- La rappresentanza delle parti processuali eventuali nella forma della procura speciale.
- Il potere defensionale attribuito dal danneggiato dal reato : legittimazione alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale , profili di inammissibilità dell’impugnazione presentata nel suo interesse e considerazioni sulle recenti introduzioni legislative ad opera della riforma Cartabia.
- Il terzo interessato : l’evoluzione da soggetto procedimentale a parte processuale eventuale.
- La procura speciale conferita dal terzo interessato ai fini dell’impugnazione di natura cautelare.
- La rappresentanza delle parti processuali eventuali nella forma della procura speciale.
Il processo penale di stampo accusatorio è caratterizzato dalla pluralità della fasi procedimentali e più in particolare dalle c.d. fasi disomogenee .
Se la genetica fase delle indagini preliminari è finalizzata alla raccolta di elementi di prova onde consentire una valutazione dell’organo inquirente circa la fondatezza della notitia criminis ed in tal caso di esercitare l’azione penale previa formulazione dell’imputazione , in adesione al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ex art. 112 Cost. , la eventuale successiva vede quale fine ultimo l’assunzione di prove che consentano all’organo giurisdizionale , a sua volta , la valutazione della responsabilità penale dell’imputato.
Prescindendo dalla fase esecutiva – anch’essa eventuale – , si è soliti definire i soggetti intervenienti nella prima fase quali soggetti procedimentali ed i soggetti costituiti nel processo , per l’appunto , parti processuali .
In tale panorama processuale la dottrina ha sempre posto una distinzione tra parti necessarie e parti eventuali identificando nelle prime i soggetti della pubblica accusa nei due gradi di giudizio , l’imputato ed il suo difensore ed infine la giurisdizione , nelle seconde i soggetti della parte civile , responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
La parti eventuali sono investite da citazione o intervengono volontariamente nel processo penale per tutelare propri interessi di carattere civilistico inerenti il risarcimento del danno , le restituzioni oppure il pagamento della pena pecuniaria , situazioni tutte dipendenti dalla dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato , nella classica contrapposizione tra pubblica accusa-parte civile da un lato ed imputato , responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria dall’altro.
Il legislatore ha previsto anche un ulteriore soggetto , il terzo interessato , da identificarsi nella persona titolare di un diritto reale o personale di godimento oppure più semplicemente del possesso della res sottoposta a misura ablatoria penalistica.
Il riferimento è specifico al procedimento penale ordinario , in quanto , come noto , tale figura procedimentale è prevista anche nei procedimenti in materia di misura di prevenzione patrimoniale[i] , previsti dalla D. Lgs. n.° 159/2011 ( c.d. codice antimafia ) , con pieno diritto di partecipazione al procedimento camerale finalizzato all’applicazione della confisca , in regime di contraddittorio tra le parti con piena titolarità di diritti e facoltà attribuiti dalla legge processuale ad una parte processuale .
Anch’esso risulta titolare ed interviene per tutelare interessi di carattere civilistico investiti dalla misura ablatoria , come le parti eventuali del processo anche se queste ultime in un’accezione ben più ampia rispetto alla semplice restitutio.
Sino alla data di entrata in vigore della legge n.° 161/2017 non poteva essere considerata alla stregua delle stesse in quanto il codice di rito penale non prevedeva un potere e diritto di intervento e partecipazione nell’ambito prettamente processuale.
La sua partecipazione al processo , difatti , non era prevista da alcuna norma mentre rimaneva contemplata sia dalle norme disciplinanti la fase delle indagini preliminari che da quelle relative alla fase esecutiva.
Era , dunque , un soggetto titolare di diritti di intervento e partecipazione nella fase procedimentale ed esecutiva ma non titolare del diritto di partecipazione processuale al precipuo scopo di tutelare interessi di carattere civilistico.
Ne consegue che non potesse essere definita parte eventuale del processo penale bensì soltanto soggetto procedimentale.
E così mentre era ed è tutt’ora espressamente prevista la possibilità di chiedere il dissequestro di un bene sottoposto a vincolo , realizzato con provvedimento di sequestro sia di natura probatoria che preventiva o conservativa , di presentazione di Riesame[ii] o appello[iii] avverso ordinanze relative a misure cautelari reali ed al decreto motivato di sequestro probatorio , di partecipazione alla procedura camerale di restituzione a favore di altre persone diverse dal terzo detentore della res ed alla procedura di opposizione[iv] , ed infine al procedimento di esecuzione per la restituzione dei beni[v] , egli non poteva partecipare alla fase processuale.
Con l’introduzione del comma IV quinquies all’art. 12 sexies D.L. n.° 306/1992 – convertito nella L. n.° 356 del 07/08/1992 – ad opera della legge n.° 161/2017 , veniva prevista per la prima volta il diritto del terzo interessato a partecipare al processo di cognizione e, corrispondentemente , l’obbligo di citare il medesimo ove interessato dal precedente sequestro preventivo finalizzato alla c.d. confisca allargata o per sproporzione del reddito – attualmente prevista dall’art. 240 bis c.p. – oltre che nei casi di sequestri preventivi disposti in procedimenti per reati di cui all’art. 51 comma III bis c.p.p.
Come vedremo poi , successivi provvedimenti legislativi hanno ampliato il diritto di partecipazione processuale del terzo interessato , in tal modo rendendolo parte processuale eventuale con diritti oltre che partecipativi anche impugnativi , limitatamente alla tutela svolta dal terzo interessato nel processo penale.
Tutte le parti processuali eventuali ( intendendosi per tale anche il terzo interessato secondo l’evoluzione che approfondiremo ) devono essere rappresentati da un solo difensore ai sensi dell’art. 100 comma I c.p.p.[vi]
In quanto portatori di interessi di carattere prettamente civilistico la loro rappresentanza deve avvenire mediante la nomina conferita nelle forme della procura speciale ; più in particolare la previsione della tutela di interessi civilistici nell’ambito processualpenalistico e la conseguente adozione di criteri appartenenti al processo civile ha indotto il legislatore a modellare la procura alle liti con riferimento all’omologo istituto processualcivilistico previsto dall’art. 83 c.p.c. ; circostanza che ha posto , negli anni , criticità affrontate sia in sede dottrinaria che giurisprudenziale , con soluzioni anche diametralmente opposte tra esse.
Ai sensi dell’art. 100 comma III c.p.p. la procura è efficace esclusivamente per il singolo grado di giudizio per il quale risulta conferita , fatta salva l’ipotesi che nell’atto non venga espressamente prevista la durata oltre il grado per il quale risulta attribuita anche investendo il procuratore speciale di poteri ad impugnandum .
Vertendosi in tema di procura speciale la giurisprudenza di legittimità investita del quesito se dovesse essere specificato nell’atto di conferimento il potere di appellare ed anche di ricorrere per cassazione avverso le sentenze relative al procedimento , aveva risolto nei sensi di una maggiore flessibilità rispetto ad un invocato rigidismo ritenendo legittima l’adozione di formule generiche , come affronteremo successivamente.
Ciò che si intende evidenziare , sin da ora , consta nella differenza tra principio di immanenza relativo alla parte civile , responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria per cui una volta costituiti in giudizio restano tali anche non presenziando ai successivi gradi di merito e di legittimità con conseguente efficacia della sentenza nei loro confronti , rispetto all’autonomo potere ad impugnandum conferito al rispettivo difensore-procuratore speciale che in ogni caso deve risultare , anche senza specificazioni al riguardo ma semplicemente con formule generiche.
Tale principio consistente nella immanenza della costituzione della parte eventuale nel processo penale non può identificarsi , per ciò stesso , con un generico diritto alla presentazione di impugnazione di merito o di legittimità.
Il ragionamento riguarda , per effetto dell’estensione del concetto di parte processuale eventuale da parte del D. Lgs. n.° 14/2019 , anche il terzo interessato.
Ciò posto , possiamo succintamente analizzare le disposizioni relative alla singole parti eventuali .
Quanto al responsabile civile di cui sia stata chiesta ed ottenuta l’autorizzazione alla citazione – concessa dal giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento – dalla parte civile o dal pubblico ministero nei casi ex art. 77 comma IV c.p.p.[vii] può costituirsi in giudizio personalmente oppure mediante procuratore speciale ex art. 84 comma I c.p.p. , conformemente a quanto previsto per la parte civile , con l’obbligatorio patrocinio del difensore ex art. 100 comma I c.p.p. ; la sua costituzione – ai sensi dell’art. 84 comma IV c.p.p.- ha efficacia in ogni stato e grado del giudizio.
In ogni caso la costituzione , con atto scritto , del responsabile civile può anche essere volontaria ed autodeterminata senza alcuna forma di citazione in giudizio di terze parti processuali a seguito dell’autorizzazione.
In tale caso le norme sulla nullità della citazione del responsabile civile previste dall’art. 83 commi III e V c.p.p. non si applicano e , dunque , non possono essere eccepite mancanza o difetto degli elementi essenziali quali l’indicazione della costituita parte civile e del suo difensore , della richiesta restitutoria o risarcitoria indicate nel petitum e causa petendi , la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario.
In caso di istanza di giudizio abbreviato , anche condizionato , il giudice provvede d’ufficio all’esclusione del responsabile civile contestualmente all’ammissione del rito speciale , ai sensi dell’art. 87 comma III c.p.p.
