TITOLO : I criteri ermeneutici sulla valutazione della testimonianza della parte civile secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità : una disarmonia nell’ordinamento giuridico generale ed una deroga ai principi fissati dalla Corte costituzionale. Il paradosso creato dalla riforma Cartabia.
- La soluzione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale sulla compatibilità a testimoniare della parte civile.
- Il prevalente orientamento giurisprudenziale sui criteri valutativi in parte qua .
- La palese incostituzionalità della prevalente nomofilachia.
- La prosecuzione in sede civile disposta dalla riforma Cartabia e la distonia in tema di utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio penale.
- La soluzione interpretativa offerta dalla Corte costituzionale sulla compatibilità a testimoniare della parte civile.
Nel contesto dei mezzi di prova del processo penale la testimonianza è collocata tra le risultanze processuali più importanti a disposizione dell’organo giudicante onde definire la sussistenza della responsabilità penale e costituisce statisticamente una delle prove maggiormente assunte nell’istruttoria dibattimentale.
Tramite essa , difatti , si concretizzano e rispettano due dei principi cardine del sistema penale di stampo accusatorio rappresentati dall’oralità ed immediatezza nella relazione assunzione di prova-organo giudicante.
A differenza dei sistemi processuali accusatori radicati nel common-law , nei quali è previsto e disciplinato esclusivamente l’istituto processuale della testimonianza , nel processo penale italiano o accusatorio misto il legislatore ha previsto delle incompatibilità a testimoniare[i] per le parti processuali costituite , regolamentandole , di contro , sotto forma di esame dibattimentale[ii].
Più in particolar modo , nel sistema processuale accusatorio premessa la impossibilità della costituzione di parte civile da parte del danneggiato dal reato , l’assunzione della sua dichiarazione dibattimentale può assumere soltanto la veste della testimonianza così come la dichiarazione dibattimentale resa dall’imputato , la quale è prevista e disciplinata quale testimonianza vera e propria . Non solo , ma l’ordine di assunzione delle prove dichiarative in tali sistemi processuali prevede che la testimonianza dell’imputato avvenga prima dei testimoni a discarico allo scopo di evitare una sorta di modellamento su quanto dichiarato da testi terzi alla vicenda , potenzialmente a discarico dell’imputato . Tale esigenza si connota anche in ragione della equiparazione tra dichiarazione dell’imputato e quella di un testimone con corrispondente obbligo di dichiarare secondo verità , salvo incorrere nel reato di oltraggio alla corte.
Nell’ordinamento processualpenalistico vigente , viceversa , il legislatore ha posto un distinguo tra testimonianza ed esame delle parti private sancendo una incompatibilità a testimoniare delle stesse ma non anche , specularmente , regole di valutazione probatoria diverse. Ha posto , invece , regole di assunzione della dichiarazione ben diverse tra loro.
L’unica eccezione a questo distinguo è rappresentata dalla testimonianza della costituita parte civile , come espressamente previsto dall’art. 208 c.p.p. che recita : “ Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.”
Se , pertanto , la testimonianza riassume in sè un obbligo di presentazione e propalazione conforme a verità , sottraendosi al quale si è esposti a responsabilità rilevanti sul piano giuridico , la parte processuale non è onerata da pari obbligo di rendere dichiarazioni dibattimentali bensì da una facoltà riconosciutagli sia nella forma della richiesta sponte sua che del consenso all’esame richiesto da altra parte processuale.
Due rilievi : il primo consiste nella previsione esclusivamente per la parte civile di non potersi avvalere di tale facoltà se inserita nelle richieste ammissive di prova di una parte processuale ed ancor prima nella sua lista testimoniale ; il secondo si radica nell’esclusione della parte civile dalla disciplina dell’esame dibattimentale e la sua inclusione in quella della testimonianza , con conseguente obbligo di riferire secondo verità.
Ne consegue che la parte processuale che deponga in dibattimento non potrà mai essere tacciata di falsa testimonianza nella forma commissiva oppure omissiva ad eccezione del caso della parte civile assunta in qualità di testimone.
Considerato che la fonte probatoria è identica può porsi la domanda di quale disciplina debba applicarsi in caso di dichiarazioni dibattimentali rese dalla parte civile , se quella della testimonianza oppure quella della parte processuale in virtù della duplice qualifica che essa può rivestire ; riteniamo che l’elemento distintivo circa le regole processuali adottabili alla fonte dichiarativa e quindi della sua qualifica probatoria dipenda dall’inserimento nella lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. in qualità , appunto , di testimone , come sopra accennato.
In quest’ultimo caso sarà necessario presentare , con il suo nominativo incluso , una lista testimoniale ex art. 468 c.p.p. perché in caso contrario il suo intervento propalatorio sarebbe assoggettato alla disciplina dell’esame delle parti necessitante un consenso o una sua richiesta di essere esaminato ; ora appare evidente , a rigor di logica , che il presente ragionamento abbia dei risvolti soltanto teorici perché apparrebbe irragionevole una costituzione di parte civile senza alcun interesse o intenzione a testimoniare ma in ogni caso l’esclusione dalla lista testimoniale la renderebbe esaminabile solo come parte processuale e quindi assoggettata a tale normativa.
In via del tutto incidentale , va sottolineato come recentemente la giurisprudenza di legittimità[iii] abbia stabilito che la divergenza tra dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e quelle poi rese in dibattimento dal testimone , tale da generare la contestazione ex art. 500 c.p.p. , non rappresenta e non costituisce di per sé reato di falsa testimonianza ma più semplicemente integra un elemento fondamentale al fine di valutare l’attendibilità del testimone , necessitando al fine di ritenere la fattispecie di reato altri elementi dai quali ricavare il dolo nella falsa esternazione dibattimentale.
Strettamente legato a quest’ultimo aspetto , almeno a parere dello scrivente , anche la circostanza della divergenza tra quanto dichiarato nella fase dibattimentale e quanto oggettivamente emerso nella medesima fase .
Vogliamo significare che quanto riferisce un testimone è senza dubbio frutto della situazione oggettiva vissuta ma anche e soprattutto delle percezioni sensoriali ricavate rispetto agli eventi occorsi e del ricordo che si ha degli stessi , quindi di un filtro soggettivo , di tal che potrebbe non esservi corrispondenza tra il dichiarato e l’accaduto – circa il quale riferisce – senza che ciò stesso rappresenti un reato di falsa testimonianza , proprio per mancanza dell’elemento psicologico del reato.
