TITOLO : La riforma legislativa del principio di presunzione assoluta di  pericolosità ex art. 4 bis Ordinamento penitenziario  : un corretto adeguamento ai principi normativi e giurisprudenziali europei e nazionali.

 

  • L’evoluzione del principio della finalità rieducativa della pena nella nomofilachia della Corte costituzionale.
  • La sentenza della Corte EDU Viola contro Italia ed il successivo intervento della Corte costituzionale nella sentenza n.° 253/2019 e nell’ordinanza n.° 97/2021.
  • Il decreto legge n.° 162/2022 convertito nella legge n.° 199/2022 : l’introduzione normativa del principio di pericolosità relativa.
  • L’esclusione della presunzione assoluta e relativa di pericolosità per i condannati per reati contro la P.A. e la conseguente ricaduta sull’art. 656 c.p.p.

 

 

  • L’evoluzione del principio della finalità rieducativa della pena nella nomofilachia della Corte costituzionale.

 

Da tempo si dibatte nell’opinione pubblica italiana circa la necessità od anche l’opportunità di mantenere in vigore l’applicabilità della pena dell’ergastolo.

Se da un lato si ritiene che la circostanza che una pena  perpetua possa rappresentare una forte , quasi insuperabile , contraddizione rispetto al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena , dall’altro la gravità dei reati per i quali è prevista e comminata induce a ritenerla una pena giusta soprattutto in virtù della funzione social-preventiva ad essa attribuita.

Posta la premessa che il dibattito sociale e giuridico si articola e si addentra in meandri più particolareggiati , possiamo sintetizzare le opposte tesi nel confronto tra rispetto dei principi di rango costituzionale e deroga agli stessi  finalizzata alla risoluzione o attenuazione di atavici problemi sociali che si riverberano inevitabilmente anche e soprattutto nel sistema penale .

Il dibattito , a parere dello scrivente , deve essere inquadrato nel confronto tra  costituzionalismo assoluto e costituzionalismo relativo.

Se cioè un bene giuridico preminente ed assoluto , tale da essere oggetto di rilevanza costituzionale , possa e debba essere caldeggiato e tutelato in ogni caso  anche a dispetto di inevitabili disfunzioni e distonie  oppure rispetto a tale distorsione si debba porre rimedio , anche di carattere ermeneutico , con una limitazione dell’estensione del bene di rango costituzionale.

Sul piano della legislazione ordinaria se sia legittimo instaurare un principio di doppio binario grazie al quale un bene costituzionale possa e debba essere confinato in ben determinati limiti a fronte anche di situazioni emergenziali.

Più in particolare , se ai sensi del III comma dell’art. 27 Cost. la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed al contempo deve avere una finalità rieducativa , resta da chiedersi se tale regola debba valere in ogni caso , ivi compresi i soggetti che per la gravità dei reati commessi lasciano legittimamente presupporre un’aspettativa negativa rispetto alla finalità costituzionale , oppure , viceversa , ne debbano rimanere aprioristicamente esclusi in tal modo tradendo il principio costituzionale valevole per tutti .

In una parola , se nei confronti dei soggetti ricadenti nella prima ipotesi sia costituzionalmente legittimo lasciare spazio ad una possibilità di risocializzazione e di pragmatica  emenda non ostante le premesse costituite dalla commissione di reati di particolare rilievo criminale .

Relativamente all’ergastolo ostativo , non v’è chi non veda che una pena perpetua , senza possibilità di reinserimento nella società civile , svuoti di contenuti la disposizione costituzionale.

Una vita detentiva priva di una data di uscita dal circuito carcerario consisterebbe in una vita senza speranza , in mancanza della quale qualsiasi moto personale di reale rivisitazione  e pentimento si perderebbe , inevitabilmente , nel nulla.

Non si vuole significare che in assenza di una possibilità di nuova vita lo spirito autocritico e resipiscente del condannato non si sviluppi , ma , senza dubbio , la predetta possibilità costituirebbe un stimolo in grado di favorirne il percorso e più celeri tempi di realizzazione.

Il nucleo centrale della vicenda , sul piano criminologico , si ispira al confronto tra teorie positiviste[i] , incentrate sul concetto del delinquente nato , irrecuperabile ed in quanto tale da neutralizzare rispetto al potenziale male che può arrecare al contesto sociale e teorie del Razionalismo Illuminista , secondo cui un soggetto è dotato di libero arbitrio e responsabile delle proprie azioni rispetto al quale la pena , quale conseguenza del suo agire , deve avere una funzione retributiva , ma proprio perché autodeterminato possa e debba avere una possibilità di reinserimento sociale.

Va da sé che il discorso coinvolga indubbiamente l’art. 27 comma III Cost. ma , allo stesso tempo , anche l’art. 2 e 3 Cost. e cioè i principi predisposti a tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e del pieno sviluppo della personalità umana , di cui sono titolari tutti i cittadini ivi compresi i detenuti ai quali la Carta costituzionale garantisce piena inviolabilità dei diritti personalissimi nel rispetto delle regole penitenziarie.

Principi espressi anche dall’ordinamento penitenziario all’art. 1 comma I , secondo il quale  il trattamento carcerario deve essere conforme ai principi di umanità e dignità dell’individuo.

Sino all’entrata in vigore della legge n.° 199/2022 tutti i condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis O.P. erano esclusi dall’ammissibilità ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione sia in ragione della particolare gravità dei delitti commessi che per effetto del moto dell’opinione pubblica che , in particolari momenti storici , ha spinto il legislatore all’allargamento delle ipotesi ivi previste a scopo retributivo e social-preventivo , fatta salva la possibilità di collaborare con la giustizia ex art. 58 ter O.P. e conseguentemente accedere agli istituti previsti.

A distanza di tempo dall’entrata in vigore delle leggi modificatrici[ii] dell’ordinamento penitenziario per effetto della legislazione dell’emergenza  , possiamo affermare che se la finalità retributiva e social-preventiva ha indubbiamente raggiunto il suo obiettivo escludendo dalla vita civile e quindi dalla potenziale commissione di reati verso i consociati i condannati ex art. 4 bis O.P. , parimenti dicasi in merito a qualunque percorso riabilitativo ; esso  di fatto è stato  neutralizzato  rispetto a qualsiasi intento di reinserimento sociale , violando il precetto costituzionale.

A ciò si aggiunga , in vero , che la finalità preventiva non è parsa raggiungere il fine ultimo.

La minaccia di pene severe e relative esecuzioni private di benefici non ha distolto dalla commissione dei reati de quibus  , rivelandosi poco incisiva.

Prima di considerare i contenuti della recente riforma , appare necessario una breve analisi delle nomofilachia della Corte costituzionale sullo specifico punto , che , come si vedrà poi , ha sviluppato nel corso del tempo e dei cambiamenti sociali ad essi connessi , una rivisitazione dell’orientamento iniziale.

Nei suoi interventi degli anni ’70 ed ’80 la Corte delle leggi si è prevalentemente espressa in senso favorevole alla concezione della funzione retributiva della pena .

Pur confermando la indiscutibile valenza dei principi inseriti nel III comma dell’art. 27 Cost. , la interpretazione offerta nei suoi interventi ha visto prevalere la finalità social-preventiva ed afflittiva della pena.

Nei  provvedimenti adottati la Corte sottolineava come , per quanto espressamente previsto da apposita norma costituzionale , la finalità rieducativa della pena non costituisse l’unico parametro di riferimento costituzionale , bensì costituivano beni di pari rilievo anche la tutela della collettività , dell’ordine pubblico e dell’ordine giuridico ; la rieducazione del condannato :”….dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena , non può essere inteso in senso esclusivo ed assoluto”[iii].

Nel legittimo contemperamento tra beni costituzionali in gioco prevaleva la tutela della società civile.

Sulla medesima linea interpretativa , in particolare nella sentenza n.° 167/1973[iv] : Quanto precede esclude pure che possa essere invocato, nel caso in esame, il principio della emenda (art. 27, terzo comma, della Costituzione), costantemente interpretato da questa Corte nel senso che esso non confligge con le altre funzioni della pena (afflittive, di prevenzione) e che si riferisce propriamente alla esecuzione delle pene in senso stretto, tanto da non poter essere applicato alle pene sospese o alle misure di sicurezza (sentenze nn. 12 del 1966, 48 del 1962, 106 del 1972).”

La Corte sottolineava anche come la finalità rieducativa non fosse attinente alle previsioni di pena sia qualitativa che quantitativa , stabilite discrezionalmente dal legislatore sulla scorta di scelte di politica criminale , bensì esclusivamente alla fase esecutiva[v].

Emblematica e senz’altro più attinente al tema trattato , la sentenza n.° 264/1974[vi] nella quale valutando la compatibilità della pena perpetua rispetto alla rieducazione della pena la Corte delle leggi stabiliva : L’ordinanza muove dal seguente testuale presupposto: 1a Costituzione, oltre a disporre che le pene siano sempre umane, “evidenzia la necessità che le pene abbiano quale funzione e fine il riadattamento alla vita sociale”. orbene, funzione (e fine) della pena non é certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo cui la pena é dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi é dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l’art. 27 della Costituzione, usando la formula “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, non ha proscritto la pena dell’ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell’esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l’efferatezza della loro indole.”

Se , dunque , la previsione qualitativa e quantitativa della pena comminabile era demandata esclusivamente a scelte di politica criminale di titolarità del legislatore , non poteva rappresentare compito dei giudici costituzionali stabilirne la legittimità dovendosi questi ultimi limitare alla verifica in sede esecutiva degli strumenti legali ed operativi predisposti al fine del raggiungimento delle finalità costituzionali.

Ancora una volta si ribadiva quanto già espresso nei precedenti interventi : se il titolare esclusivo delle scelte di politica criminale non aveva proscritto la pena dell’ergastolo , allora l’unico compito spettante all’interprete costituzionale era verificarne non già la legittimità ma , viceversa , solo la praticabilità esecutiva secondo i parametri della magna Charta.

Il concetto espresso rimaneva , pertanto , ancorato alla legittimità della pena dell’ergastolo finalizzata – mediante gli opportuni strumenti operativi – alla rieducazione del condannato.