Stante la sua funzione , la costituzione del responsabile civile , citato o intervenuto volontariamente , perde efficacia nel caso di esclusione o di revoca della parte civile come previsto rispettivamente dagli artt. 83 comma VI e 85 comma IV c.p.p.
E’ prevista l’esclusione della parte privata su istanza delle altre parti processuali che non ne abbiano chiesto ed ottenuto la citazione e dello stesso responsabile civile non intervenuto volontariamente in tutti i casi di infondatezza del criterio civilistico di responsabilità per fatto illecito altrui e quindi di posizione di garanzia rispetto al bene giuridico violato ( mancanza di un rapporto di lavoro dipendente , vizio in merito al criterio della culpa in vigilando in quanto non era tenuto alla sorveglianza o alla vigilanza del soggetto incapace o minorenne, et similia ) oltre che per violazione del diritto di difesa in caso di assunzione di prove avvenute in assenza della parte ( accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. , assunzione di prova dichiarativa in sede di incidente probatorio ecc.) ex art. 86 comma II c.p.p.[viii]
Per espresso richiamo normativo – art. 89 comma II c.p.p. – la citazione e la costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria[ix] avviene con le medesime modalità previste per il responsabile civile su istanza dell’imputato o del pubblico ministero ; questa parte eventuale del processo non è esclusa in caso di ammissione di giudizio abbreviato.
Anch’essa si costituisce in giudizio attraverso il difensore-procuratore speciale , titolare dello ius postulandi , quindi del potere rappresentativo della parte privata oppure , in alternativa , quale suo rappresentante sostanziale in virtù di ulteriore procura speciale ex art. 122 c.p.p. , analogamente a quanto sopra esaminato.
A tal uopo va evidenziato come questa parte processuale sia responsabile in solido con l’imputato dell’obbligo nascente da una sentenza di condanna a pena pecuniaria e conseguentemente la sua presenza svolge la funzione di garantire l’esecuzione di una pena ; in considerazione del fatto che trattasi di pena di natura pecuniaria e quindi incidente su aspetti prettamente civilistici pur originati da una condanna a sanzione penale si ritiene pacificamente che la sua rappresentanza processuale debba rispettare i criteri processualcivilistici della procura speciale ad litem ex art. 83 c.p.c..
Già nel 1979 la Corte costituzionale[x] aveva stabilito che l’esecuzione della pena pecuniaria incidesse sul patrimonio del condannato e dunque su aspetti prettamente di natura civilistica creando – pur nell’inderogabilità della materiale esecuzione della pena in generale – delle incostituzionali sperequazioni dettate dalle differenze patrimoniali tra i condannati , principio confermato poi nella sentenza n.° 1/2012.
Ne consegue che la funzione di garanzia dell’esecuzione dell’aspetto penalistico incide minus quam rispetto al sostanziale effetto sugli aspetti patrimoniali civilistici della parte eventuale, con attribuzione del mandato defensionale secondo parametri previsti dal codice di rito civile.
Lo scopo della presente trattazione , senza alcuna pretesa di esaustività e completezza , consta nell’affrontare alcuni aspetti problematici inerenti il conferimento del mandato rappresentativo da parte di due parti processuali eventuali quali la parte civile ed il terzo interessato e dei poteri con esso attribuiti che nella pratica si sono più frequentemente verificati , offrendo soluzioni interpretative anche alla luce della recente riforma attuata con il D. Lgs. n.° 150/2022 .
- Il potere defensionale attribuito dal danneggiato dal reato : legittimazione alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale , profili di inammissibilità dell’impugnazione presentata nel suo interesse e considerazioni sulle recenti introduzioni legislative ad opera della riforma Cartabia.
Una delle parti eventuali del processo penale maggiormente presenti ed attive sul piano statistico , è costituita dalla parte civile.
La legge conferisce al danneggiato dal reato il diritto di esercitare in sede penale la sua pretesa alle restituzioni ed al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall’azione criminosa mediante la costituzione in giudizio ; nella maggior parte dei casi il titolare del bene giuridico pregiudicato corrisponde al danneggiato , con conseguente identificazione della persona offesa dal reato con il danneggiato ; la predetta identificazione non avviene in tutti i casi in quanto accade che il titolare del bene giuridico offeso sia diverso : si pensi al classico caso dell’omicidio nel quale i successori universali legittimati ex art. 74 c.p.p. non sono titolari del bene giuridico vita oppure al caso del reato di oltraggio a magistrato in udienza nel quale la persona offesa dal reato consta nel Ministero della giustizia mentre il danneggiato nel singolo magistrato oggetto dell’offesa.
Ai sensi dell’art. 76 comma I c.p.p. , la costituzione in giudizio penale del danneggiato dal reato può avvenire personalmente oppure tramite procuratore speciale mediante un atto disciplinato dall’art. 122 c.p.p.[xi].
Nella maggior parte dei casi il rappresentante sostanziale del danneggiato è il suo difensore , ma nulla esclude che esso possa individuarsi in una terza persona diversa dal difensore del danneggiato.
Come sopra accennato , conformemente a criteri di stampo processualcivilistico la parte civile costituita deve essere rappresentata in giudizio da un difensore munito di apposita procura speciale ex art. 100 comma I c.p.p.
In tutti i casi in cui il danneggiato decida di conferire il potere di costituzione di parte civile di cui risulta titolare , allora , sarà onerato di sottoscrivere due procure speciali : una conferente rappresentanza processuale ex art. 100 c.p.p. al difensore ed un’altra attributiva di rappresentanza sostanziale ex art. 122 c.p.p. ; nel caso , molto diffuso nella pratica , di scelta del proprio difensore quale rappresentante sostanziale nulla esclude che le due procure siano contenute in un unico atto[xii].
Ne consegue che la procura speciale conforme ai criteri legislativi consti :
in quella che conferisce poteri di rappresentanza processuale al difensore , con titolarità dei diritti e poteri attribuiti dalla legge processuale in qualità di difensore e rappresentante della parte privata che si costituisce personalmente nel giudizio ; in questo caso si definisce l’investitura del difensore quale legitimatio ad processum , determinante in capo ad esso la titolarità dello ius postulandi con capacità di esercizio e quindi di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma IV prima parte c.p.p. ), necessari allo svolgimento dell’azione civile ;
poteri di rappresentanza processuale e sostanziale – rispettivamente previsti dall’art. 100 IV comma prima parte c.p.p. ed art. 122 comma I c.p.p. (oltre che dal IV comma seconda parte dell’art. 100 c.p.p.) – al difensore che si costituisce egli stesso parte civile , per cui oltre al potere defensionale potrà esercitare tutti gli atti del procedimento espressamente riservati al danneggiato a cui egli si sostituisce ivi compresi poteri di transigere la vicenda risarcimento del danno e compiere atti che importino la disposizione del diritto in contesa ( con eventuali limiti stabiliti dal contenuto specifico della procura speciale ) ; in tale caso si definisce il potere del difensore legitimatio ad causam ;
poteri di rappresentanza processuale non già del danneggiato dal reato , bensì del procuratore speciale da questi nominato ai sensi dell’art. 122 comma I c.p.p. , nel qual caso con titolarità dei diritti e poteri attribuiti dalla legge processuale in qualità di difensore e rappresentante del procuratore speciale che si costituisce personalmente nel giudizio ; anche in questo caso si è soliti definire l’investitura quale legitimatio ad processum.
Ovviamente in tale ultimo caso non sarà possibile una rappresentanza processuale e sostanziale del difensore , il quale interverrà solo con mandato defensionale ex art. 100 comma IV c.p.p. prima parte , applicandosi il principio delegatus non potest delegare.
In tutti i casi sopra visti il potere di autentica della sottoscrizione della procura speciale , anche di quella conferente rappresentanza di natura sostanziale , è attribuito al difensore oltre che con atto pubblico o notarile , non incidendo sul diritto di autentica un considerevole potere attribuito al difensore nel caso di legitimatio ad causam . In via incidentale , va evidenziato che l’autentica della sottoscrizione della procura speciale ex art. 122 comma I c.p.p. conferita a terza persona diversa dal difensore non potrà essere effettuata da questi.
Un punto estremamente delicato e controverso della costituzione di parte civile è sempre stato rappresentato dalla legittimità della costituzione di parte civile avvenuta non già mediante il difensore-procuratore speciale sostanziale nominato bensì mediante un suo sostituto processuale .
Nel 2017 il massimo consesso nomofilattico[xiii] aveva espresso il principio dell’ammissibilità della costituzione di parte civile operata da un sostituto processuale nominato ex art. 102 c.p.p. da parte del difensore-procuratore speciale sostanziale , ( autorizzato ad agire nella pretesa risarcitoria in sostituzione del danneggiato ) a condizione che nella procura speciale a questi conferita ex art. 76 e 122 c.p.p. emergesse chiaramente l’attribuzione di tale potere di delega dalla parte privata.
Nel corpo motivazionale la S.c. pone una doverosa distinzione tra legitimatio ad processum prevista dall’art. 100 comma I c.p.p. e legitimatio ad causam disciplinata dagli artt. 76 e 122 c.p.p. , specificando che in quest’ultimo caso il difensore necessitasse di due procure speciali attribuenti l’una poteri di rappresentanza sostanziale e l’altra lo ius postulandi quindi un potere tecnico-rappresentativo da patrocinatore , sottolineando come alcuna norma escludesse che entrambe fossero inserite in un unico atto – come , del resto confermato dalle SS.UU. Mazzarella nel 2004 -.
