Aveva suscitato scalpore la formula che un Giudice per le indagini preliminari aveva inserito negli avvisi del suo Ufficio che rappresentava, ai destinatari dei suoi atti, l’inutilità del difensore d’ufficio, invitando:
“la persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il difensore d’ufficio” a contattare il medesimo per invitarlo “espressamente e formalmente, a mezzo posta elettronica certificata o racc. A/R o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva”.
Ciò aveva provocato la reazione dei Colleghi della Camera penale di Roma che, in nota , indirizzata al Presidente del Tribunale capitolino, avevano chiesto una verifica della prassi evidenziata, sottolineandone la irritualità.
Questa la “laconica” risposta del Presidente del Tribunale: 