Secondo la Corte , la previsione della estensione della liberazione condizionale all’ergastolano – introdotta dalla legge n.°1634/1962 – determinava una assoluta compatibilità della pena perpetua rispetto alla finalità rieducativa della pena perché questa apertura normativa consentiva ed anzi favoriva in maniera determinante lo stimolo alla rieducazione del condannato al fine di un reinserimento sociale.

Sia ben chiaro che il riferimento motivazionale non riguardava l’ergastolo ostativo che verrà previsto e  disciplinato solo con la legge 203/1991 e poi con la importante modifica provocata dalla legge 356/1992 , entrambe , come noto , leggi di conversioni di decretazioni d’urgenza.

Omogenea a tale linea ermeneutica , la sentenza n.° 282/1989[vii] sanciva : A questo proposito, alla dottrina, che, consapevole del ruolo centrale che con la Costituzione ha assunto la finalità special- preventiva della pena (nell’aspetto della rieducazione) lamenta che questa Corte si sia limitata a sottolineare l’accoglimento, da parte della Carta fondamentale, della tesi polifunzionale, pluridimensionale della pena e non abbia provveduto alla determinazione della gerarchia tra le finalità costituzionalmente assegnate alla reazione penale, va osservato che non è dato delineare una statica, assoluta gerarchia tra le predette finalità. E’ certo necessario, indispensabile, di volta in volta, per le varie fasi (incriminazione astratta, commisurazione, esecuzione) o per i diversi istituti di volta in volta considerati, individuare a quale delle finalità della pena, ed in che limiti, debba esser data la prevalenza ma non e consentito stabilire a priori, una volta per tutte (neppure a favore della finalità rieducativa) la precitata gerarchia. Un esempio di quanto ora osservato e costituito dal momento esecutivo della pena detentiva: mentre, come s’é innanzi osservato, per nessuna ragione può esser superata la durata dell’afflittività insita nella pena detentiva determinata con la sentenza di condanna (per questo aspetto, la retribuzione, intesa come misura, limite, sulla base della colpevolezza del fatto, dell’intervento punitivo, prevale anche sulla finalità rieducativa: infatti, ove cosi non fosse, cadrebbero fondamentali garanzie a favore del reo) a sua volta la finalità rieducativa prevale su ogni altra finalità nell’ipotesi che l’esame della personalità del reo ed il conseguente giudizio prognostico sulla sua <futura> vita nella società, impongano, prima o durante l’esecuzione (s’intende, purché siano presenti tutte le altre condizioni stabilite dalla legge) di sospendere o ridurre, sia pur condizionatamente, l’esecuzione stessa. La liberazione condizionale e, appunto, sia pur nei limiti di cui all’art. 176 c.p., esempio della prevalenza, nel momento in cui viene attuata, della finalità rieducativa su tutte le altre finalità della pena.”

La Consulta confermava che la funzione della pena poteva essere individuata non già in via esclusiva nei beni giuridici contemplati dall’art. 27 III comma Cost. ma , viceversa , in una polifunzionalità e pluridimensionalità costituzionale della pena finalizzata , quindi , a soddisfare diversi valori di rango costituzionale , anche contrastanti tra essi , la cui gerarchia poteva essere individuata solo in base allo specifico aspetto penale da affrontarsi e non in via aprioristica , come poteva sembrare dal dato letterale della norma costituzionale.

Va , ad ogni buon conto , segnalato che questa sentenza riequilibrava il confronto tra beni giuridici di rango costituzionale , quanto meno nel senso di non ritenere prevalente la funzione retributiva e social-preventiva.

L’orientamento espresso dalla Corte costituzionale , individuabile nella eterogeneità della finalità della pena nella quale prevaleva l’aspetto retributivo e social-preventivo , ebbe a subire una forte attenuazione nella metà degli anni ’80 , per poi scemare e radicarsi fortemente nella previsione normativa costituzionale di cui al III comma dell’art. 27.

Una indubbio cambio di rotta interpretativa fu costituito dalla sentenza n.° 274/1983[viii] , con la quale si dichiarò la illegittimità costituzionale dell’art. 54 O.P. nella parte in cui non prevedeva la concedibilità della liberazione anticipata ai condannati all’ergastolo ai fini della determinazione della pena prevista dall’art. 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale. In via del tutto incidentale va evidenziato che la liberazione condizionale fu oggetto di una prima riforma mediante la legge n.° 1634/1962 che apriva la prospettiva di concedibilità anche ai condannati all’ergastolo avendo scontato effettivamente un minimo di ventotto anni di reclusione , oltre che ad aver dato prova di ravvedimento ed una successiva compresa nella fondamentale legge di riforma dell’ordinamento penitenziario – legge n.° 663/1986 c.d. Legge Gozzini – la quale non soltanto riduceva il limite di pena scontata da ventotto a ventisei , ma , circostanza ben rilevante eliminava dal dato letterale della norma – art. 176 III comma c.p. –  l’avverbio effettivamente , aprendo per i condannati all’ergastolo la possibilità di beneficiare della liberazione anticipata dalla quale erano precedentemente esclusi.

La riforma Gozzini  tradusse , quindi , in legge ordinaria un principio stabilito proprio dalla sentenza n.° 274/1983.

“ In proposito occorre ricordare che la legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, enunciando i principi direttivi ai quali deve ispirarsi il “trattamento penitenziario”, afferma, in armonia con il dettato del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, che nei confronti dei condannati ed internati dev’essere attuato, secondo un criterio d’individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, un trattamento rieducativo che tenda al “reinserimento sociale” degli stessi (art. 1); e nel disciplinare la “individualizzazione del trattamento”, la stessa legge promuove la “collaborazione dei condannati e degl’internati alle attività di osservazione e di trattamento” (art. 13). In siffatta prospettiva il primo comma del denunciato art. 54 della legge medesima, prevede che possa venir concessa “al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione”, una “riduzione di pena” (di venti giorni per ciascun semestre di pena detentiva scontata) “ai fini del suo più efficace reinserimento nella società”. Il conseguito beneficio può operare per il condannato su due distinti piani, non necessariamente connessi: e cioè, sia ai fini della sua “liberazione anticipata”, allorché l’ammontare della pena irrogata venga a coincidere con la somma degli abbuoni e del periodo scontato; sia ai fini della sua ammissione alla “liberazione condizionale”, in quanto, considerando la pena detratta come pena scontata, si attingano più presto i periodi minimi richiesti dai primi due commi dell’art. 176 del codice penale. In questa seconda ipotesi – fermo il presupposto della liberazione condizionale, concedibile solo al condannato che abbia tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo “ravvedimento” – la possibilità di acquisire una riduzione della pena incentiva e stimola nello stesso soggetto la sua attiva collaborazione all'”opera di rieducazione”. Così, nel premiare il comportamento del condannato, che è invogliato a partecipare all’opera della sua rieducazione e ad assecondarla rendendola meno difficile e più efficace, la riduzione della pena si raccorda sul piano teleologico con il presupposto della liberazione condizionale, e cioè con il risultato della rieducazione medesima, sollecitando e corroborando il ravvedimento del condannato ed il conseguente suo reinserimento nel corpo sociale. Finalità questa, che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell’art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani.”

Con la sentenza n.° 282/1989 , nella valutazione dell’asse pena-retributiva – finalità rieducativa la Corte ha offerto una chiave di lettura  maggiormente favorevole al principio   della rieducazione , stabilendo che : Va, invero, in primo luogo, precisato che essere ammessi alla liberazione condizionale costituisce, per il condannato che si trovi nella situazione prevista dall’art. 176, primo comma, c.p. (a parte la “discrezionalità vincolata” nell’accertamento del sicuro ravvedimento di cui allo stesso comma) diritto e non graziosa concessione od effetto d’ingiustificata rinuncia (condizionata) dello Stato all’ulteriore esecuzione della pena detentiva inflitta con la sentenza di condanna. La decisione di questa Corte n. 204 del 1974 espressamente riconosce che, sulla base dell’art. 27, terzo comma, Cost., “sorge il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine d’accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positiva mente il suo fine rieducativo”. Non v’e dubbio, pertanto, che, una volta accertato che il condannato versa nelle condizioni di cui al primo comma dell’art. 176 c.p. (e, in particolare, “abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento”) essendo venuta a mancare la ”ragione” della pena detentiva, il Tribunale di sorveglianza ha il dovere, esperite tutte le formalità relative, di porre il condannato (e quest’ultimo ha il diritto di esser posto) nello stato di libertà condizionale. Appunto perché nulla lo Stato ha graziosamente concesso e nulla il condannato deve allo Stato per l’ammissione alla liberazione condizionale, gli obblighi derivanti dalla libertà vigilata di cui all’art. 230, n. 2, c.p., non costituiscono corrispettivo d’una qualunque “concessione” (e, cioè, conseguenza d’un ipotetico patto o scommessa tra Stato e condannato) ma trovano razionale fondamento, ex art. 27, terzo comma, Cost., nel sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato.”

Se , dunque , il condannato avesse dato prova di sicuro ravvedimento e , conseguentemente poteva ritenersi raggiunta la primaria finalità dell’esecuzione della pena , l’ammissione al regime di liberazione condizionale poteva definirsi un diritto del condannato e non una concessione dello Stato che , in tal modo , avrebbe rinunciato alla pretesa punitiva ed alla funzione retributiva della pena comminata in sentenza.

Appare palese come l’interpretazione operata dalla giurisprudenza costituzionale sull’istituto vedeva una netta prevalenza della funzione risocializzante rispetto a quella di carattere social-preventivo ; la pena andava eseguita al fine di rieducare il condannato , ma raggiunto tale scopo , non avrebbe avuto motivo di proseguire proprio in ragione del fine principale ed ultimo dell’esecuzione della pena.