Posta la premessa delle due procure speciali nell’ipotesi di rappresentanza sostanziale la S.c. esclude categoricamente che la costituzione di parte civile da parte del difensore-rappresentante sostanziale del danneggiato possa avvenire attraverso l’istituto della sostituzione processuale.
Difatti , pur rientrando nei legittimi poteri del difensore quello di nominare un proprio sostituto per l’espletamento dell’attività difensiva – come previsto dall’art. 102 c.p.p. – tale esercizio poteva ritenersi legale solo allorquando l’unico investito dei poteri di rappresentanza sostanziale li avesse personalmente esercitati rispettando il contenuto della procura speciale conferente tale potere in via esclusiva.
Del resto , l’attività difensiva espletata dal sostituto doveva presupporre una legittima e , quindi , efficace investitura del delegante , che poteva generarsi esclusivamente mediante il rispetto del contenuto della procura speciale conferita , potendosi ritenere legale la sostituzione da parte del sostituto processuale solo successivamente alla regolare personale costituzione di parte civile da parte del procuratore speciale.
“Va del resto rimarcato che, sino a che la costituzione di parte civile non si perfezioni (e la stessa si perfeziona solo con la presentazione dell’atto in udienza, salvo che lo stesso non sia stato precedentemente depositato in cancelleria), un potere di sostituzione conferito con il solo mandato difensivo non potrebbe efficacemente operare, posto che la procura defensionale rilasciante il compito di stare in giudizio per conto del danneggiato presuppone una parte civile già costituita (stando in giudizio la parte civile col ministero di un difensore solo successivamente alla presentazione dell’atto di costituzione o al deposito in precedenza effettuato in cancelleria).”
Pertanto , pur essendo normativamente prevista la sostituzione tecnico-difensiva ex art. 102 c.p.p. e pur essendo investito il difensore in qualità di patrocinatore ex art. 100 c.p.p. , questa circostanza non poteva svolgere efficacia ai fini di una costituzione di parte civile oggetto di una autonoma procura speciale conferente titolo e legittimazione in via esclusiva e personale ai fini della costituzione di parte civile.
Ovviamente esercitando la possibilità prevista dall’art. 78 commi I e II c.p.p. di deposito in cancelleria della costituzione di parte civile – con successiva notificazione alle altre parti processuali – era ben possibile e legittimo che alla prima udienza patrocinasse un sostituto processuale del difensore-procuratore speciale , ma , è quasi superfluo evidenziarlo , la predetta situazione decampava integralmente dalla quaestio sottoposta al vaglio della S.C. avente ad oggetto la costituzione in giudizio.
Stabilito il principio , la S.c. prevedeva le due possibilità alternative.
Nel caso de quo , difatti , nulla escludeva la possibilità di uno specifico inserimento di tale potere di costituzione nell’atto di procura speciale da parte del danneggiato dal reato :“Fermo dunque il concetto, espresso nitidamente dal primo indirizzo ricordato, secondo cui la legitimatio ad processum non conferisce al difensore la facoltà di farsi sostituire, per la costituzione di parte civile in udienza, da altro difensore, nulla toglie, al contempo, che lo stesso danneggiato , con la procura speciale rilasciata ai fini della costituzione, attribuisca al difensore la facoltà di farsi sostituire da altro difensore, dovendosi intendere tale facoltà finalizzata appunto – atteso l’ambito formale nel quale la stessa è conferita – all’esercizio del potere di costituzione. Una tale previsione, contenuta nella procura ex art. 76, viene in definitiva a configurare anche in capo ad altro soggetto, per espressa volontà del titolare del diritto, il potere di costituzione di parte civile, restando in tal modo rispettati i confini dogmatici imposti dal legislatore.”
Ed anzi , proprio in ragione di un maggiore potere attribuito al difensore – insito nella possibilità di esercitare diritti di concordare e transigere il ristoro del danno in nome e per conto del danneggiato – questi si doveva considerare l’unico legittimato all’esercizio del diritto di costituzione in giudizio , senza alcun tramite.
“ Su un piano di logica simmetria rispetto a quanto appena enunciato, deve invece escludersi che un potere di nomina di sostituto contemplato esclusivamente nella “procura speciale defensionale” sia idoneo a conferire al sostituto del difensore, nominato ex art. 102 cod. proc. pen., il potere di costituzione di parte civile non agendo, in tal caso, la parte rilasciante la procura come titolare del rapporto processuale volto a promuovere l’istanza risarcitoria, circoscritto al solo ambito delle previsioni di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen………. Affinché, dunque, il potere di “sostituzione” sia legittimamente conferito appare necessario e sufficiente che il danneggiato preveda una tale possibilità in capo al difensore-procuratore speciale all’interno della procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen.: “necessario”, perché solo tale ambito formale garantisce che al sostituto venga delegato il diritto sostanziale di cui il mandante è titolare, e “sufficiente” perché non può pretendersi, all’estremo opposto, che il danneggiato conferisca una ulteriore apposita procura speciale direttamente in capo al sostituto. Un tale assunto, già implicitamente affacciatosi nella giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 6184 del 2015, Dami, cit.), finirebbe per risolversi nella pretesa di un adempimento meramente formale pur a fronte di una volontà chiaramente espressa dal titolare del rapporto.”
La S.c. concludeva : “ Il sostituto processuale del difensore al quale soltanto il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l’ azione civile nel processo penale non ha facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura o che il danneggiato sia presente all’ udienza di costituzione “.
L’espressa clausola di esercizio del potere di rappresentanza da parte di un sostituto processuale del procuratore speciale-difensore nominato inserita nella procura speciale conferita ex art. 122 c.p.p. , rendeva legale l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale da parte del sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
Considerato che la corte di legittimità aveva attribuito massima rilevanza alla volontà della parte danneggiata non solo l’espressa previsione di tale evenienza nell’atto di procura speciale legittimava la costituzione da parte del delegato processuale , ma , con essa , anche la materiale presenza del danneggiato in aula all’atto della costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p..
La presenza in udienza del danneggiato andava considerata come esercizio personale della facoltà di costituirsi parte civile, modalità espressamente prevista dall’art. 76 c.p.p., essendo irrilevante il conferimento della procura speciale se il difensore pone in essere delle attività in presenza della parte interessata.
In ogni caso la sua presenza convalidava e ratificava l’esercizio di un potere sostanziale di cui era il genetico titolare.
In conclusione l’attribuzione del potere di delega insito nella procura speciale così come la presenza del danneggiato dal reato o del suo procuratore sostanziale , rendevano legittima la costituzione in giudizio della parte civile mediante un sostituto processuale.
Sullo specifico punto è intervenuta recentemente la riforma Cartabia attraverso l’introduzione del comma I bis all’art. 78 c.p.p.[xiv]
Il legislatore traendo spunto dalla citata sentenza ha stabilito il diritto del difensore-procuratore speciale , in ogni caso , di costituirsi parte civile oppure di costituirsi quale rappresentante legale del danneggiato costituenda parte civile mediante un proprio sostituto processuale nominato con atto scritto ex art. 102 c.p.p.
In tali casi , pertanto , il sostituto processuale potrà sottoscrivere e depositare in udienza l’atto di costituzione di parte civile del proprio collega delegante in caso di legittimatio ad causam , oppure quello del danneggiato dal reato – o di un suo procuratore speciale – in caso di legitimatio ad processum.
Il quid novi nel caso di legitimatio ad causam appare rilevante in ragione della deroga al principio delegatus non potest delegare.
Se è pur vero che non siamo di fronte ad una ulteriore procura speciale promanante , a sua volta , da un difensore-procuratore speciale investito ex art. 122 c.p.p. ma semplicemente di una delega ex art. 102 c.p.p. , epperò v’è da dire che il genetico atto di costituzione di parte civile da parte del difensore rappresentante sostanziale e titolare dei diritti risarcitori avverrà mediante terza persona-sostituto processuale con poteri solo rappresentativi e tecnico-difensivi ai sensi dell’art. 102 e 78 comma I bis c.p.p. e non già ex art. 100 IV comma seconda parte c.p.p. .
L’unico limite a tale modalità di costituzione è rappresentato da una espressa volontà contraria della parte privata.
Con la riforma si assiste ad una inversione dei principi sanciti con la sentenza n.° 12213/2017 SS.UU. nella quale era consentita la suesposta modalità costitutiva solo in caso di espressa volontà in tali sensi ricavabile dalla procura speciale o , in alternativa , dalla presenza del danneggiato al momento della costituzione delle parti in udienza.
Attualmente , viceversa , la regola ordinaria vedrà realizzarsi la costituzione mediante sostituto processuale rispettando due condizioni : che la delega si concretizzi in un atto scritto e che non risulti una espressione di volontà contraria del danneggiato dal reato o del suo procuratore speciale sostanziale ex art. 122 comma I c.p.p..