Dunque , l’unica parte processuale del giudizio penale che rientra nella disciplina della testimonianza è la costituita parte civile , per espresso dettato normativo previa inclusione in una lista testimoniale presentata ex art. 468 c.p.p.
Ricalcando il sistema accusatorio puro anche il nostro codice di rito prevede , allo scopo di rendere non contaminabile la relativa dichiarazione , che in caso di richiesta del PM l’esame dell’imputato avvenga al termine delle altre prove a carico e quindi ben prima di quelle a discarico , ma soltanto in questo caso.
Le regole di assunzione dichiarativa delle parti processuali sono inserite negli art. 503 [iv] e ( per espresso richiamo ) 498-499 c.p.p. e non si differenziano dalla disciplina dell’esame testimoniale in merito alla cross-examination ed al regime delle contestazioni oltre che alla conseguente utilizzabilità.
La valutazione della prova dichiarativa resa dalla parti private non è oggetto di specifica norma processuale e , pertanto , seguirà il corso valutativo segnato dal principio del libero convincimento del giudice ex art. 192 comma I c.p.p. , come del resto la testimonianza.
Se , però , non è stata prevista dal legislatore una regola di valutazione probatoria diversa per la parte processuale ed il testimone è altrettanto vero che le regole di assunzione delle due tipologie di fonte dichiarativa sono ben diverse , come sopra accennato.
L’obbligo di dichiarare secondo verità ex art. 198 comma I c.p.p. , salvo responsabilità penali , incombente sul testimone traccia una ben marcata differenza di peso specifico di natura dichiarativa ed , allo stesso tempo , giustifica le norme di assunzione probatoria da parte del testimone senza dubbio molto più dettagliate rispetto a quelle rese dalla parti private del processo. Si pensi alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell’imputato od anche alla disciplina dettata sul segreto professionale , d’ufficio o di Stato e più in generale alla disciplina dettata negli artt. da 199 a 207 c.p.p.
Appare quasi superfluo , in ogni caso , sottolineare come l’interesse della parte privata verso l’esito finale della causa sia stato sempre considerato sia sul piano dottrinario che giurisprudenziale pregiudizievole di una garanzia di veridicità assoluta .
Soltanto nel caso di esame di coimputato nel medesimo reato e di imputato in procedimento connesso o collegato previsto dall’art. 210 comma I e VI c.p.p. è prevista una regola di valutazione particolare insita nell’art. 192 comma III c.p.p. secondo cui le loro dichiarazioni sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità di natura intrinseca ed estrinseca secondo parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. In tutti i casi in cui i predetti soggetti non abbiano mai reso interrogatorio inerente la posizione processuale dell’imputato anch’essi saranno avvisati di potersi avvalere della facoltà di non rispondere ex art. 210 comma IV e VI c.p.p. che rappresenta una propaggine dibattimentale degli avvisi ex art. 64 III comma c.p.p. e quindi esercitarla senza conseguenze ; viceversa , nel caso di precedente interrogatorio preceduto dagli avvisi di rito ex art. 64 comma III c.p.p. tale facoltà non è loro riconosciuta dalla legge processuale e saranno obbligati a rispondere in qualità di testimoni-assistiti ex art. 197 bis c.p.p. salvo conseguenze penali che incombono su qualsiasi testimone ordinario. Anche ai testimoni assistiti si applica il criterio valutativo ex art. 192 III comma c.p.p..
Sempre in merito a tale propalante processuale disciplinato nell’esame delle parti va precisato che non gli è riconosciuto il diritto di scelta se presenziare oppure non presentarsi , incombendo sullo stesso un obbligo di presentazione in caso di citazione , salvo accompagnamento coattivo , ed in base a quanto accaduto in precedenza un diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere o meno come sopra accennato.
L’equiparazione operata dal legislatore tra parte civile e testimone ha posto seri dubbi di conformità costituzionale rispetto al diritto di difesa ed al principio di uguaglianza ma anche rispetto all’omogeneità dell’ordinamento giuridico in generale , non a caso la quaestio di una parte del processo da disciplinarsi secondo le regole della testimonianza è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale in più riprese .
Per ciò che concerne l’omogeneità dell’ordinamento giuridico v’è da dire che in sede processualcivilistica l’art. 246 c.p.c.[v] stabilisce l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di tutti coloro che abbiano un interesse a partecipare alla causa in corso.
L’interesse di cui trattasi consta , ovviamente in un interesse diretto alla vicenda processuale tale da legittimare un loro potenziale intervento processuale in qualità di parte e , ovviamente , la parte processuale costituita . Possono , viceversa , testimoniare i titolari di un interesse di fatto – allorquando siano coinvolti in una autonoma causa avente il medesimo oggetto o comunque analogo – così come sono compatibili con l’ufficio di testimone coloro che siano parte processuale in una causa riunibile o comunque connessa a quella nella quale espletano il loro ufficio testimoniale che in ogni caso sia rimasta autonoma , quindi non riunita.
Se la testimonianza deve apportare un contributo cognitivo al giudice utile ai fini del decidere , allora deve essere scevra da interessi di carattere personale che ne inquinerebbero il contenuto , se pur solo nei particolari ; ne discende ancora il principio che la testimonianza debba essere fornita da soggetto terzo ed estraneo alla vicenda processuale per assumere ed assurgere alla massima credibilità.
In merito alle decisioni della Corte costituzionale espresse sul presente istituto processuale , v’è da dire che l’incipit della interpretazione offerta dalla Consulta sul tema si ha con la sentenza n.° 190/71[vi] che affrontava la seguente questione :” Secondo l’assunto del pretore di Iseo, cui con ordinanza di meno ampio contenuto aderisce il tribunale di Bergamo, l’art. 106 cod. proc. pen. recante l’obbligo della testimonianza a carico della parte civile, e gli artt. 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 dello stesso codice nelle parti volte a disciplinare l’assolvimento del detto obbligo, lederebbero il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello dell’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), così riguardo all’imputato come riguardo alla parte civile. Nei confronti del primo risulterebbero violati il principio di uguaglianza, perché soltanto alla parte civile é concesso di rendere la testimonianza, ponendo se stessa quale fonte di prova, ed il diritto di difesa perché, essendo la testimonianza una prova, questa é resa accessibile soltanto ad una delle parti. Lo stesso sistema, esaminato poi dal punto di vista della parte civile, lederebbe parimenti tanto il principio di uguaglianza quanto il diritto di difesa, giacché l’attore (parte civile) sarebbe costretto a testimoniare secondo verità ed anche contra se, mentre non può pretendere analogo comportamento dall’imputato.”