Nella sentenza de qua , si stabiliva  che il periodo trascorso in libertà vigilata dal condannato a pena temporanea a seguito di concessione dell’istituto ex art. 176 c.p. poi successivamente revocato , doveva essere valutato dal Tribunale di sorveglianza in concreto allo scopo di verificare la eventuale sottrazione del predetto periodo quale pena sofferta :”…. L’art. 177, primo comma, c.p., nella parte ora indicata, aggiunge, infatti, in caso di revoca, alla quantità di pena detentiva, inflitta con la sentenza di condanna, altra “afflizione” non legittimata dalla stessa sentenza. E, pertanto, se e vero che la libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p., trova fondamento proprio nella predetta sentenza (tale libertà costituisce, infatti, attenuazione, in sede d’ammissione alla liberazione condizionale, dell’originaria pena detentiva) una volta intervenuta la revoca ex art. 177 c.p., il non computare, in alcun modo, nella durata della stessa pena, il tempo trascorso in libertà condizionale (e, cioè, far scontare al condannato l’intera pena detentiva determinata in sede di cognizione) equivale a lasciar scoperto, quanto a titolo d’applicabilità, la libertà vigilata ex art. 230, n. 2, c.p., già sofferta dal condannato. E l’afflittività della predetta libertà vigilata, minima oppur no, é fuori discussione…..Soltanto con la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 177 c.p., nella parte in cui non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare tenendo conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante lo stato di libertà condizionale, e possibile, superata ogni rigidità regressiva della revoca, attrarre nella logica rieducativa della pena ex art. 27, terzo comma, Cost. sia la revoca di cui all’art. 177 c.p. che l’ ”integrale” istituto della liberazione condizionale. Va, infatti, sottolineato che il divieto, posto dall’art. 177 c.p., di sottrarre, anche parzialmente, il tempo trascorso in libertà condizionale dalla normale durata della pena detentiva, rende la minaccia della stessa revoca tanto grave da trascinare l’intero istituto della liberazione condizionale in una logica esclusivamente afflittiva, tanto illegittima, ai sensi della vigente Costituzione, quanto ingiustificata, nella specie, mancando un illecito penale da sanzionare.”

Qualche anno dopo – sentenza n.° 270/1993 – la Corte delle leggi negava pari diritto al condannato all’ergastolo ritenendo inammissibile la questione propostale ; più in particolare , in merito alla possibilità  di computare il periodo trascorso in libertà vigilata nella determinazione della pena residua , pur ammettendo che le motivazioni svolte nella sentenza n.°282/1989 andavano ripetute anche “nei confronti del condannato all’ergastolo, altrimenti a costui sarebbe riservato un trattamento di maggior rigore rispetto al condannato a pena temporanea” riteneva che spettasse istituzionalmente al legislatore tale delicato compito.

Maggiore peso giuridico veniva , poi , attribuito alla funzione risocializzante della pena in un successivo intervento[ix] – sentenza n.° 161/1997 –  con il quale si stabiliva l’illegittimità costituzionale dell’art. 177 comma I c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per l’ergastolano di chiedere ed ottenere nuovamente la concessione dell’istituto , in caso di precedente revoca , allorquando fosse stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge.

In caso di assoluta ostatività  , difatti , per il condannato all’ergastolo non vi sarebbero state  possibilità di reinserimento sociale , mancando le quali qualsivoglia stimolo e autodeterminazione con finalità rieducativa e di emenda sarebbero state  private di contenuti.

Con questa sentenza la Corte delle leggi evidenziava non solo l’imprescindibilità della funzione rieducativa ma , soprattutto , ne sanciva la prevalenza rispetto alla funzione retributiva tanto da consentire una rinnovata possibilità pur a fronte della commissione di un reato della stessa indole o della grave violazione delle prescrizioni inerenti la libertà vigilata commesse da un condannato alla pena perpetua : Alla stregua di queste premesse non può non essere rilevata la illegittimità costituzionale della disposizione che, vietando per i condannati all’ergastolo la riammissione alla liberazione condizionale, li esclude in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale. La pena dell’ergastolo, per il suo carattere di perpetuità si distingue dalle altre pene restrittive della libertà personale; oltre a comportare, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, che sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene. Ma questo suo connotato di perpetuità non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principii costituzionali, come legato, sia pure dopo l’esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell’ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale. Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all’ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto – come già si è visto – con l’art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall’ordinamento italiano vigente. Se la liberazione condizionale è l’unico istituto che in virtù della sua esistenza nell’ordinamento rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell’ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale.”

La parte motiva finale , appare decisiva al fine di considerare la pena dell’ergastolo compatibile ed omogenea ai principi di rango costituzionale solo se corredata , necessariamente , dalla possibilità della concessione della liberazione condizionale in quanto , in caso  di esclusione sia essa aprioristica – come previsto dall’art. 4 bis O.P. per quanto con riserva di collaborazione – o conseguenziale a comportamenti contrari alla legge , determinerebbe una palese incostituzionalità della pena.

Ulteriore attestazione di questa inversione di tendenza interpretativa era costituita dalla sentenza n.° 418/1998[x].

Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 177 comma I c.p. nella parte in cui prevedeva la revoca ex lege della liberazione condizionale in caso di commissione di reato o contravvenzione della stessa indole , la giurisprudenza costituzionale riteneva la necessità di escludere un freddo automatismo rispetto ad una concreta valutazione inerente la permanenza , non ostante tutto , del percorso risocializzante da parte del Tribunale di sorveglianza .

Solo l’analisi del caso concreto e della personalità del condannato doveva consentire una revoca del beneficio , da non adottarsi in ogni caso di attestazione evolutiva di reinserimento , proprio in ragione della prevalenza della finalità rieducativa della pena rispetto ad altri valori di rango costituzionale.

Una ben maggiore preponderanza e rilievo sono stati attribuiti alla finalità rieducativa della pena rispetto alla tutela della collettività ed alla finalità retributiva dalla Corte delle leggi nel periodo intercorrente tra fine millennio ed il 2000.

In questo periodo la giurisprudenza costituzionale è stata investita di numerose questioni relative alle misure alternative alla detenzione[xi] , non solo tranciando la linea ermeneutica del passato , ma anche evidenziando la necessarietà di considerare la progressività della risocializzazione nel corso dell’esecuzione della pena , quale elemento ritenuto imprescindibile onde conseguire il fine ultimo e principale della finalità rieducativa della pena.

E così oltre a stabilire la fondamentale importanza ricoperta dalle misure alternative alla detenzione ai fini del raggiungimento dello scopo costituzionale della pena individuato nella finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato[xii] , sanciva la illegittimità costituzionale della automatica sospensione della detenzione domiciliare in caso di denuncia per evasione : La misura alternativa alla detenzione denominata detenzione domiciliare è indubbiamente caratterizzata da una finalità umanitaria ed assistenziale, come rilevato anche da questa Corte (sentenza n. 165 del 1996) e come è sottolineato dal suo riconnettersi prevalentemente a condizioni di salute della persona condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni: art. 47-ter, comma 1, nn. 1), 2), 3) e in parte anche n. 4). Tuttavia non può negarsi che essa ha in comune con le altre misure alternative – come avverte anche la giurisprudenza della Corte di cassazione (e prima ancora – sia pure incidentalmente – la ordinanza n. 327 del 1989 di questa Corte) – la finalità della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato. E alla possibilità del raggiungimento di tale finalità, così come ben può guardarsi nel momento della concessione del beneficio, deve indubbiamente guardarsi anche nel momento in cui si sia chiamati a procedere alla sospensione del trattamento. Una brusca ed automatica sospensione di tale trattamento può interrompere senza sufficiente ragione un percorso risocializzativo e riabilitativo; sì che occorre riconoscere che la sospensione automatica, senza valutazione delle circostanze in cui l’allontanamento denunciato come reato è avvenuto, confligge con la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all’ordinamento penitenziario.”

Principio confermato pienamente in un successivo provvedimento del 2003[xiii] , nel quale  si confermava l’assoluta prevalenza della finalità di risocializzazione del condannato : La detenzione domiciliare, inserita tra le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI dell’ordinamento penitenziario, realizza ormai, come affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 165 del 1996, una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena. L’istituto – come questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 422 del 1999, successiva all’ampia riforma realizzata con la legge n. 165 del 1998 – ha assunto quindi aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più limitato alla protezione dei “soggetti deboli” prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. Conseguentemente la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha ritenuto che la stessa detenzione domiciliare concessa “d’ufficio” al condannato che ne abbia titolo non soltanto non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all’art. 27 Cost. Nello stesso senso, la successiva ordinanza n. 532 del 2002 ha nuovamente affermato che la detenzione domiciliare è una “misura alternativa che presuppone l’esecuzione della pena” e che essa assume connotazioni del tutto peculiari, “avuto riguardo ai profili polifunzionali che la caratterizzano”.

Una particolare menzione merita la sentenza n.° 79/2007 [xiv], in tema di concedibilità delle misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali   ai condannati  che prima della riforma peggiorativa – L. n.° 251/2005 c.d. legge Ex Cirielli escludente l’ammissibilità di richieste in tali sensi – avessero fornito prova di una avvenuta risocializzazione con conseguente diritto al reinserimento nella società civile.

Nello specifico , la riforma legislativa prevedeva l’inammissibilità dell’istanza ex art. 47 O.P. per i condannati per evasione ex art. 385 c.p. ed ai recidivi reiterati ; la quaestio si poneva , pertanto , rispetto ai condannati o recidivi esclusi dalla legge ex Cirielli che in ogni caso prima dell’entrata in vigore della legge avessero fornito prova di un avvenuto ravvedimento e capacità di reinserimento sociale.

La Consulta , affermando il principio della preminente finalità rieducativa della pena che non può essere in alcun modo pregiudicato dalla successione delle leggi penali nel tempo , ha stabilito che : Va ribadito che – secondo un orientamento giurisprudenziale costante ed univoco di questa Corte – la finalità rieducativa della pena, stabilita dall’art. 27, terzo comma, Cost., deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria. Quest’ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l’emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione. La massima valorizzazione dei percorsi rieducativi compiuti da chi deve espiare una pena mal si concilia con la vanificazione, in tutto o in parte, degli stessi, per effetto di una mera successione delle leggi nel tempo. Le diverse valutazioni di carattere generale e preventivo, operate dal legislatore in ordine alla previsione di misure alternative alla detenzione o di benefici penitenziari, non possono incidere negativamente sui risultati già utilmente raggiunti dal condannato.”

