
TITOLO : La prescrizione della pena e l’individuazione del dies a quo tra sentenza esecutiva e procedura di esecuzione .
Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 46387 del 17/12/2021 Presidente Cassano , Relatore Rocchi , ricorrente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
SS UU SENTENZA N 46387 17 12 2021
E’ ben noto che il nostro ordinamento giuridico preveda l’istituto della prescrizione del reato quale causa estintiva dello stesso e dell’estinzione della pena per decorso del tempo anch’essa determinante l’effetto dell’estinzione della pena da eseguirsi , con termini diversi a seconda che sia eseguibile una sentenza di condanna per delitto[i] o contravvenzione[ii].
La ratio della normativa in questione affonda le sue radici da una parte nell’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione di reati risalenti nel tempo , dall’altra nella necessità di non tenere il condannato per un periodo eccessivo in uno stato di incertezza in ordine all’esecuzione della pena unita alla considerazione che l’esecuzione perde la sua funzione rieducativa se avviene a grande distanza di tempo dalla commissione del reato.
Riteniamo che proprio tale ultima circostanza costituisca la ragione fondamentale dell’istituto .
Se , cioè , la finalità della pena deve tendere per principio di rango costituzionale alla rieducazione del condannato , tale obiettivo deve giocoforza realizzarsi in tempi ragionevolmente brevi rispetto alla commissione del fatto ; una emenda con finalità rieducativa eseguita a distanza di tempo dalla violazione del precetto penale , anche e soprattutto nel caso di una sostanziale inversione del modus vivendi del condannato porterebbe non solo al fallimento della comprensione della esecuzione della pena ma anche e soprattutto ad un inevitabile peggioramento delle condizioni di vita con conseguente mancato raggiungimento della finalità costituzionale.
Il decorso del tempo dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna , infatti , fa venire meno l’interesse alla esecuzione della sanzione e, al tempo stesso , rende irrealizzabile la scopo rieducativo della pena nei confronti di chi, a distanza di un lungo periodo di tempo dalla condotta illecita, potrebbe presentare una positiva evoluzione della personalità.
Prima di analizzare i principi interpretativi contenuti nella sentenza , appare necessario un breve inquadramento della disciplina.
La pena dell’ergastolo non risulta prescrittibile in quanto non prevista dal dato letterale dell’art. 172 c.p. ; stante la sua caratteristica principale di essere pena perpetua e quindi non quantificata è , pertanto , esclusa dalla previsione normativa ancorata a criteri di comminazione di pena temporanea , secondo cui la pena si prescrive in un arco temporale pari al doppio della pena applicata in sentenza , tra un minimo di dieci anni ed un massimo di trenta , nel caso di multa il termine è di dieci anni ; in caso di contravvenzione la pena sia essa detentiva o pecuniaria si prescrive in cinque anni .
La particolare gravità del reato in considerazione del quale è prevista la condanna a pena perpetua determina non solo l’imprescrittibilità del reato ma anche dell’effetto dello stesso.
Analoga esclusione riguarda le pene accessorie ; non essendo menzionate dalla norma non sono prescrittibili , ad eccezione di quelle che siano strettamente e funzionalmente collegate all’esecuzione della pena principale e non possono durare oltre l’applicazione di questa come l’interdizione legale disciplinata dall’art. 32 c.p.
L’inapplicabilità della prescrizione alle pene accessorie, dunque, discende da una opzione di politica criminale del legislatore che, espressamente, ha ritenuto di limitare l’applicazione dell’istituto prescrizionale alle sole pene principali , detentive temporanee e pecuniarie , escludendo da tale disciplina sia l’ergastolo che le pene accessorie.
In vero , se la disposizione normativa che non ricomprende l’ergastolo si può spiegare con la gravità del reato e le esigenze di tutela della collettività rispetto ad esso , le medesima esclusione relativa alle pene accessorie non appare comprensibile , considerata la incidenza fortemente limitativa dell’applicazione di una pena accessoria nella sfera privata e personale dell’individuo , anch’essa pacificamente tendente alla rieducazione del condannato. Se , quindi , il legislatore ha previsto la prescrizione della pena principale per i motivi citati , non ben si comprende come ne possa rimanere esclusa quella accessoria avente la medesima finalità.
