La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni:

In riferimento alla prima questione, il Collegio remittente evidenzia un contrasto di giurisprudenza sul punto della “contestazione di fatto” dell’aggravante di cui all’art.625, comma primo, n.7 c.p.:

Infatti, per un primo orientamento non sarebbe necessario che la circostanza aggravante fosse contestata esplicitamente, perché il bene — in questo caso si verte in tema di sottrazione di energia elettrica — è “indefettibilmente” destinato a pubblico servizio.
La Corte sottolinea il contrasto con altro orientamento:

Viene fatto rinvio alla “Sentenza Sorge”, con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito che:

Tale enunciato, a giudizio della Quinta sezione, non ha trovato univoca applicazione nella giurisprudenza recente; da qui la necessità dell’invio alle Sezioni Unite.
La seconda questione si pone, invece, qualora le Sezioni Unite risolvessero il contrasto del precedente quesito aderendo alla tesi “più rigorosa” ovvero quella della richiamata “Sentenza Sorge”, chiedendosi se sia consentito al pubblico ministero modificare l’imputazione in udienza, nonostante sia elasso il termine di cui all’art.85 del D.lgs 10 ottobre 2022 n.15, per tutti quei reati divenuti perseguibili a querela.
Atteso che:



Tuttavia, la Prima Presidente della Cassazione ha ritenuto di restituire gli atti alla Quinta sezione poiché la questione non appare adeguatamente motivata (qui l’ordinanza di restituzione).
Così argomenta la Prima Presidente, in particolare sulle modalità di contestazione delle aggravanti:

Pertanto:

La Prima Presidente, facendo riferimento alla “Sentenza Domingo” rileva che:

Invero:

Non resta che attendere la decisione del Collegio della Quinta sezione che dovrà motivare sul punto delle modalità di contestazione anche alla luce della recente “Sentenza Domingo”. Nel frattempo, all’interprete viene offerta una sintesi esplicativa dei principi espressi che risulta essere chiara e significativa.