Più recentemente la Corte ha ribadito i concetti espressi a partire dagli anni ’90 ,  nella sentenza n.°41/2018.

Con essa si è rimediato ad un  disallineamento sistematico , frutto di un mancato raccordo tra norme – art. 656 comma V c.p.p. ed art. 47, comma 3-bis, della legge n. 354 del 1975 – per effetto del quale pur potendosi concedere l’affidamento in prova ex art. 47 O.P. sino al limite pena non superiore a quattro anni – risultante anche come residuo pena – la medesima situazione non consentiva la sospensione dell’ordine di carcerazione.

La Corte partendo dal presupposto che : Va osservato anzitutto che la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione è conseguente alla sentenza n. 569 del 1989, con cui questa Corte estese a chi si trovava in stato di libertà la possibilità di accedere all’affidamento in prova, riservato in precedenza alla sola popolazione carceraria. Il legislatore allora si avvide che sarebbe stato in linea di principio incongruo disporre temporaneamente la carcerazione di chi avrebbe poi potuto godere di una misura specificamente pensata per favorire la risocializzazione fuori dalle mura del carcere e giunse a perseguire al massimo grado l’obiettivo di risparmiare il carcere al condannato, sostituendo, con la legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), l’art. 656 cod. proc. pen. e introducendo l’automatica sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, entro un limite pari a quello previsto per godere della misura alternativa……..Sotto questo aspetto non può non osservarsi che nel caso di specie la rottura del parallelismo, imputabile al mancato adeguamento della disposizione censurata, appare di particolare gravità, perché è proprio il modo con cui la legge ha configurato l’affidamento in prova allargato che reclama, quale corollario, la corrispondente sospensione dell’ordine di esecuzione….” , stabiliva la prevalenza della finalità risocializzante della pena , tale da considerare ragionevole la sospensione della carcerazione a vantaggio di chi potendo accedere alla misura alternativa , non v’era motivo che lo facesse da detenuto.

Ancora più attinente al tema trattato la recente sentenza – n.° 253/2019[xv] – con la quale la Corte ha  picconato l’ostatività di cui all’art. 4 bis O.P. , stabilendo l’ammissibilità e dunque la concedibilità di permessi premio ai condannati per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste , non collaboranti con la giustizia ex art. 58 ter O.P. , allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti ; in via incidentale ha riconosciuto medesimo diritto anche ai condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis O.P. diversi da quelli di cui all’art. 416 bis c.p. , da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni , allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Secondo la Corte la mancata collaborazione non può essere considerata quale elemento decisivo innanzitutto perché è pur vero che  il sicuro ravvedimento può evincersi anche dal moto collaborativo ma in primiis dal contegno infra-murario e dall’osservazione dello stesso tanto più in caso di lunghe detenzioni , che la mancata collaborazione escluderebbe ex lege per il congenito profilo di inammissibilità.

Viceversa , proprio la verifica effettuata dalla magistratura di sorveglianza sul percorso detentivo consente di esprimere un motivato  apprezzamento  della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta  e la formulazione –  in  termini  di  certezza,  ovvero  di  elevata  e qualificata probabilita’ confinante con la certezza –  di  un  serio, affidabile  e  ragionevole   giudizio   prognostico   di   pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato al  quadro di riferimento ordinamentale e sociale.

Con la sentenza n.° 253/2019 per la prima volta la presunzione assoluta di pericolosità per i condannati ex art. 4 bis O.P. acquisiva il carattere della relatività.

La ratio decidendi si fondava sulla sentenza della Corte europea emessa poco tempo  prima ritenente la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dell’istituto dell’ergastolo ostativo  previsto e disciplinato dall’art. 4 bis O.P. , nel caso Viola contro Italia .

La decisione , rompeva il margine di invalicabilità costruito dalle sentenze della Corte costituzionale n.° 273/2001[xvi] secondo la quale era da considerarsi  legittima la scelta legislativa di individuare nell’atteggiamento di collaborazione un criterio legale di verifica del ravvedimento maturato dal condannato , e n.° 135/2003[xvii] che aveva negato l’esistenza di un’assoluta preclusione di accesso al beneficio della liberazione condizionale, dipendendo quella preclusione, piuttosto, da una scelta volontaria dell’interessato, cioè dalla sua decisione di non collaborare con l’autorità giudiziaria.

Nel primo provvedimento indicato : L’atteggiamento di chi non si adoperi “per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori” o per aiutare “concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati” (art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario) è valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, della mancanza del sicuro ravvedimento del condannato. Presunzione peraltro vincibile, posto che, con riferimento al principio di cui all’art. 27 della Costituzione (per cui vedi sentenze n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995, n. 306 del 1993), questa Corte ha ritenuto che l’oggettiva impossibilità o l’inesigibilità della collaborazione non è di ostacolo, in costanza di elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, alla concessione dei benefici penitenziari (v. sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994).”

Nel secondo , sopra indicato , la Corte ritiene : Diversamente da quanto mostra di ritenere il rimettente, la preclusione all’ammissione alla liberazione condizionale che discende dalla disciplina censurata non è equiparabile al divieto che era previsto dall’art. 177, primo comma, cod. pen. prima dell’intervento della sentenza n. 161 del 1997. L’art. 177, primo comma, cod. pen. è stato dichiarato illegittimo con la menzionata sentenza in quanto, nel prevedere che in caso di revoca della liberazione condizionale conseguente alla commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, ovvero alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, la posizione del condannato non poteva essere riesaminata ai fini di una nuova ammissione al beneficio, dettava un divieto assoluto e definitivo, come tale incompatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost. Al contrario, la preclusione prevista dall’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, dell’ordinamento penitenziario non è conseguenza che discende automaticamente dalla norma censurata, ma deriva dalla scelta del condannato di non collaborare, pur essendo nelle condizioni per farlo: tale disciplina non preclude pertanto in maniera assoluta l’ammissione al beneficio, in quanto al condannato è comunque data la possibilità di cambiare la propria scelta. La giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile è significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato. Nelle sentenze n. 306 del 1993, n. 357 del 1994, n. 68 del 1995 la Corte ha appunto individuato varie ipotesi di impossibilità di prestare un’utile collaborazione (perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, ovvero perché la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi al livello superiore, ipotesi che, come detto, sono ora tutte normativamente previste).”

Possiamo affermare , allora , che partendo da una concetto ispirato al costituzionalismo relativo , la Corte delle leggi mediante un lungo iter , solo in parte testimoniato in questa sede , abbia optato per una nomofilachia della finalità della pena più conforme ed omogeneo al dato letterale  costituzionale , con delle inevitabili eccezioni.

In ogni caso , questa premessa consente di meglio comprendere la riforma legislativa ispirata dagli input della giurisprudenza europea e nazionale.

 

  • La sentenza della Corte EDU Viola contro Italia ed i successivi interventi della Corte costituzionale nella sentenza n.° 253/2019 e nell’ordinanza n.° 97/2021

 

L’incipit della riforma dell’”ergastolo ostativo” operata dalla L. n.° 199/2022 ha avuto origine dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ,  sentenza  n.° 77633/16 del 13/06/2019  Viola contro Italia.

Successivamente , l’intervento della Consulta ispirato dalla sentenza europea ha indotto il legislatore al suo intervento mediante la decretazione d’urgenza e la successiva conversione.

Occorre un breve inquadramento della vicenda.

Viola Marcello espiava condanna all’ergastolo con isolamento diurno per anni due mesi due , a seguito di provvedimento di cumulo di pene  concorrenti , derivante da altre condanne tra le quali va menzionata quella per violazione dell’art. 416 bis c.p. in qualità di capo e promotore , ed inoltre sottoposto al regime ex art. 41 bis O.P. per effetto di queste condanne definitive , successivamente revocato non risultando prova dell’attualità dei collegamenti con il contesto malavitoso.

In seguito alla revoca , il ricorrente presentava in due occasioni, richiesta di permesso premio , nonché istanza di liberazione condizionale.

Tutte le istanze difensive furono dichiarate inammissibili – sia dal Magistrato che dal Tribunale anche quale giudice di seconda istanza – in quanto  i condannati all’ergastolo per uno dei reati di cui all’articolo 4 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975, in caso di mancata collaborazione con la giustizia , disciplinata dall’articolo 58 ter della stessa legge , erano normativamente esclusi.

Nei provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza particolare rilievo fu dato alla circostanza che il condannato non avesse provato l’ipotesi di una mancata collaborazione perchè impossibile (per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato nella sentenza di condanna) , inesigibile (limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) oppure oggettivamente irrilevante , come sancito da alcune sentenze della Consulta[xviii].

Secondo la giurisprudenza costituzionale – in particolare nella sentenza n.° 306/1993 –  , difatti , la mancata collaborazione poteva consentire una ammissibilità e conseguente valutazione dell’istanza del condannato allorquando non fosse stata frutto di una libera scelta attestante la permanenza di legami con ambienti mafiosi ed una assenza di resipiscenza.  bensì caratterizzata da una evanescenza ed irrilevanza di carattere oggettivo .

La preclusione normativa poteva e doveva operare solo a fronte del rifiuto di una collaborazione oggettivamente esigibile, che fosse in sé, naturalisticamente e giuridicamente possibile , risultato di una libera autodeterminazione speculare ad una continuità con il passato criminale[xix].

Fermo restando che secondo la Consulta la mancata collaborazione non poteva identificarsi in una perdurante adesione al passato criminale.

Esperiti senza esito positivo tutti i rimedi impugnativi interni , il Viola propose ricorso alla Corte di Strasburgo assumendo la violazione degli artt. 3 e 8 della CEDU.

La sentenza europea in premessa conferma la legittimità della pena dell’ergastolo[xx], che non ostante pena teoricamente perpetua , in punto di fatto consentiva a fronte di ben precisati presupposti la liberazione del condannato in regime di semilibertà o liberazione condizionale conformemente alla finalità rieducativa della pena ed al trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e rispetto della dignità umana.