La potenziale lesione del principio di uguaglianza , riguardava – secondo la sollevata questione così affrontata dalla Corte – quindi non soltanto la circostanza che solo alla parte civile fosse consentito di testimoniare e non già all’imputato ma anche la circostanza che solo sulla parte civile incombesse un obbligo di riferire secondo verità anche contra se .
La Corte costituzionale nel suo primo intervento riteneva non fondate le questioni denuncianti la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sia in virtù del principio di preminenza della giurisdizione penale su quella civile e della legittima conseguente diversità di disciplina dettata relativamente alla testimonianza nelle due tipologie di processo , laddove nel giudizio civile la parte processuale costituita non poteva assurgere al ruolo – fondamentale e preminente ai fini della ricostruzione della vicenda processuale – di prova testimoniale.
“É indubbio che l’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento dei danni da reato è , nel processo penale, regolato dal legislatore, nei limiti della sua discrezionalità e per fini di utilità generale, diversamente dall’esercizio dell’azione medesima davanti al giudice civile. E non è meno indubbio che nei due sistemi risulta diversamente disciplinata la testimonianza. Tali differenze normative sono, però, inevitabili effetti dell’applicazione del principio della preminenza della giurisdizione penale su quella civile, quale, in dipendenza di una scelta legislativa non irrazionale, é riconosciuta nel nostro ordinamento a corollario della prevalenza dell’interesse pubblico all’accertamento dei reati rispetto all’interesse collegato alla risoluzione delle liti civili. Si tratta dello stesso pubblico interesse che informa l’obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112 Cost.) e da cui promana il principio, fondamentale nel processo penale, dell’assenza di limiti legali alla libera ricerca e alla valutazione delle prove da parte del giudice; limiti che invece non mancano nella disciplina del processo civile………. Ora, dall’accennata subordinazione della disciplina della costituzione di parte civile a quella propria del giudizio penale, ai cui fini é preordinato l’obbligo dell’offeso dal reato (anche se agisca in tale sede per il perseguimento della pretesa riparatoria) di rendere la testimonianza, nei casi di legge anche sotto vincolo di giuramento, quando sia informato dei fatti per i quali si procede, discende il dovere imposto al soggetto stesso, sanzionato penalmente nell’art. 372 del codice penale, di dire tutta la verità e null’altro che la verità. Ciò eventualmente anche in merito a circostanze di fatto che possano influire in senso sfavorevole sulla decisione circa la pretesa riparatoria. E, considerandosi che il soggetto costituitosi parte civile é indicato talvolta come il principale e finanche come l’unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti nell’imputazione, non si vede come i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa, invocati dalle ordinanze, possano giustificarne il diniego da parte di lui di cooperare all’accertamento dei fatti predetti, ponendosi su piano diverso da quello di altri soggetti sui quali grava il dovere della testimonianza, secondo le norme dettate al riguardo dal codice di procedura penale.”
La diversità di disciplina , dunque , non creava alcuna disomogeneità dell’ordinamento giuridico ben potendo ritenersi legittima la testimonianza di una parte processuale costituita nel processo penale non ostante medesima situazione non fosse contemplata dal sistema processualcivilistico.
Inoltre la possibilità concessa al danneggiato dal reato di poter vantare le pretese civilistiche sin dall’instaurazione del giudizio penale – senza attenderne gli esiti per poi agire nella sede naturale – non doveva costituire alcun pregiudizio per il preminente interesse pubblico alla repressione dei reati e dei loro colpevoli soprattutto nei casi in cui essa costituisse l’unica fonte di prova accusatoria , di tal che pur prendendo atto della diversità di discipline processuali , in virtù della prevalenza del processo penale su quello civile le questioni erano dichiarate non fondate.
In merito alla diseguaglianza tra imputato e parte civile originata dalla fondamentale circostanza che solo alla seconda fosse attribuibile la qualifica di testimone : “Né con il precetto dell’uguaglianza contrasta la diversa funzione riconosciuta dall’ordinamento processuale penale all’esame testimoniale della parte civile rispetto all’interrogatorio dell’imputato. La prova offerta dall’esame suddetto é direttamente soggetta alla valutazione critica del giudice, onde egli possa basare su di essa la decisione della causa o debba disattenderla come non veridica. D’altro canto le dichiarazioni dell’imputato, mentre non sfuggono anch’esse ad un controllo di veridicità, particolarmente quando vengono richiamati ulteriori fatti e circostanze il cui accertamento possa condurre alla giusta decisione, tuttavia costituiscono essenzialmente mezzo di difesa correlato alla contestazione dell’accusa. Come é noto l’interrogatorio dell’imputato é volto anzitutto a consentirne la difesa ed é dominato, quindi, in riferimento all’oggetto della decisione penale, dal principio costituzionale che garantisce in ogni stato e grado del giudizio l’esercizio della difesa medesima. Se, però, all’imputato non é imposto l’obbligo di dire la verità, che vige per altri soggetti, tuttavia non può disconoscersi che su di lui, e nel suo stesso interesse, ricade quanto meno l’onere di dichiarazioni, cui il giudice possa riconoscere valore di attendibile fonte di prova, non diretta semplicemente alla tutela di situazioni di natura patrimoniale, quali sono quelle che caratterizzano invece l’istituto della parte civile.”
Nulla escludeva , pertanto , che l’apprezzamento del giudice potesse ritenere non veridica la testimonianza e viceversa l’assunto dell’imputato reso nell’interrogatorio , partendo da un presupposto di favore riconosciuto a quest’ultimo consistente nella mancanza dell’obbligo di riferire la verità e delle eventuali conseguenze , viceversa gravanti sulla parte civile che sarebbe stata obbligata a riferire il vero anche quando contrastante con i suoi interessi.
Medesime considerazioni erano svolte nella sentenza n.° 2 del 1973[vii] , con la quale si riteneva conforme alla Costituzione l’istituto della testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale :” Le questioni sono chiaramente infondate. Esse non differiscono da quelle già prospettate sotto gli stessi profili degli artt. 3 e 24 Cost. con le ordinanze 21/1970 del pretore di Iseo e n. 57/1971 del tribunale di Bergamo, impugnanti formalmente i soli artt. 106, 408 e 449 c.p.p. ma sostanzialmente, come in modo esplicito emergeva dalla loro motivazione, anche gli artt. 366 e 441 dello stesso codice. Tali questioni furono ritenute infondate da questa Corte con la sentenza n. 190 del 21 novembre 1971, il cui contenuto va integralmente confermato. In detta sentenza è stato precisato, in particolare, che, per effetto di una scelta legislativa non irrazionale, la subordinazione della disciplina dell’azione civile alle esigenze connesse all’accertamento dei reati è riconosciuta, nel nostro ordinamento, quale corollario dell’interesse pubblico a tale accertamento, interesse, preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti, quindi, l’opportunità che siano evitati contrasti di giudicati.”