Appare evidente come la ratio sia stata nei sensi di consentire una maggiore praticabilità della costituzione di parte civile conformemente allo spirito legislativo che negli ultimi decenni ha visto rafforzarsi la tutela sostanziale e giuridica della vittima del reato[xv] , anche per effetto di legislazioni sovra-nazionali[xvi].
Il legislatore non ha inteso contemplare quanto già ipotizzato dal massimo consesso nomofilattico in merito alla presenza del danneggiato dal reato o del suo procuratore sostanziale all’udienza di costituzione di parte civile , prendendo in considerazione solo una eventuale volontà contraria inserita nella procura speciale ma nulla esclude che la volontà contraria espressa verbalmente in udienza all’atto della costituzione di parte civile possa avere un suo rilievo.
Rebus sic stantibus , nel consolidato caso di procura speciale in calce o a margine dell’atto di costituzione ai sensi dell’art. 100 comma II c.p.p. , la sottoscrizione della procura da parte del privato sarà autenticata dal difensore-procuratore speciale investito del potere di rappresentanza processuale o sostanziale , mentre la sottoscrizione dell’atto costitutivo ai sensi dell’art. 78 comma I lett. E) c.p.p. avverrà da parte del sostituto processuale nominato , sia in caso di legitimatio ad processum che di legitimatio ad causam.
A seguito della promulgazione del D. Lgs. n.° 150/2022 la costituzione di parte civile deve avvenire , a pena di decadenza , all’udienza preliminare nel momento della costituzione delle parti ed in caso di decreto di citazione diretta a giudizio all’udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. ; in tale ultimo caso ed a differenza del passato , la costituita parte civile potrà presentare ex art. 468 c.p.p. una propria lista testimoniale.
Un ulteriore aspetto problematico relativo al contenuto della procura speciale conferita dal danneggiato dal reato al difensore è consistito nel suo potere ad impugnandum.
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato per circa quindici anni la quaestio , risolvendolo con interpretazioni tra esse contrastanti , offrendo poi nel 2004 una interpretazione ispirata al favor impugnationis[xvii].
Come visto , l’art. 100 comma III c.p.p. stabilisce che la procura speciale si intende conferita esclusivamente per il grado di giudizio oggetto del mandato senza alcuna ulteriore estensione , salvo espressi contenuti di segno opposto ; parimenti l’art. 83 comma IV c.p.c. sancisce l’efficacia del mandato defensionale attribuito tramite procura speciale , esclusivamente per il grado di giudizio civile per il quale risulta conferito.
In sede processualcivilistica le SS.UU. nel 1991[xviii] avevano ritenuto che la procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente giudizio” (o processo, causa, lite ), senza alcuna indicazione limitativa, esprimesse la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il “giudizio” stesso, e, quindi, implicasse il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, Cpc.
Dunque la nomofilachia del massimo consesso civile aveva interpretato la norma di cui all’art. 83 comma IV c.p.c. in maniera estensiva e nei sensi di un favor impugnationis , a condizione che i termini indicativi della causa nell’atto di procura speciale potessero essere riferibili al giudizio civile in generale , pur senza alcuna indicazione specifica dell’impugnazione da presentarsi.
Conformemente alle SS.UU. civili , secondo la S.c. penale la ratio nomofilattica deve essere individuata nella valutazione integrale dell’atto di procura speciale conferita al difensore.
La corte esclude la valenza di formule sacramentali dalle quali far dipendere in via esclusiva l’attribuzione del potere defensionale ad impugnandum , così come , al contempo , non ritiene necessarie espresse parole di conferimento del predetto potere impugnativo ritenendo sufficienti espressioni in grado di esprimere la volontà della parte di estendere il mandato difensivo oltre il grado di giudizio per il quale risulta conferito mediante espressioni quali “per il presento processo” oppure per il “presente giudizio”, “procedimento”, “causa”, “controversia” , palesandosi in modo evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il processo, il giudizio, la causa si articolano in più gradi.
Con la predetta sentenza , si esclude la valenza ed efficacia dell’adozione del principio di immanenza della parte civile previsto dall’art. 76 comma II c.p.p. nella risoluzione della vicenda , in quanto esso risulta concetto ben lungi dall’attribuzione di un potere impugnativo .
Se , difatti , la legge prevede che la parte civile rappresentata dal difensore possa presenziare per il proprio ufficio in caso di impugnazione delle controparti penali ma non sia a ciò obbligato in quanto la decadenza , melius la revoca della costituzione potrebbe avvenire esclusivamente in caso di mancata presentazione delle conclusioni in I grado ex art. 82 comma II c.p.p. , tale situazione non può minimamente identificarsi con la titolarità di un potere ad impugnandum.
Presentate le conclusioni scritte ex art. 523 comma II c.p.p. , con specificazione del quantum richiesto corrispondentemente ai principi civilistici , la parte civile rimane immanentemente costituita anche in caso di assenza nei successivi gradi di giudizio di merito e di legittimità e conseguentemente senza presentare ulteriori conclusioni , con l’evidente nocumento di non poter richiedere la ripetizione e corresponsione delle spese processuali , ma senza alcuna revoca della costituzione ex art. 82 comma II c.p.p..
Dunque , il principio di immanenza della parte civile non poteva invocarsi in quanto si palesava incongruo e non pertinente, poiché confondeva l’atto di impugnazione con la partecipazione della parte civile al giudizio, che è concetto ben diverso ; in ogni caso poteva ritenersi legittimato all’impugnazione il difensore al quale fosse stato attribuito un potere rappresentativo per l’intera durata del processo.
Il principio asserito dal massimo consesso confermava che la rappresentanza conferita “nel presente e negli eventuali gradi del giudizio” dovesse essere considerata procura speciale a proporre appello , come sostenuto dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n.° 66/1995[xix].
Nell’ordinanza la Corte delle leggi affronta la questione pòstale nei termini di una disparità di trattamento tra difensore di parte civile che normativamente può presentare impugnazione anche grazie a procura speciale conferita prima del provvedimento poi impugnato e difensore dell’imputato contumace che , viceversa , secondo il giudice remittente potrebbe impugnare esclusivamente grazie a procura speciale rilasciata dopo l’emissione del provvedimento da impugnarsi.
“Considerato che, in riferimento all’invocato parametro di cui all’art. 24 della Costituzione, le norme impugnate non configurano alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento che attribuiscono la più ampia possibilità di impugnazione alla parte civile e al suo difensore, munito di procura speciale rilasciata anche in epoca anteriore all’emanazione del provvedimento da impugnare; che, diversamente da quanto si afferma nell’ordinanza di remissione, l’art. 571, primo comma, del codice di procedura penale riconosce espressamente, e in via generale, anche all’imputato che abbia proceduto alla nomina di un procuratore speciale, secondo le modalità previste dall’art. 122 del medesimo codice, la facoltà di conferire a tale procuratore la delega all’impugnazione anche in epoca anteriore all’emissione del provvedimento da impugnare; che la disposizione contenuta nell’art. 571, terzo comma, del codice di procedura penale, disciplina l’autonomo potere di impugnazione del difensore dell’imputato, prevedendo un limite speciale a tale potere di impugnazione nel caso dell’imputato che sia rimasto contumace, richiedendo il conferimento di “specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste”; che pertanto le norme impugnate non configurano alcuna disparità di trattamento tra imputato contumace e parte civile che abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale, al quale possono entrambe conferire, in epoca precedente all’emissione di provvedimenti appellabili, ampia delega alla rappresentanza in giudizio, mentre è diversa – in relazione al fondamento dei poteri esercitati – la posizione del difensore dell’imputato contumace rispetto a quella del procuratore speciale; che, pertanto, la questione sollevata nel presente giudizio va dichiarata manifestamente infondata .”
Posta la premessa nei termini suddetti , la corte di legittimità – anche sulla scorta dell’ordinanza della Consulta sopra vista – riteneva che solo un esame della procura speciale conferita al difensore potesse individuare o meno la voluntas impugnationis concludendo e risolvendo la questione nei sensi che :” È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale (mandato alle liti), che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre appello, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche un siffatto potere.”
La S.c. ha recentemente ampliato il potere defensionale di proporre impugnazioni.
Nel suo arresto giurisprudenziale[xx] , stabiliva :” La presunzione di limitazione di efficacia della procura “per un solo grado dei processo” riguarda, però, il solo mandato alle liti, ossia quello conferito ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. Essa non concerne, invece, la procura speciale prevista dall’art. 122 cod. proc. pen. la quale, avendo effetti di natura sostanziale – in quanto conferisce al mandatario il compito di esercitare l’azione in nome e per conto del danneggiato – conserva i propri effetti fino all’espletamento dell’incarico, secondo le regole generali del mandato. In concreto, dunque, la corte d’appello ha errato l’applicazione degli artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen., pretendendo che l’esplicita manifestazione della volontà delle persone offese di conferire la rappresentanza anche per l’impugnazione in grado d’appello risultasse dal mandato ad processum anziché dal mandato ad lites.”
Se nella sentenza del 2004 le SS.UU. avevano previsto in tutti i casi di impugnazione della parte civile una necessaria verifica del contenuto dell’atto di procura speciale nei sensi di un conferimento per l’intera durata del processo in questione , nella decisione da ultimo citata sembra escludersi tale verifica nei casi di legitimatio ad causam e di rappresentanza sostanziale da parte del difensore nei riguardi della parte privata.