La riducibilità della pena per effetto della prevista potenziale liberazione del condannato determinava una perfetta compatibilità con i beni tutelati dall’art. 3 CEDU.

Principi , questi ultimi , già affermati nella sentenza della Corte EDU Vinter e altri contro Regno Unito[xxi] , nella quale si indica come obbligo per gli Stati membri – conformemente all’art. 3 CEDU – quello di consentire sempre che il condannato all’ergastolo possa espiare la condanna , reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena , traducendosi nella garanzia di una possibilità di liberazione anche per il condannato alla pena perpetua[xxii].

Secondo la Corte europea , discorso diverso era quello afferente al c.d. ergastolo ostativo previsto dall’art. 4 bis O.P. che individuava nella collaborazione con la giustizia – o con la relativa irrilevanza o impossibilità – il presupposto inscindibile ai fini della concessione di benefici penitenziari per effetto di un  assioma secondo cui la collaborazione dimostrerebbe fattualmente la scissione con legami mafiosi ed estirperebbe la presunzione assoluta di pericolosità sociale insita in tutti i soggetti condannati per reati associativi.

Più in particolare la libera scelta collaborativa attesterebbe l’elisione della presunzione assoluta della pericolosità , come sostenuto dal Governo italiano intervenuto nel ricorso europeo.

Nella sua importante decisione : “Ora, se è vero che il regime interno offre al condannato la scelta se collaborare o meno con la giustizia , la Corte dubita della libertà di tale scelta, così come dell’opportunità di stabilire un’equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità sociale del condannato.”

La Corte non identifica la scelta collaborativa in un intento sempre e comunque promanante liberamente dal condannato in quanto spesso condizionata da fattori esogeni quali il pericolo per la vita o l’incolumità dei familiari o per sé stesso ed , inoltre , non la ritiene oggettiva attestazione di una scissione con i legami delinquenziali del passato : La Corte ne deduce che la mancanza di collaborazione non può essere sempre imputata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata soltanto dalla persistenza dell’adesione ai «valori criminali» e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza. Del resto, ciò è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 306 dell’11 giugno 1993, nella quale detta Corte ha affermato che l’assenza di collaborazione non indicava necessariamente il mantenimento di legami con l’organizzazione mafiosa (paragrafo 39 supra). Inoltre, la Corte osserva, analogamente a quanto ha fatto la Corte costituzionale in questa stessa sentenza, che ci si potrebbe ragionevolmente trovare di fronte alla situazione in cui il condannato collabora con le autorità senza che, in ogni caso, il suo comportamento rispecchi una correzione da parte sua o la sua «dissociazione» effettiva dall’ambiente criminale, avendo l’interessato agito in tal modo al solo scopo di ottenere i vantaggi previsti dalla legge. Essa constata che, se altre circostanze o altre considerazioni possono spingere il condannato a rifiutarsi di collaborare, o se la collaborazione può eventualmente essere proposta a uno scopo meramente opportunistico, l’immediata equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione inconfutabile di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al percorso reale di rieducazione del ricorrente…….considerando la collaborazione con le autorità come l’unica dimostrazione possibile della «dissociazione» del condannato e della sua correzione, non si tiene conto degli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, non è escluso che la «dissociazione» dall’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione la giustizia.”

Come emerge chiaramente dalla motivazione la giurisprudenza europea non identifica la scelta collaborativa con l’elisione di presunzione assoluta di pericolosità  ; di pari tenore anche la circostanza in più punti evidenziata che per effetto dalla mancata collaborazione – e dunque dichiarazione di inammissibilità della relativa istanza – la magistratura di sorveglianza non possa prendere in considerazione il percorso risocializzante intra-murario : “Questa è peraltro la portata della valutazione del tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel caso in questione. Quest’ultimo ha respinto la richiesta di liberazione condizionale del ricorrente, rilevando la mancanza di collaborazione con la giustizia (paragrafo 25 supra) senza procedere ad una valutazione degli eventuali progressi che il ricorrente sosteneva di aver compiuto dalla sua condanna.”

La Corte pone l’accento sulla circostanza che se la finalità della pena deve consistere in una risocializzazione del condannato mediante l’iter intra-murario appare , giocoforza , imprescindibile la valutazione del predetto percorso ; percorso che si realizza nel corso di anni , caratterizzato da costanza ed impegno e dall’osservazione da parte degli organi competenti che , conseguentemente , ha valore di una rilevante attestazione autocritica e resipiscente del condannato , in misura ben maggiore rispetto alla collaborazione con la giustizia.

La Corte di Strasburgo  nega l’equivalenza tra spirito collaborativo e mancanza di pericolosità ed al contempo ritiene ben più importante , ai fini dell’accertamento dello scemare della pericolosità , la valutazione dell’iter carcerario.

Nelle sue conclusioni oltre a rilevare la necessità di una riforma interna in grado di superare la accertata violazione , anche allo scopo di evitare la presentazione e trattazione di numerosi ricorsi al riguardo , la Corte stabilisce : Alla luce dei principi sopra menzionati, e per i motivi sopra esposti, la Corte considera che la pena dell’ergastolo inflitta al ricorrente, in applicazione dell’articolo 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, detta «ergastolo ostativo», limiti eccessivamente la prospettiva di liberazione dell’interessato e la possibilità di un riesame della sua pena. Pertanto, tale pena perpetua non può essere definita riducibile ai fini dell’articolo 3 della Convenzione. La Corte rigetta perciò l’eccezione del Governo relativa alla qualità di vittima del ricorrente e conclude che le esigenze dell’articolo 3 in materia non sono state rispettate.”

Dunque , non si ritiene la violazione , come invocato dal ricorrente , degli artt. 3 e 8 CEDU , bensì solo dell’art. 3 .

L’importante decisione della Corte europea ha determinato una notevole accelerazione della  riforma legislativa sul punto , anche e soprattutto stimolata dalla Corte costituzionale investita sul tema .

Difatti , la Corte di cassazione con ordinanza n.° 100 del 18/06/2020[xxiii] ha sollevato questione di legittimità costituzionale sul tema dell’ergastolo ostativo ed in particolare sulla ostatività prevista dall’ordinamento penitenziario nei confronti del non collaborante richiedente la liberazione condizionale , condannato per reati ex art. 416 bis c. p. o comunque aggravati dalle circostanza della modalità o agevolazione della consorteria criminale.

A seguito della rimessione da parte della S.c. , all’udienza del 23/03/2021 la Consulta ha depositato un’ordinanza – n.° 97/2021 –  con la quale ha cristallizzato alcuni determinanti punti.

Innanzitutto dalla lettura del provvedimento si evince che la questione posta  abbia ad oggetto innanzitutto il profilo dell’ammissibilità dell’istanza di liberazione condizionale : L’accoglimento di tali questioni non implicherebbe, di per sé, una risposta positiva alla domanda di accesso al beneficio, ma modificherebbe la disciplina applicabile da parte del Tribunale di sorveglianza, che dovrebbe estendere al merito l’esame del caso. Ciò sarebbe appunto sufficiente – osserva il giudice a quo richiamando la sentenza di questa Corte n. 253 del 2019 – ad affermare la rilevanza delle questioni sollevate, non essendo a tal fine necessario l’esito di accoglimento della domanda posta nel giudizio principale, che ben potrebbe essere negativo.”

In secondo luogo , la Corte individua nella presunzione assoluta di pericolosità in mancanza di collaborazione ex art. 58 ter O.P. un elemento fuorviante della disciplina in quanto : In primo luogo, ha più volte affermato questa Corte (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) che la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Sono argomenti, questi ultimi, particolarmente presenti alla Corte EDU, soprattutto nella sentenza Viola contro Italia…..Afferma la Corte di Strasburgo che considerare la collaborazione con le autorità quale unica dimostrazione possibile della dissociazione del condannato conduce a trascurare gli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, osserva la medesima Corte, «non è escluso che la dissociazione con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia».”

L’ordinanza richiama quale provvedimento pilota la sentenza n.° 253/2019 , assunta successivamente alla sentenza della Corte EDU Viola contro Italia , ricalcando le rationes decidendi di entrambe  , condividendone i principi espressi e le motivazioni poste a base , ma soprattutto mette in risalto come valutando esclusivamente l’avvenuta scelta collaborativa , in sua assenza , sarebbe impossibile valutare l’aspetto più importante e decisivo al fine di pesare la resipiscenza e risocializzazione del detenuto e cioè il percorso infra-murario soprattutto se di lunga durata : La presunzione di pericolosità gravante sul condannato all’ergastolo per reati di contesto mafioso che non collabora con la giustizia non è, di per sé, in tensione con i parametri costituzionali evocati dal rimettente. Non è affatto irragionevole, come meglio si dirà tra breve, presumere che costui mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale…….Il carattere assoluto della presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata impedisce, infatti, alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver determinato rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto (sentenza n. 149 del 2018) – l’intero percorso carcerario del condannato all’ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero anche di un tale condannato alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost.”

E’ , dunque , il carattere assoluto della presunzione di pericolosità ad escludere un elemento che più di ogni altro può consentire un’analisi della personalità del detenuto e di una eventuale evoluzione sociale ai fini del sicuro ravvedimento previsto dall’art. 176 comma I c.p.: l’ammissibilità dell’istanza e la conseguente valutazione della magistratura di sorveglianza.

Richiamando in più punti motivazionali la ratio decidendi dalla sentenza Viola contro Italia sulla riducibilità della pena , individua nelle sentenze n.° 274/1983 – in tema di concedibilità della liberazione anticipata all’ergastolano ai soli fini della maturazione della soglia di pena che consente la richiesta di liberazione condizionale – e nelle leggi introduttive della concedibilità della liberazione condizionale al condannato all’ergastolo delle pietre miliari imprescindibili , in quanto rappresentano le uniche che conciliano la pena perpetua con i riferimenti costituzionali della finalità rieducativa della pena ; circostanza ben sottolineata anche dalla sentenza n.° 253/2019.