Ulteriore generale inapplicabilità dell’istituto si individua in linea generale nei riguardi dei recidivi e dei delinquenti abituali , professionali o per tendenza ed , inoltre , verso coloro che durante il tempo necessario alla prescrizione della pena commettano un delitto della stessa indole di quello per cui vi sia stata condanna definitiva eseguibile ; la medesima disposizione non riguarda i reati contravvenzionali rispetto ai quali , nei casi di delinquenza qualificata , il termine di cinque anni è raddoppiato , mentre non è esclusa l’applicabilità della prescrizione nel caso di commissione di contravvenzione della stessa indole durante il tempo necessario a prescrivere ; ovviamente non essendo contestabile la recidiva per un reato contravvenzionale tale disposizione non viene contemplata dall’art. 173 c.p.
Lo spirito della norma appare chiaro nei sensi di una esclusione dell’estinzione della pena nei riguardi di persone dotate di maggiore proclività a delinquere.
A tal riguardo occorre segnalare che secondo un principio omogeneo radicato nell’interpretazione giurisprudenziale è necessario che la recidiva sia stata contestata e ritenuta nel giudizio di merito da cui è derivata la sentenza di condanna mentre non si possa ritenerla in sede di esecuzione da parte del relativo giudice chiamato a verificare la sussistenza della prescrizione della pena allo scopo di escluderla.
Su questa tema, è utile richiamare la sentenza Milacic del 2013, con cui si ribadiva che tale condizione processuale deve essere accertata nel processo di cognizione dopo una regolare contestazione da parte del PM ed un accertamento in tale sede giurisdizionale e più in particolare :” La recidiva non è un mero “status” soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell’esecuzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall’esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione.”[iii]
Questa pronunzia di legittimità seguiva un orientamento ermeneutico consolidato, il cui antecedente giurisprudenziale deve essere individuato nella sentenza “Boscarolo” [iv], con cui la Suprema Corte precisava che solo la recidiva accertata nel processo di cognizione poteva costituire una condizione ostativa all’applicazione dell’istituto prescrizionale, rilevante a norma dell’art. 172, comma settimo c.p. .
Nella ulteriore disamina della normativa vigente v’è da dire che in tema di concorso di reati per il calcolo del decorso del tempo , si debba fare riferimento alla pena inflitta per ciascuno di essi .
Per quanto la norma non prenda in considerazione l’ipotesi dei reati avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 comma II c.p. , la giurisprudenza è intervenuta chiarendo che il principio normativo , in questi casi , è identico al caso di concorso di reati ; più in particolare : “L’art. 172, comma sesto, cod. pen. dispone che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati“[v]
Ne consegue che onde calcolare il tempo necessario a prescrivere sia nel caso di concorso di reati che in caso di continuazione e di concorso formale di reati , l’unico criterio applicabile sia quello della pena comminata per il singolo reato scisso dalla pena finale comminata per effetto del criterio giuridico.
Va detto sin da ora – affronteremo poi analogo caso in sede di procedimento di esecuzione finalizzato alla revoca dell’indulto – che in caso di riconoscimento degli istituti previsti dall’art. 81 commi I e II c.p. in sede di procedimento di esecuzione ex art. 671 c.p.p. , il dies a quo del tempo necessario a prescrivere la pena va individuato nella definitività della sentenza originaria e non già nell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione .
Quindi , in queste ipotesi, il termine cui occorre riferirsi non è quello in cui è stata effettuata la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a norma dell’art. 671 c.p.p. , ma quello in cui la sentenza di condanna è diventata irrevocabile in relazione ai singoli capi di imputazione.
Secondo la nomofilachia autrice del predetto principio :”L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell’art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.”[vi]
Pertanto , a seguito di riconoscimento del concorso formale di reati e della continuazione in sede esecutiva le pena rideterminata va ad incidere sui termini prescrizionali della pena , viceversa , il termine iniziale va individuato nelle definitività della sentenza di condanna genetica.