Ancora una volta la Corte delle leggi confermava la legittimità costituzionale della disciplina dettata dal codice di rito penale in merito alla compatibilità con l’ufficio di testimone e quindi di prova dal valore preminente sulle dichiarazioni di una parte processuale costituita nel processo e latrice di un interesse all’esito finale della causa in virtù del principio di preminenza del processo penale proteso , tra l’altro , ad evitare un potenziale contrasto tra giudicati ; non solo , ma secondo la Corte la difesa dell’imputato risultava garantita sia dal principio del libero convincimento del giudice – ben potendo costui ritenere con adeguata motivazione la prevalenza dell’assunto dell’imputato – sia dal gravoso onere incombente sulla parte civile di asserire il vero in presenza di una generica capacità a testimoniare , salvo incorrere nel reato di falsa testimonianza dal quale l’imputato era normativamente esentato : “…..si è posto, altresì, in rilievo l’essenziale ruolo rivestito dal soggetto offeso dal reato, costituitosi parte civile, ai fini della prova nel processo penale, risultando sovente egli il principale e talora l’unico testimone per la ricostruzione storica dei fatti dedotti in giudizio. Il che, d’altra parte, non implica disparità di trattamento fra l’imputato, a vantaggio del quale deve essere assicurata la difesa anche in sede di interrogatorio, e la parte civile, soggetta invece all’obbligo del giuramento e alla possibile incriminazione per falsa testimonianza. E ciò considerandosi sia la diversità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, sia i temperamenti che apporta al riguardo l’integrale applicazione, nel giudizio penale, del principio del libero convincimento del giudice. Donde consegue la potestà di valutazione critica della attendibilità delle prove, in riferimento tanto all’interesse che possa aver mosso la parte civile a fare dichiarazioni volte al trionfo dell’accusa, quanto, per converso, alla credibilità che possono meritare anche le difese dell’imputato.”
Più o meno recentemente la Corte costituzionale[viii] ha affrontato nuovamente il tema in vigenza del nuovo codice di procedura penale che , come noto , è improntato non più sul principio di preminenza del processo penale bensì sul principio di autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile ed amministrativa[ix].
Pur rispetto al principio di parità delle parti processuali costituente un pilastro cardine dell’arco costituzionale[x] e al contempo reggente il sistema processuale del giusto processo , la Corte costituzionale ha confermato l’assoluta legittimità costituzionale della veste testimoniale di una parte del processo penale , non rilevando alcuna disomogeneità dell’ordinamento giuridico ed anticostituzionalità della generale disciplina dettata sulla testimonianza della costituita parte civile.
Non riteneva , pertanto , un disequilibrio ed una disparità tra imputato e parte civile rispetto al peso specifico delle loro dichiarazioni dibattimentali rese da un testimone – in ogni caso interessato all’esito della vicenda processuale – e da una parte processuale.
Ciò per due ordini di motivi : il primo si fonda sulla Relazione preliminare al nuovo codice di procedura penale dove si motiva la compatibilità della testimonianza resa da una parte processuale ed in particolare dalla parte civile in ragione della rilevanza del contributo probatorio apportato dalla dichiarazione resa dalla parte civile sia sul piano quantitativo che qualitativo in mancanza del quale si sarebbe realizzato un enorme sacrificio della ricerca della verità processuale ; il secondo si basa su una rigorosa e stringente nomofilachia dell’istituto che proprio perché latore di un interesse alla vicenda deve essere valutato con prudente apprezzamento e spirito critico , non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all’esito della causa mediante la sottoposizione ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, con un convincimento del giudice su tale fonte di prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione.
L’asse portante della motivazione si è fondato sulla interpretazione giurisprudenziale costituitasi su questo importante istituto processuale , secondo la quale :”….. che, in particolare, nell’ordinanza n. 115 del 1992 questa Corte, richiamandosi alle argomentazioni svolte nelle precedenti sentenze, ha ribadito la ragionevolezza di una scelta legislativa fondata sul presupposto che «la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale» rilevando inoltre che, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la deposizione della persona offesa costituita parte civile «deve essere valutata dal giudice con prudente apprezzamento e spirito critico, non potendosi essa equiparare puramente e semplicemente a quella del testimone, immune dal sospetto di interesse all’esito della causa»; che, d’altro canto, lo stesso rimettente dà atto dell’orientamento della Cassazione secondo cui la deposizione testimoniale della persona offesa costituita parte civile deve essere sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, e il convincimento del giudice su tale fonte di prova deve essere sorretto da adeguata e coerente motivazione, così dimostrando di essere al corrente dell’indirizzo giurisprudenziale che dovrebbe fugare qualsiasi dubbio circa il rischio che la testimonianza della persona offesa venga acriticamente assunta come prova della responsabilità dell’imputato…”.
Dunque , la ragionevolezza e la legittimità della testimonianza della parte civile si radicava nella circostanza statistica di un innumerevole quantum di processi celebrati e fondati esclusivamente sulla denuncia-querela della persona offesa e quindi sulla successiva dichiarazione dibattimentale resa dalla parte civile eliminando la quale o riducendone la valenza probatoria , il processo penale si sarebbe risolto con ogni probabilità con l’assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p. ; ed inoltre , seguendo i dettami della S.c. , sulla garanzia che la testimonianza non fosse pacificamente equiparata a quella di un testimone terzo e disinteressato ma , viceversa , fosse valutata dall’organo giudicante seguendo i parametri dei riscontri intrinseci ed estrinseci ; infine , che la predetta valutazione probatoria superato il doppio vaglio dell’attendibilità fosse sorretta da una motivazione adeguata e coerente con le risultanze processuali.
Da un lato , ragioni di ordine pratico , dall’altro , una forte garanzia costituita da un attento e particolareggiato vaglio sostenuto da una pari motivazione in sentenza , in grado di supportare il principio costituzionale di un giusto processo fondato sulla parità delle parti processuali , posto in seria discussione dalla valenza probatoria attribuita alla testimonianza ( comunque fornita da una parte processuale ) rispetto al peso specifico dell’esame dell’imputato , inevitabilmente minus quam rispetto alla testimonianza.