Ciò posto , nell’ordinanza n.° 97 il fenomeno criminalità organizzata viene correttamente focalizzato quale estremamente allarmante per cui non solo è ragionevole ritenere un possibile legame perdurante tra la consorteria criminosa ed il condannato , ma si ribadisce l’esclusione dell’accessibilità alla liberazione condizionale per i sottoposti al regime penitenziario ex art. 41 bis O.P. :” In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di “sicuro ravvedimento” ex art. 176 cod. pen.”

Ne deriva che la presunzione di pericolosità , se anche non più assoluta per effetto della decisione europea , va superata non già mediante la sola prova di una regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l’accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano non collaborante per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino.

Proprio per effetto della dimensione e delle caratteristiche del fenomeno criminoso associativo , allora  saranno necessarie indagini ed approfondimenti molto stringenti i cui presupposti devono giocoforza essere individuati dal legislatore ma soprattutto la Corte non avverte l’opportunità di un mero intervento di carattere esclusivamente  demolitorio.

In tal caso , infatti , verrebbero a mancare gli elementi guida per la magistratura di sorveglianza in sì delicato e complesso compito : Si tratta qui di tipiche scelte di politica criminale, destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri di questa Corte. Come detto, esse pertengono, nel quomodo, alla discrezionalità legislativa, e possono accompagnare l’eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale. In loro assenza, alla luce della peculiarità del fenomeno criminale in esame, l’innesto di un’immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate sulla legislazione vigente, pur sostenuta dalle ragioni prima ricordate, potrebbe determinare disarmonie e contraddizioni nella complessiva disciplina di contrasto alla criminalità organizzata, nonché minare il rilievo che la collaborazione con la giustizia continua ad assumere nell’attuale sistema. Non a caso, la stessa Corte EDU, nella sentenza Viola contro Italia, ha sostenuto che la disciplina in questione pone «un problema strutturale», tale da richiedere che lo Stato italiano la modifichi, «di preferenza per iniziativa legislativa».”

Auspicando un necessario intervento legislativo , in armonia con le motivazioni dell’ordinanza , considerata la complessità della quaestio , la Corte ha rinviato alla data del 10 maggio 2022  prima – all’esito della quale era emessa l’ordinanza n.° 122/2022 disponente nuovo rinvio al 08/11/2022 –  , e successivamente alla data del 8 novembre 2022 , udienza in cui preso atto della decretazione d’urgenza posta in essere con il decreto legge n.° 162/2022 ha , con l’ordinanza n.° 227/2022 , restituito gli atti alla Corte di cassazione , allo scopo di verificare l’influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, sia procedere alla rivalutazione della loro non manifesta infondatezza.

In data 30/12/2022 , il parlamento ha emanato la legge di conversione del decreto con la legge n.° 199/2022 , apportando alcune modifiche del testo originario , in particolar modo all’art. 4 bis O.P. in materia di reati contro la P.A.

 

  • Il decreto legge n.° 162/2022 convertito nella legge n.° 199/2022 : l’introduzione normativa del principio di pericolosità relativa.

 

Con la legislazione d’urgenza , il Governo italiano ha inteso accogliere gli inviti motivati della Corte costituzionale nell’ordinanza n.° 97/2021 ricalcando i contenuti della proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati in data 31/03/2022 , trasmessa ed in discussione al Senato della Repubblica sino allo scioglimento anticipato delle Camere, disposto dal Presidente della Repubblica con decreto firmato il 21 luglio 2022.

Considerato che l’iter legislativo ordinario della riforma non si era completato , il nuovo Governo ha inteso intervenire  mediante il D.L. n.° 162/2022[xxiv].

Preso atto della intervenuta legge di conversione – Legge n.° 199/2022 – l’analisi riguarderà il testo legislativo come approvato in via definitiva dalla legge di conversione.

Resta fermo che i condannati per i reati previsti dall’art. 4 bis O.P. possono accedere a benefici penitenziari ( permessi premio e lavoro esterno ) e alle misure alternative alla detenzione ai sensi del I comma allorquando abbiano intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter O.P.

Vigente la vecchia normativa , per effetto della previsione contenuta nel comma I bis potevano accedervi anche i condannati ostativi  nel caso in cui vi fosse prova e dimostrazione della collaborazione impossibile (per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato nella sentenza di condanna) , inesigibile (limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) oppure oggettivamente irrilevante  secondo i dettami sanciti dalla Corte costituzionale[xxv] e poi tradotti in legge , come sopra analizzato .

La riforma non ha previsto questa possibilità relativamente alle condanne intervenute per fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge – quindi per tutte le condanne definitive intervenute per fatti commessi dopo il  31/12/2022  – ma per effetto della norma transitoria inserita nell’art. 3 comma II del decreto legge convertito , tutti i condannati per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione potranno ottenere le concessioni per effetto della “impossibilità oggettiva” sottraendosi alla procedura di istruttoria rafforzata, come ora prevista.

Più in particolare la legge di conversione ha previsto l’applicabilità della norma sulla collaborazione oggettivamente  impossibile  – unitamente agli altri elementi ex comma I bis  – che viene estesa alle misure alternative alla detenzione , alla liberazione condizionale ed anche ai permessi premio ed al lavoro esterno.

Pur trattandosi di norme processuali alle quali si applica il principio tempus regit actum , in virtù della sentenza della Corte costituzionale n.° 32/2020 , si ritiene che incidendo le norme riformate sulla natura sostanziale della pena si debba applicare l’art. 2 c.p. con conseguente vigenza della norma più favorevole al reo , che si individua pacificamente nella vecchia normativa che non prevedeva l’istruttoria rafforzata come adesso prevista dal comma II dell’art. 4 bis O.P..

Oltre a tale prova era ed è necessario – per i condannati per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma –  che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva , ed inoltre che nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 62, numero 6) c.p. , anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale.

Dunque resta inalterata la normativa pre-riforma per i condannati pre-riforma che prevedeva la necessarietà della collaborazione o , in alternativa , l’oggettiva irrilevanza o impossibilità sempre che fosse corredata dalla mancanza di legami con la criminalità organizzata e dalla concessione nella sentenza definitiva delle circostanze attenuanti previste anche in tema di concorso di persone nel reato.

Per effetto del principio di applicabilità della norma penale più favorevole al reo i condannati potranno chiedere l’accesso a benefici e misure alternative alla detenzione grazie alla riforma , ma , comunque , sottrarsi alla procedura di istruttoria rafforzata da essa prevista , applicando le legge antecedente sull’impossibilità oggettiva di collaborazione e fornendo prova dell’assoluta mancanza di legami con l’associazione di appartenenza.

Questa è l’interpretazione più fedele al dato normativo , anche se sarà  l’applicazione da parte della magistratura di sorveglianza a sciogliere qualsiasi nodo al riguardo.

La prima modifica che va segnalata è  l’estensione del divieto di concessione  previsto dall’art. 4 bis O.P. anche ai condannati per reati diversi da quelli espressamente previsti ma che , comunque , sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di detti reati ( modifica dell’art. 4 bis O.P. comma I ultima parte ). Pertanto rientrano nell’ostatività  anche gli autori di reati “satellite” a questi connessi.

Rientrano nell’ostatività non solo i condannati per reati associativi qualificati ( mafia , droga , contrabbando TLE , favoreggiamento immigrazione clandestina , terrorismo ed eversione dell’ordinamento costituzionale  anche internazionale con atti di violenza , reati svolti con modalità mafiose o al fine di favorirle , voto di scambio ) nonchè agli autori di reati di prostituzione e pedopornografia minorile , violenza sessuale di gruppo , sequestro di persona a scopo di estorsione , tratta e compravendita di persone ridotte in schiavitù , ma anche gli autori di reati satellite a questi connessi.

Oltre a prevedere questa estensione ( speculare ad una riduzione relativamente ai condannati per reati commessi contro la P.A. , come vedremo ) , la riforma attuata ha previsto la concedibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione ai condannati per i reati inseriti nell’art. 4 bis O.P.  non collaboranti con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter O.P.

Tale introduzione normativa costituisce , senza ombra di dubbio , l’aspetto più innovativo , in quanto scardina l’equivalenza tra collaborazione e mancanza di pericolosità trasformando di conseguenza la presunzione assoluta di pericolosità  in relativa ed estendendola a tutti i condannati a fronte di particolari elementi.

Sempre in relazione  ai condannati “ostativi” la legge pone un distinguo tra associati ( art. 4 bis O.P. comma I bis e comma I bis 2  , quest’ultimo riferito all’art. 416 c.p.  per la commissione dei reati ex art. 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale ) e non associati ( art. 4 bis O.P. comma I bis 1 ) richiedendo a questi ultimi la dimostrazione della rottura dei legami con il contesto – e non già con l’associazione criminosa – in cui ebbe a svilupparsi il reato ; considerato che l’appartenenza a consorterie criminali ha quale peculiarità la perduranza dei legami e della logica associativa in tale caso l’indagine sarà più rigorosa ed anche più difficilmente dimostrabile dal condannato che ristretto in carcere rasenterà la probatio diabolica .

A seguito della riforma  i condannati per reati  contemplati dall’art. 4 bis O.P. comma I bis  ed I bis 2 nonché comma I bis 1 [xxvi], possono essere ammessi ai benefici ed alle misure alternative  dando prova :

dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento , e la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa ; circostanza quest’ultima , valutabile dal giudice senza ricoprire il carattere della necessarietà a differenza della prima ;

attraverso elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza – tutti elementi assolutamente necessari ma non sufficienti – di una esclusione di collegamenti  con la consorteria criminosa e della inesistenza del pericolo che si possano reinstaurare – come visto nel caso di condannati non associati di esclusione di legami con il semplice contesto – ;

il condannato dovrà dare conto delle motivazioni della sua mancata collaborazione e della revisione critica della commissione dei reati per i quali sta scontando la pena ;

è prevista – comma I bis 1.1 – la sottoposizione a particolari prescrizioni inerenti le modalità esecutive del beneficio o della misura alternativa alla detenzione a discrezione del giudice di sorveglianza il quale potrà disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato .A tal uopo , va detto che resta una margine di discrezionalità molto ampio , in tema di prescrizioni , per la magistratura di sorveglianza come già avveniva ante riforma ;

ai condannati – comma I bis 2 – per art. 416 c.p. finalizzato alla commissione dei reati di ex art. 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale , si applicherà il comma I bis e conseguentemente non si verificherà la rottura dei legami con il contesto del reato bensì – come per tutti gli associati – la perduranza dei legami di carattere associativo.