Per quanto concerne , infine , l’esecuzione delle misure di sicurezza applicate con la sentenza la cui pena principale risulti estinta va posta una fondamentale distinzione tra misure di sicurezza personali e patrimoniali.
La disciplina[vii] prevede che nei casi di estinzione della pena principale per decorso del tempo non siano eseguibili le misure di sicurezza personali ad eccezione di quelle disposte con sentenza di condanna a pena superiore a dieci anni ; inoltre sono eseguibili quelle comminate ai sensi dell’art. 205 comma II c.p. e cioè le misure di sicurezza personali applicate ex art. 679 c.p.p. dopo la sentenza di merito e non contestualmente alla stessa (come ordinariamente previsto dal I comma dell’art. 205 c.p.) nei casi di reato commesso durante l’esecuzione della condanna o allorquando il condannato si sottragga volontariamente alla stessa e nei casi di delinquenza qualificata ( dichiarazione di delinquenza abituale , professionale o per tendenza ).
In tutti questi casi che si verificano dopo la sentenza di condanna la cui pena sia estinta per prescrizione è eseguibile , in ogni caso , una misura di sicurezza applicata dal Magistrato di sorveglianza al loro verificarsi .
In sintesi , l’estinzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza personali ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza applicabili in ogni momento ex art. 679 c.p.p. per fatti commessi dopo la sentenza di condanna , la cui pena sia estinta , durante il tempo necessario a prescrivere e quelle che siano già state ordinate in sentenza di condanna alla reclusione per un tempo superiore ai dieci anni , ex art. 210 comma II c.p.
In tale ultimo caso , però , la legge sostanziale prevede che le misure di sicurezza detentive quali la colonia agricola e la casa di lavoro siano sostituite con la libertà vigilata.
La diversità di trattamento deriva dal semplice fatto che se vi è stato un accertamento in ordine alla commissione di un fatto tipico previsto dalla legge come reato oppure di una situazione oggettiva (tanto nel caso di condanna alla reclusione superiore a dieci anni che nel caso di commissione di reato durante l’esecuzione della pena o di volontaria sottrazione all’esecuzione della pena ) , la pericolosità sociale del soggetto o la sua proclività a delinquere è stata comunque accertata in concreto ; in tutti questi casi , oltre che nel caso di dichiarazione di delinquenza qualificata , la misure di sicurezza personali risultano eseguibili anche a seguito di prescrizione della pena principale .
Quanto alle misure di sicurezza patrimoniali previste dagli articoli 237 e 240 c.p. sono indubbiamente eseguibili anche a seguito di intervenuta prescrizione della pena , in considerazione del fatto che esse non risultano strettamente collegate all’esecuzione della pena principale del condannato ma piuttosto al nesso di pertinenzialità tra la commissione del reato , responsabilità dell’imputato ed illiceità del prezzo , prodotto o profitto del reato.
Posto l’inquadramento della normativa , i dubbi interpretativi sull’istituto de quo si sono sempre accentrati in particolar modo e per ovvi motivi – legati alla peculiarità dello stesso fondata sul decorso del tempo – sulla corretta individuazione del termine iniziale da cui farne derivare o meno l’applicabilità.
Durante la vigenza del codice di procedura penale Rocco la legge processuale prevedeva che la definitività della sentenza di condanna costituisse il dies a quo del termine prescrizionale della pena .
Considerato che l’art. 581 c.p.p. del 1930 stabiliva: «Il pubblico ministero o il pretore, competente per l’esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, trasmette all’autorità di pubblica sicurezza l’ordine di carcerazione del condannato, se questi non è già detenuto.» , e che l’esecuzione dovesse avvenire entro cinque giorni dal passaggio in cosa giudicata della sentenza , pochi dubbi interpretativi si ponevano al riguardo anche per l’assenza di una normativa equiparabile all’esecuzione di pene detentive brevi prevista dall’attuale art. 656 c.p.p.
Il chiaro dato letterale della norma ed i ristrettissimi tempi che intercorrevano tra definitività ed esecuzione del provvedimento , creavano pochi dubbi interpretativi.