Infatti l’investitura della capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l’azione risarcitoria in sostituzione del danneggiato non presupporrebbe una indicazione nella procura ex art. 122 c.p.p. ; la procura in tali sensi conferita , difatti , determinerebbe automaticamente , ex lege , il potere ad impugnandum.
Le impugnazioni presentate dalla parte civile ex art. 573 e 576 c.p.p. hanno subito una sostanziosa modifica di natura procedurale ad opera del D. Lgs. n.° 150/2022.
Con essa viene stabilito il principio della translatio iudicii ed anzi della translatio iurisdictionis in tutti i casi di impugnazioni presentate inerentemente ai capi civilistici della sentenza penale.
Va da sé , che la norma – art. 573 comma I bis c.p.p. – si riferisca ai soli casi di impugnazione per interessi civilistici presentata in via esclusiva , senza alcuna impugnazione di carattere penalistico , perché in tal caso sarebbe funzionalmente competente la giurisdizione penale senza alcuna trasmissione atti per la prosecuzione in sede civile , come sancito dall’art. 573 comma I c.p.p.
La norma fa riferimento alle impugnazioni per i soli interessi civili ed è , pertanto , riferibile a tutte le parti processuali non solo alla parte civile , ma in considerazione che la responsabilità civile in capo all’imputato ed al responsabile civile presuppone la colpevolezza dell’imputato – poste le debite eccezioni a questo ragionamento – appare difficile che nella pratica le due parti processuali citate possano impugnare solo in merito ai soli interessi civili.
A differenza delle disposizioni ante riforma che prevedevano la decidibilità delle impugnazioni presentate per i soli interessi civili ad opera della giurisdizione penale , di merito e di legittimità , allo stato saranno decise dalla giurisdizione naturale.
Più in particolare , per effetto della decisione emessa dalle SS.UU. penali in data 25 maggio 2023 saranno valutate dalla giurisdizione civile tutte le impugnazioni presentate a seguito di costituzione di parte civile avvenuta dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia individuata nel 30/12/2022.
In assenza di una apposita norma transitoria al riguardo , la corte nomofilattica ha deciso per l’applicabilità dell’art. 573 comma I bis c.p.p. solo ai processi nei quali la costituzione sia avvenuta dopo l’entrata in vigore della riforma , così stabilendo una eccezione al principio tempus regit actum.
Assodati i casi ratione temporis in cui la norma dispiegherà i suoi effetti , v’è da dire che in base all’introdotto comma I bis il compito della Corte di appello penale dovrà limitarsi all’esclusivo vaglio dell’ammissibilità dell’impugnazione , superato il quale dovrà trasmettere gli atti ai colleghi civili .
Va chiarito che , conformemente al principio costituzionale della ragionevole durata del processo , le prove assunte nel giudizio penale potranno essere utilizzate in sede civile ed inoltre non sarà necessaria una vocatio in ius dinanzi al giudice civile essendo sufficiente l’ordinanza con relativa trasmissione atti emessa dalla giurisdizione penale , onde instaurare il processo civile.
La Corte di appello civile valuterà se , in aggiunta alle già acquisite prove penali , sia necessario o opportuno l’ulteriore assunzione di prove in conformità della legge processualcivilistica.
Un aspetto pratico positivo che con la nuova formulazione potrebbe essere verificato , consta nella circostanza che molto spesso in passato vi era un ricorso alla giustizia civile allo scopo di stabilire il quantum risarcitorio dopo la definitività della sentenza penale e che oggi , invece , la giurisdizione naturale sarebbe chiamata a stabilirne anche l’an , applicando le regole di valutazione della prova e di giudizio proprie del rito civile , con un potenziale recupero dei tempi processuali.
La riforma ha previsto , con l’introduzione all’art. 578 c.p.p. del comma I bis , una equivalente situazione dettata dalla sentenza di improcedibilità pronunciata ai sensi dell’art. 344 bis c.p.p.
Sia il giudice di merito che quello di legittimità – tanto in caso di condanna alle statuizioni civili in I grado che in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili – verificata l’ammissibilità dell’impugnazione della quale risultano investiti ed il superamento dei termini entro i quali deve intervenire la sentenza ex art. 344 bis c.p.p. , sentenziando l’improcedibilità rinvieranno per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decideranno sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel successivo giudizio civile.
Risolta favorevolmente per l’imputato la vicenda penale ma comunque a fronte di impugnazione delle statuizioni civili o di sentenza di I grado di condanna ex art. 185 c.p. la vicenda proseguirà per la definizione delle questioni risarcitorie- restitutorie.
Si applicherà la procedura vigente ante riforma Cartabia nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione o amnistia per cui decideranno sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili , senza alcun rinvio alla giurisdizione civile.
In base al principio devolutivo queste ipotesi di proscioglimento potranno verificarsi solo in caso di impugnazione di carattere penalistico , in quanto in caso di esclusiva impugnazione di natura civilistica l’aspetto penale della sentenza impugnata sarebbe risolto con sentenza passata in cosa giudicata , con conseguente impossibilità di ulteriore modificazione consistente nella dichiarazione di intervenuta prescrizione o di amnistia. Non solo , ma l’appello di contenuto penalistico è presupposto di fatto ineludibile in quanto , in caso contrario , il processo sarebbe proseguito nella sede naturale ex art. 573 comma I bis c.p.p..
Tutti i casi di prosecuzione della vicenda civilistica non potranno , ovviamente , mai incidere sulla definitività della sentenza penale e quindi sul proscioglimento dell’imputato per effetto del principio di intangibilità del giudicato penale.
Posta la premessa , riteniamo utile approfondire alcuni aspetti unitamente ai casi , di fatto , verificabili.
L’appello presentato dalla parte civile deve investire i capi civilistici della sentenza di condanna dell’imputato dei quali ci si dolga in punto di fatto e di legittimità relativamente all’aspetto risarcitorio , alla provvisionale ed anche al pagamento delle spese processuali alle quali l’imputato viene condannato.
Esso può riguardare , e tanto più , i casi di proscioglimento e di assoluzione dell’imputato per il soddisfacimento degli interessi civilistici.
Più in particolare , l’impugnazione presentata ai fini dell’accertamento della responsabilità civile può e deve , giocoforza , avere ad oggetto la decisione del giudice di I grado sull’esistenza del fatto storico e sulla commissione o omissione da parte dell’imputato generatrice dell’evento dannoso e quindi del diritto risarcitorio.
Nei predetti casi appare evidente la sussistenza di un concreto interesse della parte civile alla presentazione dell’appello ma , come già affrontato[xxi] , nei casi in cui l’efficacia della sentenza penale non sia produttiva di effetti nel giudizio civile ex art. 652 c.p.p. , la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato in ogni caso un interesse della parte civile ad impugnare la sentenza fondandosi sul principio che affrontare il giudizio civile con una sentenza penale comunque ad essa favorevole , pur priva di efficacia nel giudizio , renderebbe ammissibile l’impugnazione : “Chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall’inizio”. In tale prospettiva il diritto all’impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civile dall’art. 576 cod. proc. pen., «non soffre alcuna limitazione in relazione alla formula di assoluzione, dato che la scelta di esercitare i propri diritti in sede penale implica che la parte abbia la prerogativa di percorrere l’intero itinerario processuale previsto per le impugnazioni a nulla rilevando le limitazioni all’efficacia di giudicato previste dall’art. 652 cod. proc. pen., che non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, ma operano sul piano dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile”.[xxii]
E’ il caso di appello avverso una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato , la cui formula non esercita efficacia nel giudizio civile , ma ciò non ostante si è ritenuta legittima l’impugnazione avverso tale sentenza sullo specifico tema dell’interesse all’impugnazione.
Viceversa , nei casi di sentenza di proscioglimento perchè il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima , la espressa previsione ex art. 652 c.p.p. di efficacia della sentenza penale nel giudizio extra-penale unitamente alla circostanza che la sentenza accerta la commissione del fatto storico da parte dell’imputato priva la parte civile di concreto interesse ad impugnandum.
In ragione della riforma i predetti casi perderanno consistenza ed efficacia , in quanto nel caso di esclusiva impugnazione della parte civile avverrà la prosecuzione nella sede naturale.
In conclusione , il rinvio al giudice civile per la prosecuzione può avvenire esclusivamente nei casi di appello della parte civile per la tutela di interessi civilistici contestualmente alla mancata impugnazione di natura penalistica , previa verifica dell’ammissibilità dell’appello e quindi : nel caso di sentenza di proscioglimento dell’imputato in I grado oppure in caso di condanna dell’imputato con doglianza della parte civile sulle statuizioni di carattere civilistico (in assenza di appello dell’imputato).
L’ipotesi normativa è teoricamente applicabile anche in caso di appello dell’imputato e del responsabile civile esclusivamente sulle statuizioni civili della sentenza di condanna ma sul piano pratico – come già affrontato – appare poco verificabile per effetto della condanna del responsabile civile sul presupposto giuridico della colpevolezza dell’imputato che , pertanto , verrebbe impugnata con decisione in capo alla Corte di appello penale.