Come già segnalato , un aspetto innovativo della riforma consta nell’attività istruttoria posta in essere dalla magistratura di sorveglianza ai sensi del rinnovato comma II dell’art. 4 bis. O.P. .

Dalla lettura della norma possiamo affermare che trattasi di attività piuttosto complessa ed articolata che , a parere dello scrivente , necessiterà di molto tempo tanto da potersi definire istruttoria rafforzata.

La già prevista acquisizione del parere del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del luogo di detenzione o , in alternativa , quella del direttore dalla casa circondariale restano confermati anche dopo la riforma.

L’investigazione condotta dalla magistratura di sorveglianza , previo parere espresso dal PM del I grado di giudizio ed in caso di reati ex art. 51 comma III bis e quater c.p.p. sia del primo che della D.N.A. ,   dovrà acquisire  dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato ; al ruolo svolto in tale ambito associativo dal condannato ; verificare l’esistenza – onde valutarle –  di nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione

Dunque , l’aspetto coinvolgente i c.d. carichi pendenti intesi nella più ampia accezione costituirà uno dei fattori decisivi , come accadeva anche per il passato per i condannati “non ostativi”.

Un aspetto formalmente innovativo consiste nell’acquisizione di informazioni e disposizione di accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate.

Ai fini dell’espletamento dell’investigazione e dell’acquisizione dei pareri dai vari organi indicati , la legge prevede un termine ordinatorio di sessanta giorni salvo ulteriore proroga di trenta giorni , decorsi i quali il giudice potrà decidere anche in assenza degli stessi.

Considerata l’ordinarietà del termine previsto , non è difficile immaginare che in mancanza dei pareri richiesti la procedura si protrarrà a lungo , senza alcun provvedimento sino alla predetta acquisizione , stante la delicatezza della decisione.

Ai sensi del comma II bis . 1 , la intensa attività istruttoria non risulterà necessaria in caso di istanza di modifica  dell’ ammissione al lavoro esterno o di ulteriore permesso premio allorquando , in entrambe i casi , non siano decorsi più di tre mesi dal primo provvedimento di concessione.

Relativamente ai condannati all’ergastolo , la riforma ha definitivamente segnato un punto di arrivo di rilievo costituzionale.

Se la compatibilità costituzionale dell’ergastolo si àncora esclusivamente alla potenziale liberazione (condizionale ) del condannato , in quanto unica circostanza ad integrare la finalità rieducativa e l’esclusione da parte dell’art. 4 bis O.P. ne inficiava la conformità costituzionale , oggi con l’ammissibilità di una misura alternativa al carcere rappresentata dall’istituto ex art. 176 c.p. possiamo affermare la piena compatibilità costituzionale della pena potenzialmente perpetua prevista dall’ordinamento giuridico italiano.

Attualmente gli “ergastolani ostativi” possono accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato trent’anni di carcere – a differenza dei ventisei previsti in via ordinaria – con un minimo di dieci anni di libertà vigilata per poter dichiarare estinta la pena come previsto dall’art. 177 comma II c.p. ( nel caso di ergastolo non ostativo sono previsti cinque anni ed in caso di pena temporanea l’equivalente del tempo residuo di pena comminata in sentenza ).

La legge ha stabilito criteri di osservazione di carattere personale , come già accadeva in passato per i condannati non ostativi , e criteri di indagine anche e soprattutto su fattori esogeni che vanno dalla esistenza del gruppo criminale , al tenore di vita dei familiari del condannato sino a riguardare anche terze persone – quindi non associati e nemmeno parte del nucleo familiare – collegate al condannato.

Un’indagine ad ampio raggio che , paradossalmente , non impegnerà tempo in relazione al condannato e alla sua osservazione infra-muraria , e più in generale al percorso carcerario finalizzato al reinserimento sociale ed all’emenda.

Molto più complessa si rivelerà , e per scontati motivi , l’indagine esterna.

L’esperienza giudiziaria degli ultimi trent’anni ha dimostrato che proprio a causa delle informazioni e dei pareri esprimendi  da acquisirsi da parte della magistratura di sorveglianza , le procedure camerali non abbiano brillato per celerità.

L’attività istruttoria rafforzata prevista dalla riforma appare senza dubbio necessaria in considerazione dei fenomeni criminali caratterizzanti il nostro paese e specularmente in relazione a soggetti condannati per reati particolarmente gravi , ma probabilmente si rivelerà poco conforme a criteri di ragionevole durata.

Riteniamo che la riforma debba essere accolta con parere positivo ; se da un lato indubbiamente la procedura di concessione appare complessa ed è giustificata dalla gravità dei reti commessi , dall’altro non si può non cogliere che in questo modo si consenta a condannati realmente resipiscenti e convinti degli errori del passato , offrendone adeguata prova , di nutrire una speranza ed una concreta nuova possibilità di vita civile , possibilità precedentemente esclusa salvo collaborazione.

Premesso che l’intervento legislativo appare di notevole portata innovatrice e maggiormente conforme a criteri di carattere costituzionale , a parere dello scrivente , sarebbe stato maggiormente indicato un criterio legislativo di progressione trattamentale che , come più volte proposto dalla Corte costituzionale in varie sentenze , desse peso specifico alla detenzione quale strumento per la risocializzazione del condannato.

E’ pur vero che la riforma estende ai condannati forme alternative alla detenzione prima non previste , ma la complessa istruttoria al fine della concessione non lascia presagire né tempi celeri né , tanto meno , una particolare praticabilità.

Forse una previsione di forme alternative al carcere in ordine progressivo , in base ai risultati conseguiti nella pratica opera di risocializzazione osservati ed analizzati dalla magistratura di sorveglianza , sarebbe stata più omogenea e ragionevole , passando in prima fase esclusivamente per il regime di semilibertà seguito da permessi premio anche in regime di semilibertà  e progressivamente a forme più liberali.

La progressione trattamentale , costituita da piccoli passi evolutivi , avrebbe consentito un’osservazione nel tempo e magari una attività istruttoria meno appesantita.

I condannati sottoposti al regime speciale ex art. 41 bis O.P.[xxvii] , restano esclusi , stante la perduranza del regime speciale , dalla riforma.

 

  • L’esclusione della presunzione assoluta e relativa di pericolosità per i condannati per reati contro la P.A. e la conseguente ricaduta sull’art. 656 c.p.p.

 

Come sopra scritto , la legge n.° 199/2022 ha ricalcato il decreto legge n.° 162/2022 apportando solo alcune modifiche .

Innanzitutto il ripristino della competenza del magistrato di sorveglianza in tema di concessione e di  approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 O.P. , sia quanto alla concessione del permesso premio ai sensi dell’art. 30-ter O.P. ; il decreto legge n.° 162/2022 aveva , difatti , mutato la titolarità della competenza  attribuendola all’organo collegiale allorquando richiesti da condannato per delitti commessi per finalità̀ di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività̀ delle associazioni in esso previste.

Senza dubbio l’elemento di novità maggiormente rilevante della legge di conversione è costituito dalla eliminazione di tutti i reati contro la Pubblica amministrazione dalla previsione normativa dell’art. 4 bis O.P. che , invece , il decreto legge n.° 162/2022 aveva lasciato inalterato sullo specifico punto.

In considerazione della riforma , attualmente i condannati per i predetti reati avranno diritto alla notifica dell’ordine di esecuzione pena sospeso secondo quanto previsto dall’art. 656 c.p.p.

In particolare , in tutti i casi di condanna alla pena definitiva sino a quattro anni di reclusione , anche come residuo di pena pre-sofferta , il condannato potrà accedere alle misure alternative alla detenzione ed in particolare all’affidamento in prova a servizi sociali che avrà diritto di richiedere in stato di libertà.

La riforma ha , dunque , privato di  rilievo la circostanza ad effetto speciale della collaborazione prevista dall’art. 323 comma II c.p.[xxviii] , che in passato rappresentava l’unica circostanza in grado di elidere l’ostatività in tema di concessione di misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari disciplinata dall’art. 4 bis O.P. e che determinava , conseguentemente la non sospendibilità  dell’ordine di esecuzione pena anche se inferiore a quattro anni di reclusione.

Difatti ai sensi dell’art. 656 comma IX  lettera A) c.p.p. , rientrando nella contemplazione dell’art. 4 bis O.P. , i condannati per reati contro la pubblica amministrazione risultando normativamente ostativi alla concedibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione non avevano diritto alla notificazione dell’ordine di esecuzione pena sospeso onde richiedere nei trenta giorni  una misura alternativa al carcere.

Nemmeno la condanna ex art. 323 bis comma I , e cioè il ritenuto fatto di particolare tenuità , consentiva l’accessibilità a misure alternative al carcere , per cui anche se ridotta per effetto della previsione della circostanza ad effetto comune e molto spesso ben inferiore ad anni quattro di reclusione – anche per l’accesso al rito speciale del giudizio abbreviato – rimaneva ferma questa rilevante ostatività alla sospensione.

Il parallelismo tra collaborazione ex art. 58 ter O.P. ed art. 323 bis comma II c.p. , pertanto , è venuto meno per la integrale eliminazione riguardante i reati contro la P.A. , ad opera della legge di conversione.

Naturalmente in caso di applicazione della custodia cautelare in carcere e perduranza al momento dell’inizio della fase esecutiva , non vi sarà sospensione dell’ordine di esecuzione pena per effetto dell’art. 656 comma IX lettera B) c.p.p. , così come nel caso di ordine di esecuzione superiore a quattro anni di reclusione.