Secondo il dictum della Consulta la compatibilità della testimonianza della parte processuale , non immune da sospetti di particolare interesse alla vicenda processuale ed al suo esito finale , sussisteva solo in presenza dei tre predetti presupposti.
- Il prevalente orientamento giurisprudenziale sui criteri valutativi in parte qua .
Il prevalente orientamento giurisprudenziale creatosi sul punto è manifestato dai contenuti della sentenza n.° 41461 del 12/07/2012 ( sentenza SS.UU. Bell’Arte ) emessa dal massimo consesso.
Nell’importante decisione la S.c. ha stabilito che la testimonianza della parte civile non necessiti di riscontri esterni , ma sia sufficiente che in sentenza il giudice dia atto di una attenta valutazione dell’attendibilità intrinseca , ritenuta sussistente in mancanza di un intento calunniatorio , di un sentimento di astio e rivalsa nei confronti dell’imputato oppure da una intensa conflittualità tra le parti , in assenza di una oggettiva inverosimiglianza , e – di contro – in presenza di una generica capacità a testimoniare e della linearità e coerenza del racconto fornito pur caratterizzato da talune contraddizioni e più precisamente :”…. sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del narrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, può essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi”.
La corte di legittimità esclude la necessarietà di una valutazione fondata sui criteri indicati nell’art. 192 III comma c.p.p. e più in particolare della indispensabilità di riscontri estrinseci rispetto al narrato ben potendo la sola parola della parte civile essere sufficiente all’emissione di una sentenza di condanna.
Non sfuggirà che pur prendendo in considerazione la eventualità di un riscontro oggettivo fondato su altri elementi in caso di costituita parte civile , tale evenienza è considerata demandata alla valutazione della giurisdizione e quindi come mera possibilità.
Non solo , ma gli elementi idonei a supportare il dictum della parte civile possono individuarsi in qualsiasi circostanza o particolare che non deve assurgere al rango di prova vera e propria.
Come si scriveva sopra , l’orientamento[xi] creatosi successivamente alla sentenza Bell’Arte ha tracciato un solco profondo nell’interpretazione e valutazione della testimonianza della parte civile , caratterizzato dall’esclusione dei riscontri estrinseci e dei criteri valutativi riportati nell’art. 192 III comma c.p.p.
Limitandoci ai provvedimenti emessi da ultimo :” In proposito, giova premettere, quanto ai criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, come, per ormai consolidato indirizzo interpretativo, il relativo procedimento debba realizzarsi secondo una precisa scansione logica: dall’analisi della capacità a testimoniare………), alla disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità); dal vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati) a quello degli eventuali riscontri esterni, peraltro, ritenuti non necessari dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, le quali, specie nei casi in cui la persona offesa sia anche costituita quale parte civile, devono essere valutate in maniera più penetrante e rigorosa rispetto al vaglio cui vengono sottoposte le dichiarazioni.”[xii]
Conformemente : “Quanto all’argomentazione diretta a censurare la valutazione di attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, in assenza di riscontri, si rammenta che, secondo la sentenza delle Sezioni Unite Bell’Arte, indicata dal ricorrente, alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole fissate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, ed esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sottoponendo a preventiva e motivata verifica la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del narrato, che deve tuttavia effettuarsi in modo più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, aggiungendo che, in caso di costituzione di parte civile della persona offesa, può essere opportuno procedere anche al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il senso di tale ultimo chiarimento è quello di imporre un vaglio rinforzato dell’attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero accusatorie e non certo quello di negare l’autonomo valore probatorio delle stesse, ciò che contraddirebbe il principio, parimenti enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa sono sottratte dall’applicazione della disciplina prevista dall’art. 192, comma 3, c.p.p. Peraltro, come già affermato da questa Corte, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 dei 26/3/2019, S., Rv. 275312), posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva; è quindi erronea la prospettiva indicata dal ricorrente, laddove pretende ogni singolo episodio riferito dalla persona offesa sia assistito da riscontri esterni, proprio perchè, come detto, gli elementi di riscontro che il giudice può opportunamente accertare attengono ai profili della credibilità soggettiva del teste, alle cui dichiarazioni cui non si applica, si ripete, lo statuto previsto dall’art. 192 c.p.p., comma 3..”[xiii]
Ed ancora più recentemente : “Infondato anche il quinto motivo, alla luce del principio di diritto, corroborato dall’approdo delle sezioni Unite Bell’Arte, con cui si è definitivamente chiarito che le regole dettate dall’art. 192 comma terzo cod.proc.pen., relativamente alla necessità dei riscontri esterni, non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa, le quali ben possono, legittimamente, essere poste da sole alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e della attendibilità intrinseca del suo racconto, valutazione che, comunque, deve essere, in tal caso, più penetrante e rigoroso rispetto a quello che involge normalmente il propalato del semplice testimone ( Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).”[xiv]
Dalla lettura dei provvedimenti di cui sopra appare evidente che la linea interpretativa tracciata dalle SS.UU. nella sentenza Bell’Arte sia stata pedissequamente seguita dalla successiva nomofilachia delle singole sezioni.
Pur specificando la distinzione tra testimonianza della persona offesa e quella resa dalla parte civile , in vero , non sembra evidenziarsi una particolare differenza nel contenuto delle predette sentenze.
Difatti , si reputa necessaria una valutazione più penetrante e rigorosa , ma si limita quest’ultima alla sola attendibilità intrinseca.
Ad una oggettiva analisi , sentenziare che non siano necessari riscontri estrinseci e che , specularmente , la sola parola della parte civile possa fondare legittimamente una sentenza di condanna significa assodare che la giurisdizione di merito possa ed anzi debba limitarsi alla sola verifica dell’assenza di motivi di astio e risentimento oltre che della capacità a testimoniare.
- La palese incostituzionalità della prevalente nomofilachia.
Ad una oggettiva ed asettica analisi della vicenda processuale de qua , appare evidente che valutata positivamente l’attendibilità intrinseca della parte civile costei possa da sola far ritenere la responsabilità penale dell’imputato.
La S.c. , come sopra riportato , ha sottolineato in molteplici provvedimenti l’esclusione dell’applicabilità dei criteri valutativi contenuti nel III comma dell’art. 192 c.p.p.