Relativamente al ricorso per cassazione presentato dalla parte civile , possono verificarsi i seguenti casi : ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. per il proscioglimento dell’imputato o per doglianza sulle statuizioni civili della sentenza di condanna ( e fatti salvi i casi di conversione del ricorso ) ; ricorso per proscioglimento in appello dell’imputato o mancato accoglimento dell’appello presentato dalla parte civile contestualmente ad appello di rilievo penalistico – in caso contrario , infatti , la Corte di appello avrebbe rinviato per la prosecuzione al giudice civile – in assenza di ricorso per cassazione di rilevanza penalistica.
Nei predetti casi , verificata l’ammissibilità del ricorso la S.c. penale rinvierebbe ai colleghi civili per la decisione.
Ante riforma Cartabia , la decisione in punto di legittimità avveniva da parte della giurisdizione penale seguendo canoni di natura penalistica non solo in riferimento a parametri di ammissibilità del ricorso ma anche sui punti di doglianza tecnica paventati dal ricorrente ; in caso di fondatezza e fermo restando la intangibilità del giudicato penale la S.c. rinviava al giudice civile competente per valore in grado di appello – anche nei casi di sentenza inappellabile – ai sensi dell’art. 622 c.p.p. per l’ulteriore corso della vicenda civilistica. Il caso , sul piano pratico , si verificava molto spesso per effetto di ricorso della parte civile – pur prevedendo la norma in maniera ben più ampia sul piano teorico – in ogni caso di annullamento solamente delle disposizioni o i capi che riguardano l’azione civile. Conseguentemente anche in caso di rigetto di ricorso dell’imputato sulle doglianze penalistiche ma accoglimento su quelle prettamente civilistiche.
Allo stato , considerata la diversità delle ipotesi di ricorso previste rispettivamente dagli articoli 606 c.p.p. e 360 c.p.c. e considerato che la valutazione dell’ammissibilità avverrà sulla scorta dei principi processualpenalistici mentre la valutazione in punto di legittimità secondo canoni processualcivilistici , questo ibridismo dovrà , a parere dello scrivente , comportare una certa elasticità valutativa in punto di diritto.
Forse l’ibridismo processuale instaurato con il D. Lgs. n.° 150/2022 rappresenta il punto più critico della riforma.
Valutando globalmente la normativa de qua si deduce che la valutazione dell’ammissibilità dell’appello sarà effettuata dalla Corte di appello penale , la sentenza del giudice civile di merito in prosecuzione di giudizio si fonderà su prove assunte in sede penale con relativa disciplina ed utilizzazione ( ed eventualmente in sede civile con criteri procedurali civilistici ) con criteri decisionali tipici del processo civile ; la valutazione dell’ammissibilità del ricorso si baserà su canoni penalistici senza alcuna possibilità di ingerenza della Corte di legittimità civile e quindi di canoni processualcivilistici ( nessuna norma lo prevede ) ed , infine , come sopra scritto , il ricorso per cassazione presentato dalla parte civile sui canoni dettati dall’art. 606 c.p.p. valutato successivamente per effetto della prosecuzione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Non sfuggirà che la valutazione della responsabilità civile dell’ex imputato dovrà comunque e per ovvi motivi , seguire i criteri di accertamento della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ; non solo , ma i parametri decisionali della sede naturale sono ancorati ai fini dell’accertamento del nesso di causalità[xxiii] al principio del più probabile che non , rispetto ad una impugnazione presentata sulla doglianza relativa al principio del al di là di ogni ragionevole dubbio.
Riteniamo che la giurisdizione civile di merito e di legittimità dovrà operare seguendo i canoni naturali applicati con una certa duttilità ed elasticità al fine di determinare quella osmosi processuale necessaria come determinata dalla vigente normativa.
- Il terzo interessato : l’evoluzione da soggetto procedimentale a parte processuale eventuale.
Abbiamo accennato precedentemente , come il terzo interessato abbia avuto una evoluzione da mero soggetto procedimentale a vera e propria parte processuale.
Il primo passo verso questa trasformazione è avvenuto con la promulgazione della legge n.°161/2017 ; con essa , difatti , è stato previsto il diritto di partecipazione processuale del terzo interessato in tutti i casi di procedimenti penali in cui fosse stato disposto il sequestro preventivo su beni sui quali questi vantasse diritti reali o personali di godimento , sequestri disposti per sproporzione del reddito ex art. 240 bis c.p. e nell’ambito di procedimenti penali per reati gravi previsti dall’art. 51 comma III bis c.p.p.[xxiv]
Questa legge , difatti, sanciva l’applicabilità della disciplina prevista per il procedimento camerale finalizzato all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali anche nel procedimento penale ordinario specificato come sopra , con conseguente tutela della posizione del terzo interessato anche di carattere partecipativo processuale.
Dunque , le misure ablatorie cautelari finalizzate alla confisca allargata o per sproporzione del reddito e le misure comunque applicate nei procedimenti ex art. 51 comma III bis c.p.p. determinavano ex lege una partecipazione in qualità di parte processuale.
In tutti gli altri casi di sequestro preventivo su res illicitae finalizzato alla confisca diretta ex art. 240 c.p. – obbligatoria o facoltativa – o sequestro applicato ai fini di una confisca per equivalenza ex art. 322 ter c.p. , il diritto partecipativo per il terzo interessato era limitato alla fase procedimentale o esecutiva.
Nel 2018 il legislatore[xxv] ha introdotto all’art. 104 bis disp. Att. c.p.p.[xxvi] il comma I quinquies :” Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.”
La norma , si inseriva nel contesto previsto dall’art. 104 bis disp.att. c.p.p. disciplinante la procedura di amministrazione giudiziaria di beni sottoposti a vincolo cautelare ed in particolare di aziende, società ovvero beni di cui fosse necessario o opportuno assicurare l’amministrazione , così come di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.
In tutti i casi di necessaria prosecuzione , anche al fine di garantire un corretto esercizio d’impresa verso i creditori oltre che per assicurare l’aspetto occupazionale il giudice della cautela doveva nominare un amministratore giudiziario seguendo le regole previste dal codice Antimafia in tema di misure di prevenzione ex D. Lgs. n.° 159/2011.
Il richiamo dell’articolo citato ai casi di sequestro finalizzato a confisca per sproporzione ex art. 240 bis c.p. ed ai procedimenti ex art. 51 comma III bis c.p.p. portava la giurisprudenza di legittimità[xxvii] a limitare la partecipazione del terzo interessato esclusivamente ai casi normativamente previsti con esclusione della c.d. confische ordinarie ex art. 240 c.p. o per equivalenza ex art. 322 ter c.p. , rispetto alle quali si riteneva garantito pieno esercizio del diritto di difesa per il terzo interessato secondo quanto disposto dal codice di rito nella fase delle indagini preliminari e nella fase esecutiva.
Nella decisione la S.c. affermava :” “….in tema di confisca, la mancata previsione della partecipazione al giudizio dei terzi interessati, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., non è contraria agli artt. 8 direttiva U.E. 2014/42, 6 e 13 CEDU e 1, I prot. addiz. CEDU in relazione all’art. 117 Cost., potendo gli stessi esercitare rimedi cautelari nel corso del procedimento penale ed incidente di esecuzione avverso la statuizione definitiva della misura reale”.
La modifica apportata con l’inserimento del comma I quinquies all’art. 104 bis disp att. c.p.p. dal D. Lgs. n.° 21/2018 , non era , pertanto , da considerarsi estensibile a tutti i casi e cioè ai casi di confisca tradizionale o per reati comuni.
In tali casi il terzo interessato era escluso dalla partecipazione processuale e ciò sino all’ultimo apporto legislativo sulla materia rappresentato dal D. Lgs. n.° 14/2019 entrato in vigore in data 15 luglio 2022 denominato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
All’art. 104 bis comma I bis ultima parte disp.att. è ora previsto :” In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo” ( D. Lgs. n.° 159/2011 codice antimafia ).
In ogni caso di sequestro preventivo ex art. 321 comma II c.p.p. per qualsiasi titolo di reato , anche ai fini di una confisca diretta o per equivalente la tutela del terzo interessato verrà disciplinata con le modalità previste per il terzo interessato coinvolto nella procedura per l’applicazione di una misura di prevenzione.
Ne consegue che non solo il terzo interessato acquisisce il diritto alla partecipazione processuale e quindi alla notificazione del decreto che dispone il giudizio o di citazione diretta a giudizio ma , alla pari con tutte le altre parti eventuali del processo penale , il diritto ad impugnandum del capo della sentenza che dispone la confisca e su tutte le statuizioni della sentenza a ciò relative.
Va chiarito che il diritto del terzo interessato può essere fatto valere esclusivamente sotto il duplice profilo della propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l’inesistenza di relazioni di collegamento con l’indagato , pertanto non essendogli consentita la critica argomentata dei presupposti fondanti l’applicazione della misura cautelare reale quali il fumus commissi delicti ed il periculum in mora[xxviii] nell’ambito prettamente cautelare , parimenti nella fase processuale il suo intervento deve limitarsi – anche nella eventuale sede impugnativa – alla prova delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dall’avente causa , anche con riferimento al ramo di attività, alle dichiarazioni dei redditi personali o societarie , alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase contrattuale in una parola a tutto ciò che provi una mancanza di concorsualità morale nel reato ed un legittimo possesso a qualsiasi titolo della res in vinculiis.
