Con il provvedimento del 17 novembre 2020 la Corte di Appello di Napoli ha pubblicato le istruzioni definitive per il deposito atti e richieste degli Avvocati presso le proprie Cancellerie.
Il provvedimento ultimo citato va ad inserirsi, così, in un quadro regolamentare che forma un sistema non certo semplice ed intuitivo quanto alle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria Distrettuale, sistema che, in questo articolo, proveremo a normalizzare.
Senza voler citare tutti i comunicati e provvedimenti che si sono susseguiti dal 12 Marzo 2020 ad oggi (assolutamente confusi), per effetto dello stato pandemico a Piazza Cenni si è provato a dare una accellerazione al processo di digitalizzazione del comparto penale. Questo quadro, in principio molto caotico, pare essere giunto ad uno stato di calma (si spera non soltanto apparente) che, ad oggi, sembra razionalmente funzionare.
Iniziamo a precisare che ad oggi è possibile inoltrare tutte (o quasi) le istanze rivolte alla Corte di Appello di Napoli mezzo posta elettronica certificata. Punto di riferimento (quanto alla formazione del documento) è il Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 il quale all’art. 3 statuisce che “L’atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell’art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF;
è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.
3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l’inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all’ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.”
Rimandiamo ovviamente agli articoli dedicati quanto alla formazione del file da inviare e agli strumenti utili e necessari alla formazione dello stesso. Per quanto attiene al presente va in questa sede evidenziato che la comunicazione con la Corte di Appello di Napoli avviene inviando istanze in formato PDF genetico (no scannerizzazioni, no immagini) firmato digitalmente. La pec con la quale provvederemo ad inviare il file avrà nell’oggetto le seguenti indicazioni, nel seguente ordine: Sezione/R.G.App/NomeImputato/TipoAtto/NumeroPagine.
Quanto al corpo del testo il provvedimento citato non riporta particolari adempimenti.
Gli indirizzi attivati dalla Corte Partenopea sono i seguenti, per le indicate attività:
- depositoattipenali.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze per il Registro Generale Penale, istanze di assegnazione urgenti, istanze per il Giudice dell’Esecuzione, istanze di remissione in termini, istanze di rescissione del giudicato;
- depositoattipenali2.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze rivolte alla Prima o Seconda sezione Penale;
- depositoattipenali3.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze rivolte alla Terza o Sesta Sezione Penale;
- depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze rivolte alla Quarta o Quinta Sezione Penale;
- depositoattipenali5.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze rivolte alle Corti di Assise di Appello;
- depositoattipenali6.ca.napoli@giustiziacert.it: istanze rivolte alle Corti di Misure di Prevenzione della Corte di Appello ed alla Sezione Famiglia della medesima.
Ovviamente quanto al merito, nel provvedimento citato, si rinviene un elenco di tipologie di istanze trasmissibili con le modalità indicate, alla lettura del quale rimandiamo. Evidenziamo soltanto che le istanze quale Giudice dell’Esecuzione di competenza delle sezioni di Corte di Assise di Appello vanno indirizzate al “depositoattipenali5” (mentre, normalmente e per tutte le altre sezioni, vanno all’indirizzo del Registro Generale) e che, nell’elenco di cui sopra, manca l’indicazione almeno delle Istanze di Copia. Personalmente ritengo questo essere un refuso, che mi porta a pensare che l’elenco anzidetto sia soltanto esplicativo e non tassativo.
Due aggiornamenti conclusivi: i “vecchi” indirizzi pec della Corte di Appello (che, ahimè, rimpiango per organizzazione e intuitività) sono stati disattivati; le impugnazioni vanno comunque depositate nel rispetto delle disposizioni di attuazione: ne è dunque esclusa la trasmissione a mezzo pec.