Tale asserzione comporta che anche in caso di contraddittorietà tra riscontri estrinseci e testimonianza della parte processuale , non essendo i primi necessari a cristallizzare la valenza ed efficacia probatoria dei dicta dibattimentali gli stessi non avranno alcun peso oggettivo , se non quello demandato al libero convincimento del giudice .
In una parola , se la ermeneutica offerta non impone la considerazione dei riscontri esterni , la presenza degli stessi di contenuto contraddittorio rispetto al dichiarato della parte civile può essere pacificamente superato ai fini di una sentenza di condanna.
Altro è una interpretazione che , ai fini della conformità costituzionale della norma che consente la testimonianza della parte processuale , impone un duplice vaglio di carattere probatorio soggettivo ed oggettivo , ben altro è demandare alla discrezionalità della giurisdizione di merito se ritenere sufficiente la sola parola della parte civile ed al contempo sottovalutare – ex art. 192 comma I c.p.p. – la presenza di contraddittori elementi di prova rispetto ai contenuti dichiarativi della parte processuale.
Ora sembra palese che la conformità costituzionale degli articoli del codice di rito penale che stabiliscono e legittimano la testimonianza della costituita parte civile , da individuarsi negli artt. 197 e 208 c.p.p. , sia strettamente legata alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale sul tema.
Come visto la disparità di trattamento probatorio tra le dichiarazioni dibattimentali dell’imputato-parte e della parte civile-testimone è stata considerata costituzionalmente legittima in ragione di tre presupposti , due dei quali fondati sull’interpretazione stringente offerta dalla giurisprudenza di legittimità della necessarietà di una duplice valutazione attinente l’attendibilità intrinseca ed estrinseca , valutazione a sua volta sorretta da una motivazione adeguata e coerente “così dimostrando di essere al corrente dell’indirizzo giurisprudenziale che dovrebbe fugare qualsiasi dubbio circa il rischio che la testimonianza della persona offesa venga acriticamente assunta come prova della responsabilità dell’imputato”.
Rispetto ai primi provvedimenti adottati negli anni ’70 , nelle decisioni più recenti la Corte costituzionale non ha potuto prendere le fila del ragionamento giuridico partendo dal principio di preminenza del processo penale così giustificando la disparità di disciplina sancita nel codice di rito civile inerentemente alla parti processuali impedite di rendere testimonianza rispetto a quello penale ed , anzi , preso atto di presupposti costituzionali diversi rispetto alle primigenie decisioni ed insiti nella previsione di cui all’ art. 111 Cost II comma , ha ritenuto che la stringente e restrittiva nomofilachia della giurisprudenza di legittimità garantisse a pieno il rispetto della parità delle parti processuali.
Ebbene , appare evidente che la decisione presa dalle SS.UU. Bell’Arte abbia decampato dai criteri valutativi indicati dalla Consulta ritenendo sufficiente un attento ed approfondito vaglio della sola attendibilità intrinseca non ritenuta , viceversa , elemento valutativo sufficiente ai fini di una conformità costituzionale e omogeneità dell’ordinamento giuridico generale dell’istituto testimonianza della parte civile in quanto titolare di un interesse alla vicenda processuale e pertanto monca della presunzione di credibilità assoluta alla stregua di un ordinario testimone.
Le decisioni della S.c. a partire dalla sentenza Bell’Arte si sono uniformate al massimo consesso derogando alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale , nei sensi di una utilizzabilità della sola parola della parte civile ai fini di una sentenza di colpevolezza anche rispetto ad elementi estrinseci contraddittori , in quanto hanno categoricamente escluso l’applicabilità dell’art. 192 c.p.p.
Se la Corte costituzionale ha affermato il principio di una conformità costituzionale dell’istituto perché garantita da una nomofilachia stringente e rigorosa , richiedente una valutazione soggettiva ed oggettiva circa l’attendibilità della parte privata , allora non v’è bisogno di una attenta riflessione onde ritenere che l’esclusione della necessarietà dei riscontri oggettivi decapiti il ragionamento proposto.
Non soltanto perché lo priva di un indefettibile presupposto individuato dalla Corte delle leggi ma soprattutto perché elide l’efficacia di riscontri esterni contrari ai dicta del dichiarante applicando il principio del libero convincimento del giudice.
L’auspicio ai fini di un corretto e sostanziale rispetto dell’arco costituzionale come oggetto della interpretazione della Corte delle leggi consta in una inversione di tendenza nomofilattica da parte della Corte di cassazione che ritenga elemento necessario ed imprescindibile ai fini della legittimità costituzionale della testimonianza della parte civile la duplice valutazione soggettiva ed oggettiva come sancita dall’art. 192 comma III c.p.p.
- La prosecuzione in sede civile disposta dalla riforma Cartabia e la distonia in tema di utilizzabilità delle prove assunte nel giudizio penale.
Alla luce della recentissima riforma Cartabia in tema di impugnazioni presentate ai fini esclusivamente civilistici[xv], fa d’uopo una breve riflessione.
In premessa va detto che la riforma – che si applicherà solo ai processi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n.° 150/2022 , quindi a partire dal 30/12/2022[xvi] , – stabilisce che presentata un’impugnazione di merito o di legittimità per fini esclusivamente civilistici la giurisdizione penale valutata l’ammissibilità trasmetterà gli atti alla competente giurisdizione civile per la prosecuzione del processo.
Secondo il legislatore , esauritosi in via definitiva l’aspetto penalistico della vicenda processuale , non sarebbe corrispondente a ragionevolezza mantenere il processo dinanzi alla giurisdizione non naturale ; non solo , ma la translatio iurisidctionis troverebbe la sua giustificazione anche e soprattutto nell’intento legislativo di ridurre quantitativamente il numero di processi pendenti dinanzi le giurisdizioni penali competenti funzionalmente per le impugnazioni , così come anche il tempo necessario alla celebrazione degli stessi in virtù di una cospicua riduzione di numero.
Abbiamo già affrontato la tematica in altra sede[xvii] , evidenziando come un corposo vantaggio avrebbe potuto consistere , negli intenti legislativi , nella celebrazione del processo civile avente ad oggetto non solo il quantum debeatur ma anche l’an , così evitando una superflua spendita di tempo in sede penale per accertare l’an allorquando inevitabilmente allo scopo di stabilire il quantum il processo avrebbe avuto una continuazione – se pur ridotta nei tempi – nella sede naturale.
Ciò senza alcun pregiudizio per il danneggiato dal reato di costituirsi parte civile nel giudizio penale né , tanto meno , di esercitare i propri diritti al risarcimento o restituzione nell’ambito dello stesso giudizio , ma semplicemente per ricondurre nella sede naturale le istanze di natura civilistica laddove la vicends di rilievo penalistico fosse risolta.