Con l’estensione al terzo interessato della qualifica di parte processuale eventuale , si è stabilito , dopo decenni , un nuovo equilibrio di rango costituzionale riguardante gli artt. 3 e 24 Cost..
Innanzitutto , essendo previsto il diritto partecipativo processuale in capo al terzo interessato in casi di processi di particolare allarme sociale , non si vedeva la ragione di una esclusione sistemica negli altri casi anche e soprattutto in virtù di una generale disciplina codicistica che prevede sin dalla genetica promulgazione la partecipazione processuale di soggetti titolari in via esclusiva di interessi di carattere civilistico ; partendo da un dato ineludibile e cioè che l’ordinamento processualpenalistico è stato sempre caratterizzato dal principio del doppio binario per cui tale differenziazione non deve sorprenderci , in tema di diritto di difesa e principio di uguaglianza effettivamente si rilevava una criticità senza motivi.
Se è pur vero che il regime antecedente prevedeva comunque la possibilità di intervento nella fase esecutiva e quindi all’esito della vicenda processuale , rimaneva eluso il diritto di difendersi provando , nel contraddittorio tra le parti , in principio di parità delle parti processuali.
Non bisogna spendere ulteriori parole per significare l’importanza della innovazione legislativa che , in ogni caso aveva visto precedenti giurisprudenziali europei e nazionali[xxix] nei sensi estensivi adottati dal legislatore.
In conclusione , possiamo ritenere che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.° 14/2019 – avvenuta , dopo diversi rinvii , in data 15/07/2022 – in tutti i casi di sequestro preventivo ex art. 321 comma II c.p.p. ( “Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [240 c.p.].”) ai fini della tutela dei terzi si applicheranno le regole in tema di procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali con partecipazione processuale del terzo interessato senza alcuna distinzione di sorta prevista in passato , così divenendo vera e propria parte processuale eventuale.
Ciò posto tutti i criteri indicati sopra in tema di mandato defensionale ex art. 100 c.p.p. saranno valevoli anche per questa nuova parte .
- La procura speciale conferita dal terzo interessato ai fini dell’impugnazione di natura cautelare.
Alcune criticità sono sorte , negli anni , in merito alla procura speciale conferita dal terzo interessato al difensore ai fini della tutela degli interessi di carattere civilistico di cui risulta titolare nel procedimento penale.
L’aspetto contenutistico dell’atto sullo specifico potere ad impugnandum in sede cautelare del difensore , ha creato orientamenti giurisprudenziali opposti ; in particolare l’orientamento della giurisprudenza di merito è sempre stato teso alla prevalenza di un formalismo eccessivo o , quanto meno , così ritenuto dai giudici di legittimità richiedendo i primi l’espressa volontà manifestata dalla parte privata di investire il difensore del potere di impugnazione in sede di riesame ed appello di natura cautelare reale o avverso il decreto di sequestro probatorio.
Di contro , in taluni interventi[xxx] la S.c. ha stabilito il principio di non necessarietà di formule sacramentali da adottarsi nel conferimento del potere defensionale di presentare impugnazioni di natura reale cristallizzando e valorizzando , ex adverso , la circostanza che emergesse la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura[xxxi] , ricomprendendosi in esse anche la specifica attribuzione del potere impugnativo , parte integrante della necessaria difesa degli interessi civilistici del privato interveniente , in quel dato procedimento penale.
I predetti criteri ermeneutici sono stati recentemente ripresi :” In tal senso occorre ribadire che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena d’inammissibilità a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l’adozione di formule sacramentali purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.” [xxxii]
Sia in caso di riesame ex art. 318 e 322 c.p.p. che di appello ex art. 322 bis c.p.p. , dunque , non costituisce elemento necessario lo specifico conferimento di un potere di impugnare le misure ablatorie dinanzi agli organi collegiali bensì la volontà di attribuire un incarico professionale mediante procura speciale in grado di esprimere una difesa integrale della posizione del terzo interessato.
Concetto di difesa integrale della posizione della parte privata che include anche la possibilità di ricorrere al Tribunale cautelare reale.
Tanto premesso e strettamente collegato al tema trattato , v’è da aggiungere che nella prassi giudiziaria frequenti sono i casi di sequestri adottati nei confronti di persone giuridiche ed in particolare verso società di capitali.
In questi casi il terzo interessato persona giuridica può conferire procura speciale defensionale mediante il suo rappresentante legale.
Non è statisticamente raro il caso di rappresentante legale di società indagato nell’ambito di un procedimento penale nel quale sia stata disposta misura ablatoria nei confronti di beni della medesima società.
In tali casi il potere di proporre impugnazione reale deve sempre e comunque trarsi da procura speciale conferita dal rappresentante legale societario , non potendosi ritenere tale potere compreso o comunque surrogato dalla qualifica di indagato del rappresentante societario che , in quanto tale , non è legittimato a proporre tramite difensore di fiducia istanza di impugnazione reale.
In un recente arresto[xxxiii] , la S.c. ha affermato il seguente principio :” In ogni caso la persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni va individuata in colui che ha una posizione giuridica autonoma suscettibile di tutela e coincidente quindi con un diritto soggettivo reale o anche solo personale, o anche con una situazione di vero rapporto di fatto tuttavia tutelato come ad esempio il possesso. Ne consegue che legittimato a proporre riesame avverso il decreto di sequestro, è solo la società cui i beni sono stati sequestrati, la quale agisce come terzo interessato. Si tratta di posizione processuale nettamente distinte da quella dell’indagato e dell’imputato. Mentre l’indagato è titolare di un autonomo, personale, potere di impugnazione, non è così per il terzo interessato. Costui, al pari dei soggetti indicati dall’articolo 100, è portatore di interessi civilistici per cui oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile.”
In tutti i casi di rappresentante legale societario indagato e di misura vincolante beni di proprietà della società nel medesimo procedimento , sarà , dunque , necessario una procura speciale conferita dal rappresentante legale in nome e per conto della persona giuridica–terzo interessato , in assenza della quale non potrà ritenersi surrogato dall’atto di nomina a difensore di fiducia del medesimo rappresentante .
Questi interviene personalmente quale indagato con un proprio difensore nella fase delle indagini e dovrà investire con procura speciale – eventualmente – il medesimo difensore onde rappresentare la persona giuridica di cui risulta amministratore in qualità di terzo interessato ex art. 100 comma I c.p.p.
avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Anche in materia di misura di prevenzione patrimoniale è necessario il conferimento di procura speciale al difensore ai sensi dell’art. 100 c.p.p. , in quanto , anche in questo caso , vertendosi in materia di carattere prettamente civilistico si applicano i criteri previsti dall’art. 83 c.p.c. analogamente a quanto previsto nel procedimento penale ordinario per i soggetti procedimentali eventuali. In tali sensi si è espressa la S.C. nei casi affrontati da Cassazione penale sezione VI , sentenza n.° 46076 15 settembre – 20 novembre 2015 ; Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 17938/14 .
[ii] Il terzo interessato può presentare istanza di riesame del provvedimento ablatorio di natura preventiva o conservativa ai sensi dell’art. 318 e 322 c.p.p. ; l’art. 318 c.p.p. stabilisce che chiunque vi abbia interesse può presentare istanza di riesame dell’ordinanza che dispone il sequestro conservativo , l’art. 322 c.p.p. al I comma prevede espressamente che la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’articolo 324. , i cui commi II e VI prevedono la presentazione della procedura da parte di un’altra persona diversa dall’indagato-imputato. Istanza di riesame del decreto che dispone il sequestro probatorio è prevista dall’art. 257 c.p.p. il cui I comma prevede che la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono presentare richiesta ex art. 324 c.p.p..
[iii] Avverso l’ordinanza non genetica in tema di sequestro conservativo e preventivo l’art. 322 bis c.p.p. stabilisce la proponibilità da parte della persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
[iv] L’art. 263 c.p.p. prevede che in caso di restituzione di cose sequestrate il giudice possa restituire la res a persona diversa dal terzo presso il quale era stata sequestrata solo dopo aver sentito il terzo ( art 263 comma II c.p.p. : Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 127.) ed inoltre dispone il V comma : Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Dunque in ogni caso è garantito al terzo interessato il diritto di presentazione di apposita istanza a partecipazione alla procedura camerale di opposizione.
[v] Art. 676 c.p.p. Altre competenze.
- Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna , all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell’esecuzione procede a norma dell’articolo 667 comma 4 .
- Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell’articolo 263 comma 3.
- Quando accerta l’estinzione del reato o della pena, il giudice dell’esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
Il richiamo all’art. 667 IV comma c.p.p. prevede che il giudice dell’esecuzione provveda con procedura camerale non partecipata con obbligo di fissazione ex art. 127 c.p.p. solo in caso di presentazione entro quindici giorni dalla notifica dell’ordinanza , di opposizione motivata. Giudicherà sull’opposizione motivata lo stesso giudice dell’esecuzione.
[vi] Art. 100 c.p.p. Difensore delle altre parti private.
- La parte civile [74-82 c.p.p.], il responsabile civile [83-88 c.p.p.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89 c.p.p.] stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale [122 c.p.p.] conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
- La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [78 c.p.p.], del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione [84 c.p.p.] o di intervento [85 c.p.p.] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore .
- La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
- Il difensore può compiere e ricevere, nell’interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
- Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto [154 c.p.p.] presso il difensore .
[vii] La citazione del responsabile civile può essere richiesta dal pubblico ministero nei casi previsti dal IV comma dell’art. 77 c.p.p. : 4 In caso di assoluta urgenza, l’azione civile nell’interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza ovvero il curatore speciale.
[viii] Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46746 del 2 dicembre 2004 secondo cui : “La richiesta, da parte del responsabile civile non intervenuto volontariamente, di essere estromesso dal processo, ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p., non può essere respinta per il solo fatto che sia priva della motivazione prescritta dal comma 3 del medesimo articolo [la cui violazione non è sanzionata da nullità], dovendosi al contrario ritenere sufficiente, per il suo accoglimento, la sola effettiva esistenza, in atti, dell’elemento di prova oggettivamente suscettibile di creare pregiudizio alla difesa, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., nulla rilevando la strategia difensiva che fino a quel momento il responsabile civile abbia inteso seguire. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto illegittima la mancata esclusione del responsabile civile basata, oltre che sulla rilevata assenza di motivazione della relativa richiesta, anche sulla considerazione che il responsabile civile, trattandosi di procedimento per violazione della normativa sui rifiuti, non aveva messo in discussione l’esito sfavorevole di alcune analisi effettuate nel corso delle indagini preliminari e destinate ad essere acquisite al fascicolo per il dibattimento].”
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49456 del 2 marzo 2004 , secondo cui :” Ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p. per prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile, in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p., debbono intendersi tutte quelle, rilevanti ai fini dell’affermazione della responsabilità penale dell’imputato e/o dello stesso responsabile civile, raccolte – anche nella fase delle indagini preliminari – nel contraddittorio delle parti e riversate nel fascicolo del dibattimento. [Nel caso di specie tale è stata ritenuta una perizia medico legale svolta nella fase delle indagini preliminari con incidente probatorio ed in assenza del responsabile civile].”
[ix] I soggetti civilmente obbligati per la pena pecuniaria sono individuati dagli artt. 196 e 197 c.p.. Esse sono : a) le persone fisiche rivestite di autorità o incaricate della direzione o vigilanza sull’imputato, sempre che il condannato sia incriminato per la violazione di disposizioni che il civilmente obbligato avrebbe dovuto provvedere a far rispettare (c.d. responsabilità per culpa in vigilando); b) le persone giuridiche (esclusi gli enti territoriali), sempre che un proprio dipendente, amministratore, legale rappresentante sia stato condannato per aver violato gli obblighi inerenti all’attività o per aver compiuto il reato nell’interesse dell’ente giuridico (c.d. responsabilità obiettiva).
[x] Corte costituzionale sentenza n.° 131/1979 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1975 dal pretore di Napoli-Barra, la Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell’art. 136 cod. pen. con analoga dichiarazione, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, per l’art. 586, quarto comma, cod. proc. pen., venendo in ciò assorbite le diverse censure di illegittimità costituzionale prospettate dal giudice a quo.
[xi] Art. 122 c.p.p. Procura speciale per determinati atti.
- Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo . La procura è unita agli atti.
- Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.
2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111 bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria .
- Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.
[xii] Prescindendo dal dato normativo che non esclude né vieta tale evenienza nemmeno sul piano sistematico la circostanza è stata confermata anche da Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 44712 del 27 ottobre-18 novembre 2004 , ric. Mazzarella rv. 229179 .
[xiii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 12213 del 21/12/2017.
[xiv] Art. 78 c.p.p. Formalità della costituzione di parte civile.
- La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66 c.p.p.];
- c) il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura [100 c.p.p.];
- d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili [163 n. 4 c.p.c.];
- e) la sottoscrizione del difensore.
1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell’articolo 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell’articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l’atto di costituzione.
- Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85 c.p.p.].
- Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall’articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
[xv] Il riferimento è alla legge n.° 199 del 15/10/2013 – di conversione del decreto legge n.° 93/2013 – ed al Decreto legislativo n.° 212/2015.
[xvi] Il riferimento è alla Convezione di Lanzarote del 25.10.2007 a protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e la Convenzione di Istanbul dell’11.5.2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza delle donne e la violenza domestica. Inoltre si segnala la decisione quadro adottata qualche anno prima dall’Unione Europea con provvedimento 2001/220/GAI , seguita dalla direttiva 2012/29/UE.
[xvii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 44712 del 27 ottobre-18 novembre 2004 , ric. Mazzarella rv. 229179 citata alla nota XII.
[xviii] Cassazione civile SS.UU. sentenza n.° 5528/1991 e sentenza n.° 5529/1991 , con le quali la S.c. dispose che la procura ad litem, conferita per il giudizio di primo grado con la formula “per il presente giudizio” (o usando altri sinonimi quali “processo”, “procedimento”, “lite”, “causa”, “controversia”), ha efficacia anche per il secondo grado, ove dal contesto dell’atto non risulti l’esistenza di ulteriori elementi limitativi. Più recentemente negli stessi sensi anche Corte di cassazione, sezione tributaria Sentenza n. 6469 del 17 marzo 2010 (udienza del 4 febbraio 2010).
[xix] Corte costituzionale ordinanza n.° 66/1995 , nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, 122, 577 del codice di procedura penale e dell’art. 37 delle norme di attuazione del medesimo codice promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1994 dalla Corte di appello di Torino nella parte in cui consentono al difensore di parte civile di proporre impugnazione, anche se non munito di procura speciale a proporre appello rilasciata dopo l’emanazione del provvedimento da impugnare , dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra citati in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Più dettagliatamente la questione di cui era investita la Corte riguardava una presunta disparità di trattamento tra difensore della parte civile e dell’imputato ; difatti secondo il giudice a quo l’appello in questione è stato proposto dalle parti civili per mezzo del loro difensore, al quale era stata conferita procura speciale per rappresentarle “nel presente e negli eventuali gradi di giudizio”, e che l’ampia formulazione della norma contenuta nell’art. 37 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in relazione all’art. 122 dello stesso codice, pareva consentire al difensore della parte civile di proporre impugnazione anche in base a procura speciale rilasciata in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento da impugnare; tale potere, riconosciuto al difensore della parte civile, comportava una disparità di trattamento nei confronti del difensore dell’imputato rimasto contumace, al quale non era consentito proporre impugnazione se non in forza di una procura speciale rilasciatagli successivamente alla pronuncia dell’atto da impugnare, con la specifica indicazione del medesimo atto; infine , che tale disparità di trattamento, sempre ad avviso del giudice remittente, appare priva di ragionevolezza e lesiva del principio della parità di posizione tra le parti.
[xx] Cassazione penale sezione II sentenza n.° 30951 del 16 /07/2016 .
[xxi] Vedi Il processo digitale “L’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile correlata all’interesse ad impugnandum della parte civile.” Pubblicato in data 24/11/2022.
[xxii] Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 14194 del 18/03/21 , la quale richiama le SS.UU. penali sentenza n.° 40049 del 29 maggio 2008 ,ric. Guerra .
[xxiii] Cassazione civile sentenza n.° 26304 del 29/09/2021, con la quale si è asserito il seguente principio : “In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”. Conformi Cassazione civile SS.UU. sentenza del 11.1.2008, n. 582, in Foro It., 2008, 2, 1, 453 e Cassazione civile Sez. III, 11/02/2014, n. 3010, in QuotidianoGiuridico.it, 2014.
[xxiv] Art. 51 c.p.p. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale.
- Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];
- b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
- Nei casi di avocazione [372, 412, 413 c.p.p.], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall’articolo 371 bis sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
- Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall’articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente .
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3-ter].
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, , 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
[xxv] Questo comma è stato inserito dall’art. 6, comma 3, lett. a), n. 2), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.
[xxvi] L’art. 104-bis è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del Codice di rito con L. 15 luglio 2009, n. 94, al fine di prevedere il regime eccezionale della “gestione dinamica” – rispetto alla disciplina della “gestione statica” prevista per i beni elencati all’art. 104 disp. att. c.p.p..
[xxvii] Cassazione penale sezione II sentenza n.° 53384 del 12/10/2018, dep. 28/11/2018, Rv. 274242.
[xxviii] Cassazione penale sezione III sentenza n.° 42307 del 14/09/2016 Rv. 268070-01 , Cassazione penale sezione III sentenza n.° 33261 del 22/09/2022 .
[xxix] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 13539 del 30/01/2020, dep. 30/04/2020 , Corte EDU, Grande Chambre, 28/06/2018, n. 1828, caso G.I.E.M. c. Italia.
[xxx] Cassazione penale sezione VI sentenza n.° 2132 del 11/01/2022, ric. Ruffo, Rv. 282668-01 ; Sezione VI sentenza n.° 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), ric. Galluzzi, Rv. 258417-01 .
[xxxi] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 34266 del 14/07/2009, ric. Stilo, Rv. 244911-01 , sezione VI sentenza n.° 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), ric. Scino, Rv. 258332-01; sezione I sentenza n.° 17702 del 21/01/2010, ric. Di Lauro, Rv. 247057-01.
[xxxii] Cassazione penale sezione II sentenza n.° 45852 del 21/10/2022 .
[xxxiii] Cassazione penale sezione IV sentenza n.° 47016 del 06/10/2015 .