Con l’Ordinanza n. 17705 del 23 giugno scorso, la Supera Corte, II Sezione civile, trona ad occuparsi del Dies a quo della decorrenza degli interessi di mora,

per quanto concerne le richieste di pagamento degli onorari di avvocato, precisando, ancora, che essi decorrano già dal primo atto stragiudiziale di messa in mora del debitore,

ovvero dalla richiesta giudiziale non ancora confluita in sentenza.

La sentenza, citata e allegata qui in integrale Cassazione-civile-ordinanza-17705-2023 II SEZ. CIVIULE SU DECORRENZA INTERESSI DI MORA

in pochi chiari passaggi, specifica i seguenti principi di diritto:

  • gli interessi ex art. 1224 c.c. sull’onorario del legale decorrono dal giorno dell’atto di messa in mora stragiudiziale, oppure dal giorno di proposizione della  domanda giudiziale,  senza bisogno di alcuna espressa liquidazione giudiziale (in sentenza, ovvero con ingiunzione dei pagamento);

 

  • nell’ordinamento Giuridico Italiano, non trova applicazione il principio in illiquidis non fit mora;

 

  • la data di decorrenza degli interessi moratori è quella effettiva della costituzione in mora del debitore.

 

Oggi più che mai, sarebbe opportuno sensibilizzare colleghi, giudici e funzionari pubblici al sollecito saldo degli onorari d’avvocato, per evitare anche il pagamento degli interessi di mora.

Buon lavoro a tutti!