Ora , l’introduzione all’art. 573 c.p.p. del comma I bis[xviii] prevede che il giudice civile investito del processo decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Il riferimento è , ovviamente , all’ipotesi di appello e non già di ricorso in sede di legittimità.
A scanso di equivoci va evidenziato che l’utilizzazione delle prove assunte nel giudizio penale verrà effettuata secondo i parametri valutativi processualcivilistici e , in secondo luogo , che l’assunzione di prove in ambito civilistico costituisca – almeno negli intenti legislativi – un’ipotesi residuale da adottarsi solo allorquando necessaria ai fini del decidere ben potendo le prove già assunte essere sufficienti.
La norma , consentendo l’utilizzabilità di prove assunte nel processo penale e soltanto come eventualità di acquisirne ulteriori in sede civile , stabilisce se non una priorità in ordine di rilevanza senz’altro in ordine di valutazione oggettiva ed è finalizzata allo scopo di ridurre i tempi di celebrazione anche del processo civile che non brilla per celerità ; in una parola , l’esistenza di prove – già assunte nel giudizio penale – rende solo eventuale una ulteriore assunzione di prove in sede civile.
La giurisprudenza di legittimità penale e civile ha stabilito che le regole di assunzione e valutazione delle prove deve essere quella disciplinata dal codice di procedura civile.
Ante riforma , la sentenza Cremonini[xix] aveva stabilito che il giudizio civile conseguente ad un annullamento operato dalla Corte di cassazione penale a fini esclusivamente civilistici – ex art. 622 c.p.p. – fosse un giudizio del tutto avulso dalla massima giurisprudenziale insita nella sentenza di annullamento e in ogni caso integralmente autonomo ed indipendente , da instaurarsi secondo i canoni fissati nell’art. 392 c.p.c. nel caso di riassunzione del giudizio e con la importantissima possibilità di una emendatio libelli rispetto a quanto fatto e richiesto in sede penale sia sul piano squisitamente probatorio che in merito al petitum ed alla causa petendi.
Quindi il rinvio previsto dall’art. 622 c.p.p. determinava un nuovo ed autonomo processo civile radicato , manco a dirlo , sui binari processualcivilistici ben potendo , comunque , il giudice civile competente per valore in grado di appello investito della competenza funzionale , utilizzare le prove assunte nel giudizio penale con criteri valutativi di stampo processualcivilistico.
Sulla medesima linea anche la giurisprudenza di legittimità civile.
Secondo quest’ultima , l’adozione delle regole processuali civilistiche nel giudizio di rinvio disposto ex art. 622 c.p.p. era assoluta e pacifica , non potendosi ragionevolmente ritenere l’attuazione in un giudizio civile dei criteri di assunzione delle prove e di valutazione delle stesse dettati dal codice di rito penale.
Conseguenza del principio asserito era che in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p. dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello non era utilizzabile la testimonianza della parte civile assunta in sede penale stante lo sbarramento contenuto nell’art. 246 c.p.c.
In uno dei più recenti arresti[xx] prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia la S.c. civile ha affermato la massima secondo cui :” Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all’art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.”
Secondo questa nomofilachia il giudizio conseguente al rinvio disposto contestualmente all’annullamento da parte della Corte di cassazione penale integra un giudizio ex novo autonomo ed indipendente rispetto a quello celebratosi in sede penale fondato sui criteri della riassunzione ex art. 392 e ss. C.p.c. e assolutamente avulso da qualsiasi applicazione di regole procedurali penalistiche.
Non solo , ma i contenuti della sentenza di annullamento avevano l’effetto esclusivamente di disporre la resistenza della vicenda civilistica ma non di fissare criteri ermeneutici da seguire nel giudizio di rinvio.
“Significativamente, la scelta legislativa ha privilegiato tale ultima soluzione, imponendo il ritorno dell’azione civile alla sede sua propria, e discorrendo di una forma di ‘rinviò (quello di cui all’art. 622 c.p.p.) la cui natura, tuttavia, solo formalmente (attesane l’infungibilità lessicale) evoca i principi propri di quel giudizio, ma che non può in alcun modo configurarsi alla stregua di una “prosecuzione” del processo penale (ogni interesse penalistico dovendosi ritenere ormai definitivamente dissolto), bensì alla stregua di giudizio autonomo (sia pur sui generis), sia in senso strutturale che funzionale, essendosi realizzata la definitiva scissione tra le materie sottoposte a giudizio, mediante la restituzione dell’azione civile – con il giudizio di “rinvio”, che più opportunamente andrebbe definito di rimessione all’organo giudiziario cui essa appartiene naturalmente…….. Si è dunque al cospetto, giusta il disposto dell’art. 622 c.p.p., di una sostanziale, definitiva ed integrale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia della Cassazione, atteso che la funzione di tale pronuncia, al di là della restituzione dell’azione civile all’organo giudiziario a cui essa naturaliter appartiene, è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l’interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del “fatto” (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall’altro.”
Come in precedenza affrontato[xxi], era assodato che la generale autonomia ed indipendenza del processo civile fosse pienamente confermata anche sullo specifico aspetto del giudizio di rinvio.
In conclusione , l’inutilizzabilità della testimonianza ( già resa in sede penale ) dalla parte civile nel conseguente giudizio civile di rinvio disposto ex art. 622 c.p.p. , non creava particolari pregiudizi in ragione della possibile emendatio libelli a sua volta originata dalla completa autonomia del giudizio civile.
Il mutato scenario normativo consistente nel passaggio da un rinvio ad una prosecuzione nel giudizio civile ha indotto il massimo consesso a rivedere i propri precedenti orientamenti.
Con la sentenza n.° 38481/2023 le SS.UU. , chiamate a dirimere la questione inerente la disciplina transitoria della riforma sulle impugnazioni presentate per fini esclusivamente civilistici , in assenza di una norma transitoria ad hoc , hanno offerto una chiave interpretativa del nuovo istituto processuale della prosecuzione.
Se l’investitura della giurisdizione civile adottata ai sensi dell’art. 622 c.p.p. determinava una potenziale emendatio libelli e comunque una giudizio ex novo seguendo i parametri della rinnovazione ex art. 392 c.p.c. , la transaltio iurisdictionis effetto dell’applicazione dell’art. 573 comma I bis c.p.p. produrrà un seguito di un giudizio già instaurato , non modificabile sia sul piano del petitum che della causa petendi oltre che delle istanze di natura probatoria.
