solo  prima  dell’udienza  di comparizione, anziché entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Con la sentenza 45/2024 la Corte costituzionale osserva che : 

“In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  la  disposizione  censurata  si  porrebbe  in  contrasto  con  l’art.  3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, in quanto, stante l’affinità tra l’istituto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000 (rubricato «Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie») e  l’art.  162-ter cod.  pen.  («Estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie»)  determinerebbe  una  disparità  di trattamento tra l’imputato che provveda alla riparazione del danno cagionato per la commissione di un reato rientrante  nella  competenza  del  giudice  di  pace  e  l’imputato  che  provveda  alla  riparazione  del  danno cagionato per effetto di un reato attribuito alla competenza del tribunale, in relazione al quale è stabilito che vi possa adempiere entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento.”

“Secondo il rimettente, inoltre, sussisterebbe la violazione del medesimo parametro costituzionale anche in  riferimento  alla  violazione  del  principio  di  ragionevolezza,  in  quanto  l’anteriorità  della  riparazione  del danno  rispetto  all’udienza  di  comparizione  si  porrebbe  in  contrasto  con  la ratio del  processo  innanzi  al giudice di pace che risponde, in via prioritaria, a logiche conciliative per la minore gravità dei reati trattati.

Sul  piano  della  rilevanza,  il  rimettente  evidenzia  che  l’imputato  aveva  formulato  «l’offerta  risarcitoria astrattamente  idonea  ad  eliminare  il  danno  conseguente  al  reato  contestato  dopo  la  prima  udienza,  ma comunque prima della dichiarazione di apertura del dibattimento», con la conseguenza che la questione di legittimità  costituzionale  si  pone  come  preliminare  per  la  prosecuzione  del  giudizio,  in  rapporto  alla disciplina di cui all’art. 162-ter cod. pen. concernente un caso sostanzialmente identico.”

“La  peculiarità  del  processo  penale  innanzi  al  giudice  di  pace,  avente  ad  oggetto  fatti  di  minore gravità,  risiede  in  un  approccio  duttile  che  non  è  quello  della  necessaria  applicazione  della  pena  come inesorabile  conseguenza  del  reato:  i  comportamenti  illeciti  addebitati  all’imputato  chiamano  in  gioco l’attività di mediazione del giudice e, ancor prima, possono essere valutati alla luce degli specifici istituti di mitigazione della risposta sanzionatoria: quello della esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000) e quello dell’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 35, in esame).

Costituisce, poi, prescrizione generale quella che richiede che il giudice di pace favorisca, nel corso del procedimento  e  per  quanto  possibile,  la  conciliazione  tra  le  parti  (art.  2,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  274  del 2000).

Questa  Corte,  in  numerose  occasioni,  ha  evidenziato  tali  peculiari  connotazioni  del  processo  penale innanzi al giudice di pace.”

Ed ancora: 

“Questa  marcata  esigenza  di  favorire,  per  il  tramite  dell’attività  di  mediazione  del  giudice,  la conciliazione  tra  le  parti,  anche  e  soprattutto  mediante  le  condotte  riparatorie  dell’imputato,  mostra  la incoerenza  del  termine  finale,  previsto  dalla  disposizione  censurata,  per  porre  in  essere  e  perfezionare  tali condotte; termine che scade prima che l’imputato compaia innanzi al giudice stesso.”

Pertanto: 

“La preclusione, che discende dalla rigida applicazione del termine recato dalla disposizione censurata, costituisce  un  fattore  di  irragionevolezza  in  una  sequenza  procedimentale  che  dovrebbe,  invece,  favorire, proprio nell’udienza di comparizione, «ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice» (ordinanza n.11  del  2004),  la  conciliazione,  della  quale  la  condotta  riparatoria  rappresenta  una  modalità  di  attuazione. L’attività conciliativa e di mediazione del giudice di pace è irragionevolmente pregiudicata dalla previsione di un termine perentorio scaduto «prima dell’udienza di comparizione». Lo  sbarramento  temporale  censurato  finisce,  altresì,  per  determinare  ricadute  negative  sul  carico giudiziario, riducendo i casi di definizione anticipata del processo.”

Infatti: 

“Nel  processo  davanti  al  giudice  di  pace,  l’imputato,  che  prima  dell’udienza  di  comparizione  non  sia riuscito  ad  ottenere  l’accettazione  della  persona  offesa  della  sua  offerta  di  riparazione,  non  può  contare sull’attività di mediazione del giudice nell’udienza di comparizione, perché è ormai già spirato il termine in esame. In mancanza di un contatto con il giudice, tanto più necessario perché deve egli comunque valutare il

soddisfacimento  delle  esigenze  di  riprovazione  del  reato  e  di  quelle  di  prevenzione,  pur  in  presenza  di accettazione della persona offesa, la prospettiva di condotte riparatorie, perfezionate già prima dell’udienza di  comparizione,  finisce  per  essere,  quanto  meno,  non  incoraggiata  ed  anzi  resa  incerta,  frustrando  così l’esigenza di deflazionare questi processi per reati minori.

Invece,  l’imputato  nel  processo  ordinario  ha  un  termine  più  ampio  che  comprende  quello  che  lo  vede comparire innanzi al giudice, il quale può contestualmente valutare la congruità dell’offerta di riparazione. Il contatto  e  l’interlocuzione  con  il  giudice,  nell’udienza  di  comparizione,  ma  prima  dell’apertura  del dibattimento,  non  può  che  favorire  il  perfezionamento  delle  condotte  riparatorie,  senza  che  ne  sia pregiudicata  la  spontaneità  nella  misura  in  cui  si  tratta  pur  sempre  di  una  libera  scelta  dell’imputato  per evitare il processo.

La mancanza di giustificazione di questo disallineamento dei termini tra processo innanzi al giudice di pace e processo ordinario è anche indirettamente mostrata dalla convergenza della disciplina, che vi è invece in  caso  di  prova  da  parte  dell’imputato  di  non  aver  potuto  porre  in  essere  in  precedenza  la  condotta riparatoria. 

La previsione – in entrambe le ipotesi (sia art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, sia ex ex art.  162-ter,  secondo  comma,  cod.  pen.)    della  sospensione  del  processo  per  consentire  la  condotta riparatoria mostra in realtà la compatibilità di uno stesso termine per perfezionare la condotta riparatoria e da  ciò  si  rinviene  un  argomento  ulteriore  della  irragionevolezza  della  differenziazione  recata  dalla disposizione censurata.”

“In conclusione, la previsione della inderogabile anteriorità delle condotte riparatorie, previste dalla disposizione  censurata,  rispetto  all’udienza  di  comparizione  non  risponde  ad  alcuna  logica  giustificazione, tenendo conto delle peculiarità che connotano la giurisdizione penale del giudice di pace.

La reductio  ad legitimitatem della  disposizione  censurata  va  individuata,  nel  verso  prospettato  dal rimettente, collocando al momento dell’apertura del dibattimento il termine finale perché l’imputato possa porre in essere le condotte riparatorie idonee alla dichiarazione di estinzione del reato.

Va  pertanto  dichiarata  l’illegittimità  costituzionale  dell’art.  35,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  274  del  2000,nella  parte  in  cui  stabilisce  che,  al  fine  dell’estinzione  del  reato,  le  condotte  riparatorie  debbano  essererealizzate  «prima  dell’udienza  di  comparizione»,  anziché  «prima  della  dichiarazione  di  apertura  del dibattimento», di cui all’art. 29, comma 7, del medesimo decreto legislativo.”

La sentenza è consultabile al seguente link:

Corte costituzionale, sentenza n.45/2024