Trattandosi di legge processuale con particolare incidenza sulla pena si applicherà l’art. 2 c.p. – come sopra visto – in quanto legge penale più favorevole al reo.

avv. Antonio Fusco

foro di Napoli

 

[i] La Scuola Positiva si sviluppa in Europa nel XIX secolo come risposta al Razionalismo illuminista. Uno dei massimi esponenti della scuola positivista è Cesare Lombroso così come massimo esponente della teoria avversa consta in Cesare Beccaria. Possiamo tracciare un distinguo che si radica in due linee di pensiero secondo cui nella teoria positivista il criminale è tale per effetto di cause antropologiche nonché familiari ed ambientali quindi incline al crimine per nascita o comunque difficilmente recuperabile nel contesto sociale di appartenenza , viceversa secondo la teoria illuminista è tale per libera scelta ed autodeterminazione con conseguenti profili di recupero e reinserimento sociale.

 

[ii] L’introduzione dell’art. 4 bis O.P. è avventa con il D.L. 13/05/1991 n.° 152 – art. 1 comma I – Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata , convertito nella Legge n.° 203 del 13/07/1991. Una sostanziale riforma in senso restrittivo è avvenuta per effetto del D.L. n.° 306/1992  del 08/06/1991 convertito nella Legge n.° 356/1992 del 07/08/1992 c.d. legge Scotti -Martelli , seguita alle stragi di Capaci e via D’Amelio – rispettivamente avvenute in data  23 maggio 1992 e 19 luglio 1992 -.

 

[iii] Tratto da sentenza n.° 12/1966 della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D.L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1964 dal Pretore di Torino. Nell’ordinanza di rimessione si osservava  che la pena pecuniaria, per la sua stessa natura, risolvendosi cioè nel pagamento di una somma di denaro commisurata alla gravità del reato commesso, tenderebbe ad una finalità esclusivamente retributiva e non anche rieducativa, funzione quest’ultima che invece – ad avviso del Pretore – la suddetta norma costituzionale indicherebbe come essenziale della sanzione penale. La Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità proposta.

 

[iv] La sentenza aveva ad oggetto i giudizi , riuniti , di legittimità costituzionale degli artt. 188, primo comma, 189, primo comma, n. 3, del codice penale e degli artt. 274 e 612, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le ordinanze : emessa il 28 aprile 1971 dal pretore di Napoli ,  emessa l’11 dicembre 1971 dal pretore di Pisa ed infine da quella emessa dal Tribunale di Pisa il 20 marzo 1972 , relativi all’obbligo di rimborso delle spese di mantenimento in carcere gravante sul detenuto nei confronti dell’erario dello Stato. La Corte dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

 

[v] Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale n.° 22/1971 , n.° 119/1975 , n.°237/1984 , n.°102/1985 , n.° 169/1985.

 

[vi] La sentenza si generava per effetto dell’ordinanza di rimessione avente ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1972 dalla Corte di assise di Verona.

 

[vii] La sentenza era generata dal giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:1) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze nel procedimento penale a carico di Lombardo Rosario, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1a s.s. dell’anno 1988; 2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Tassetti Marco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell’anno 1988. La Corte stabiliva l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 177 c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

 

[viii] La sentenza dichiarò , invece , inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all’art. 27 della Costituzione : Per quanto concerne l’altra questione, puntualizzata nei termini esposti al paragrafo 2, va rilevato che essa investe l’art. 50, comma secondo, della legge n. 354 del 1975, “in quanto non prevede l’applicabilità del beneficio della semilibertà ai condannati alla pena dell’ergastolo”, in riferimento all’art. 27 della Costituzione (sia pure attraverso l’erroneo richiamo fatto dall’ordinanza di rimessione al secondo anziché al terzo comma ). La norma denunciata dispone che il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena. Secondo il giudice a quo l’uso di tale espressione esclude “indirettamente” dal beneficio il condannato all’ergastolo, in quanto la prescritta condizione della espiazione di “almeno metà della pena” non può ovviamente ricorrere là dove la pena, essendo “perpetua” (art. 22 del codice penale), adegua la sua durata alla stessa imprevedibile durata della vita del condannato, e perciò non si estende in un predeterminato arco temporale, del quale possa esser calcolata la “metà”…….. Prospettata nei cennati termini, la questione si appalesa inammissibile. Si chiede, invero, a questa Corte di apprestare una particolare disciplina, determinando quanta parte della pena dovrebbe essere stata già espiata dal condannato all’ergastolo perché possa esser presa in considerazione la sua ammissione al regime di semilibertà. Ma provvedere su una siffatta domanda implicherebbe una scelta discrezionale che eccede i poteri di questa Corte. Va, dunque, dichiarata – alla stregua della pronuncia resa in analoga occasione con la sentenza n. 137 del 1981 – la inammissibilità della proposta questione.”

[ix] Corte costituzionale sentenza n.° 161/1997 , nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1996 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze , nella parte in cui detta norma dispone che i condannati nei cui confronti la liberazione condizionale già concessa sia stata revocata non possono essere riammessi a detto beneficio. La Cote dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

 

[x] Corte costituzionale sentenza n.° 418/1998 , nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 177 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, nella parte in cui dispone che “la liberazione é revocata se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole” , in relazione all’art. 27 comma III Cost. . La Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anzichè stabilire che la liberazione condizionale é revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

 

[xi] Il riferimento è alle sentenze della Corte costituzionale n.° 386/1989 , n.° 569/1989 in tema di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 O.P.  ;  n.° 100/1997 , n.° 445/1997  in tema di semilibertà ex art. 50 O.P.  ;  n.° 186/1995 in tema di liberazione anticipata ex art. 54 O.P.

 

[xii] Corte costituzionale sentenza n.° 173/1997 , nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1996 dal magistrato di sorveglianza di Palermo , in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di denunzia del condannato per il reato di evasione (art. 47-ter, comma 8, dell’ordinamento suddetto), la “sospensione automatica della detenzione domiciliare”.

 

[xiii] Corte costituzionale sentenza n.° 350/2003 , nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza del 23 dicembre 2002 dal Tribunale di sorveglianza di Bari , la Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.

 

[xiv] Corte costituzionale sentenza n.° 79/2007 , nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 6 e 7, e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Catania . La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell’art. 58-quater della legge 26 luglio 1975 n. 375 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà), introdotti dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

[xv] Nel giudizio di di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».

 

[xvi] Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), come modificato dall’art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso dal tribunale di sorveglianza di Sassari. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

 

[xvii] Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso, nell’ambito di un procedimento di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze , in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha dichiarato non fondata la questione proposta.

[xviii] Corte costituzionale sentenza n.°  306/1993, sentenza n.° 357/1994 , sentenza n.°  68/1995 e sentenza n.° 89/1999.

 

[xix] In seguito il legislatore ha introdotto nell’art. 4 bis O.P. il comma 1 bis riportante normativamente i principi giurisprudenziali sopra riportati , dapprima con intervento sul comma 1, operato con l’art. 1 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, poi con l’inserimento di un apposito comma 1-bis, introdotto dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

 

[xx] Il riferimento è alle sentenza della Corte EDU  nella decisione Garagin c. Italia ((dec.) n. 33290/07, 29 aprile 2008 , e Scoppola c. Italia (dec.), n. 10249/03, 8 settembre 2005 nelle quali la giurisprudenza europea ha stabilito la compatibilità dell’ergastolo ex art. 22 c.p.  con l’art. 3 CEDU in quanto non solo in base alla  normativa italiana la pena era riducibile de jure e de facto , ma soprattutto conforme al principio rieducativo della pena in quanto dopo ventisei anni di pena scontata era concedibile la liberazione anticipata ex art 176 c.p.  e la semilibertà ex art. 50 O.P. ; pertanto : “ Dunque, non si può dire che il ricorrente non abbia alcuna prospettiva di liberazione né che il suo mantenimento in carcere, fosse anche per una lunga durata, sia in sé costitutivo di un trattamento inumano e degradante.”

[xxi] Corte EDU , sentenza n. 3896 del 09/07/2013 , caso Vinter e altri c. Regno Unito nella quale ha deciso che l’ergastolo è una pena inumana e degradante che viola i diritti umani fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Cedu. Nel ribaltare il verdetto emesso il 17 gennaio 2012 dalla Quarta sezione della stessa Corte, ha in particolare affermato che l’ergastolo senza possibilità di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerato un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea sui diritti umani.

[xxii] Principio asserito in numerose sentenza della Corte EDU , ed in particolare nei casi Corte Edu, sentenza Garagin contro Italia, 2008; sentenza Kafkaris contro Cipro, 2008; sentenza Vinter  e  altri contro Regno Unito,  2013;  sentenza  Gurban  contro  Turchia,  2015; sentenza Murray contro Olanda 2016; sentenza Hutchinson contro  Regno Unito, 2017; sentenza Petukhov contro Ucraina, 2019.

 

[xxiii] Con riferimento  agli  articoli  3,  27  e  117  della  Costituzione,  la S.C ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 4-bis,  comma 2, e  58-ter  della  legge  n.  354  del  1975,  e  dell’art.  2  del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con  modificazioni,  nella legge n. 203 del 1991, nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle  condizioni  di cui all’art. 416-bis del codice penale ovvero al  fine  di  agevolare l ‘attivita’ delle  associazioni  in  esso  previste,  che  non  abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso  alla  liberazione condizionale.

 

[xxiv] Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore in pari data, ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall’art. 4-bis O.P..

 

[xxv] Vedi nota XVII .

 

[xxvi] Ed in particolare previsti dagli artt. 600 , 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale.

 

[xxvii] L’art. 19 del decreto legge n. 306 del 1992, emanato successivamente  strage di Capaci , ha inserito nell’art. 41-bis, il comma 2 , con  efficacia fino allo scadere di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto . Il termine è stato più volte prorogato , fino all’emanazione della legge 23 dicembre 2002, n. 279 rendendo , così, definitivo il regime penitenziario previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento penitenziario.

 

[xxviii] Art. 323 bis c.p. Circostanze attenuanti.

1 Se i fatti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater , 320, 322, 322 bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite .

2 Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.