Secondo la S.c. la modifica dell’art. 78 comma I lett. D) c.p.p. che pretende ai fini dell’ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile una dettagliata descrizione di richiesta e causa empirica e giuridica della stessa oltre che una indicazione inevitabilmente di natura probatoria , radica sin dalle sue prime battute in sede penale la eventuali istanze da proseguirsi eventualmente nelle sede naturale , per effetto dell’art. 573 comma I bis c.p.p.
Dunque non si produrrà alcuna soluzione di continuità rispetto al giudizio precedente bensì una prosecuzione del medesimo giudizio dinanzi alla giurisdizione naturale.
Identico ragionamento è da farsi nel caso di sentenza di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini previsti dall’art. 344 bis comma I c.p.p. nel giudizio di appello.
Ai sensi del riformato art. 578 c.p.p. – per effetto dell’inserimento del comma I bis – il superamento del termine di due anni a partire dal novantesimo giorno successivo al deposito della sentenza di I grado , determinerà l’emissione della sentenza di improcedibilità dell’azione penale con conseguente trasmissione degli atti al giudice civile in caso di condanna di natura civilistica in I grado ed in ogni caso di impugnazione di carattere civilistico – contestualmente ad impugnazione penale – per la prosecuzione del giudizio civile.
Affrontando più dettagliatamente l’oggetto del commento , ne consegue che : non potendosi utilizzare ed ancor prima assumere nel processo civile la testimonianza di una parte processuale vietata dall’art. 246 c.p.c. e viceversa ammessa ed utilizzabile ai fini del giudizio in sede penale , nel caso di prosecuzione disposta ex art. 573 comma I bis c.p.p. oppure ex art. 578 comma I bis c.p.p. , la prova sarà inutilizzabile nel giudizio di prosecuzione.
La probabile conseguenza , laddove in sede penale avesse costituito l’unica prova a carico dell’imputato ed in assenza di prove documentali dimostranti il danno , è che il giudizio civile si risolva in un nulla di fatto per mancanza di prove.
Sia ben chiaro che la norma prevede l’assumibilità di nuove prove in sede civile , ma la considerazione da farsi al riguardo è che stante l’inutilizzabilità della testimoninaza della parte civile e tanto più a notevole distanza di tempo sarà molto più complesso assumerle se non addirittura impossibile.
Nella redazione della riforma ispirata al recupero dei tempi processuali ed in tal modo alla deflazione del carico dibattimentale della giustizia penale in sede di impugnazioni di merito e di legittimità quest’aspetto è stato sottovalutato dal legislatore, che sancendo la prosecuzione e quindi una oggettiva impossibilità di una emendatio libelli delle istanze civilistiche anche e soprattutto di natura probatoria ha posto un serissimo pregiudizio alla pretese di stampo risarcitorio originate dalla commissione di una fattispecie penale .
A fronte di questa interpretazione offerta dal massimo consesso giurisprudenziale , forse solo una modifica interpretativa che consenta , nei casi in questa sede specificati , una mutatio libelli in sede di prosecuzione potrà ridurre o comunque eliminare il pregiudizio denunciato in questa sede , quanto meno nei casi in cui la fonte d’accusa nel processo penale sia costituita esclusivamente dalla testimonianza della parte civile.
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Art. 197 c.p.p. Incompatibilità con l’ufficio di testimone.
- Non possono essere assunti come testimoni:
- a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
- b) salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444;
- c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
- d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, [126] nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391 ter.
[ii] Il riferimento è agli articoli 208 , 209 e 210 c.p.p. che cristallizzano le regole per l’assunzione dell’esame delle parti private costituita dall’imputato , dalla parte civile , dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria ed infine per l’imputato in procedimento connesso.
[iii] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 11240 del 22/02/2022 secondo la quale non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all’art. 500 c.p.p.; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell’accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.
[iv] Art. 503 c.p.p. Esame delle parti private.
- Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
- L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499(2). Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l’ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell’imputato. Quindi, chi ha iniziato l’esame può rivolgere nuove domande.
- Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [500 2].
- Si applica la disposizione dell’articolo 500 comma 2.
- Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [350, 351, 370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3.
- La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter, 391 e 422.
[v] Art. 246 c.p.c. Incapacità a testimoniare.
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [ 100, 105 c.p.c. ].
[vi] Corte costituzionale sentenza n.° 190 del 11/11/1971 , con la quale dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 106, 350, secondo comma, 408, secondo comma, 447, 448 e 449 del codice di procedura penale, sollevate con le ordinanze dal pretore di Iseo e dal tribunale di Bergamo, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.
[vii] Corte costituzionale sentenza n.° 2 del 25/01/73 , con la quale dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate con l’ordinanza del Pretore di Mogoro , degli artt. 106, 366, 408, 441 e 449 del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
[viii] Corte costituzionale ordinanza n.° 115 del 04/0371992 ed ordinanza n.° 82 del 02/03/2004 . Con il primo provvedimento citato la Corte dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 197, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Isernia ; con il secondo dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro.
[ix] Per un approfondimento sul tema vedi Il Processo digitale “L’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile correlato all’interesse ad impugnandum della parte civile.”
[x] Art. 111 Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2].
[xi] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312; Cassazione penale sezione II sentenza n.° 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104; Cassazione penale sezione V sentenza n.° 1666 del 8/7/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730.
[xii] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 13016 del 06/03/2020.
[xiii] Cassazione penale sezione III sentenza n.° 21024 del 30/05/2022.
[xiv] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 29589 del 24/05/2023 .
[xv] Per un approfondimento vedi “Il processo digitale” “ L’applicabilità ratione temporis delle norme sulle impugnazioni per i soli interessi civilistici tra ibridismo procedurale e deroga al principio tempus regit actum.” Pubblicato in data 23/10/2023.
[xvi] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 38481/2023 del 25/05/2023.
[xvii] Vedi Il processo digitale “ L’applicabilità ratione temporis delle norme sulle impugnazioni per i soli interessi civilistici tra ibridismo procedurale e deroga al principio tempus regit actum.” Pubblicato in data 23/10/2023.
[xviii] Art 573 c.p.p. Impugnazione per i soli interessi civili.
- L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
- L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].
[xix] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 22065 2021 ric Cremonini.
[xx] Cassazione civile sezione III sentenza n.° 16916 del 18/04/2019.
[xxi] Vedi nota XV .