Nel caso di condannato già detenuto per altra causa non si poneva alcun problema , viceversa nel caso di condannato libero vigevano i tempi prescrizionali intercorrenti tra definitività della sentenza di condanna e notificazione-cattura allorquando fosse intervenuta.
L’attuale assetto normativo , ha essenzialmente ricalcato i principi del codice inquisitorio individuando il termine iniziale nella definitività della sentenza di condanna proprio perché in tale momento inizia l’esecuzione , ma la situazione è radicalmente mutata con l’entrata in vigore della legge n.° 165 del 1998 in tema di esecuzione di pene detentive brevi che , mutando e quasi stravolgendo la disposizione normativa di cui all’art. 656 c.p.p. ( anche considerando le successive modifiche legislative ) , ha posto seri dubbi interpretativi proprio sull’oggetto del ricorso e quindi della sentenza commentata e cioè sul dies a quo anche in ragione delle eccezioni previste dal IV e V comma dell’art. 172 c.p.. tanto da formarsi due correnti di pensiero riportate nella sentenza in commento.
“Secondo un primo orientamento l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva si verifica solo con la carcerazione del condannato, cosicché la sua irreperibilità non integra una volontaria sottrazione all’esecuzione già iniziata e il dies a quo per la decorrenza del termine di estinzione della pena per decorso del tempo coincide con la data di irrevocabilità della sentenza di condanna.….Inoltre tale orientamento nega anche che, nel caso di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p., ricorra il caso dell’esecuzione della pena subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione previsto dall’art. 172, quinto comma, c.p.: di conseguenza, si afferma l’applicabilità della regola generale sul decorso del termine di prescrizione della pena, negando ogni ipotesi di sospensione.”
“Un secondo orientamento afferma, al contrario, che l’emissione dell’ordine di carcerazione, ancorché sospeso temporaneamente, realizza la potestà punitiva dello Stato: la irreperibilità del condannato successiva alla notifica del provvedimento integra, di conseguenza, una volontaria sottrazione all’esecuzione della pena già iniziata, determinando la nuova decorrenza del termine di cui all’art. 172, quarto comma, c.p. (Sez. 1, n. 9854 del 29 aprile 2007, Corio, Rv. 236289)……. inoltre, in caso di sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p., ricorre la fattispecie contemplata dall’art. 172, quinto comma, c.p., in quanto, a seguito della notifica del decreto del Pubblico ministero, l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza del termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di concessione delle misure alternative alla detenzione.”
Considerata la formazione di due correnti interpretative diverse , il massimo consesso nomofilattico è stato chiamato a risolvere due dubbi strettamente collegati alla normativa di cui all’art. 656 c.p.p. come novellato dalla legge 165 del 1998 e successive modificazioni : 1) Se la notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., al condannato resosi successivamente irreperibile, integri l’inizio della esecuzione ai sensi dell’art. 172, quarto comma, seconda parte, cod. pen.. 2) Se e entro quali limiti, ai fini del decorso del tempo necessario ad estinguere la pena ai sensi dell’art. 172 cod. pen., la sospensione temporanea dell’esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. integri una delle ipotesi previste dall’art. 172, quinto comma c.p. , secondo cui, se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine sia scaduto o la condizione si sia verificata.
La soluzione offerta dalle SS.UU. parte dal dato normativo rappresentato dal quarto e il quinto comma dell’art. 172 c.p. i quali individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell’estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (quarto comma, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena (quarto comma, seconda parte) e, infine, quello in cui è scaduto il termine o si è verificata la condizione alla cui scadenza o al cui verificarsi l’esecuzione della pena è subordinata (quinto comma) .
Secondo la sentenza commentata , l’esecuzione inizia con la definitività e contestuale esecutività della sentenza di condanna e mette in relazione il primo e terzo momento anche allo scopo di escludere interpretazioni alternative quale quella prospettata dal secondo orientamento giurisprudenziale formatosi e caldeggiato dal ricorrente ed in parte dal PG presso la Corte di cassazione.
In un primo intervento sul punto la S.c.[viii] aveva affermato : “In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il relativo “dies a quo” nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”, aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo.”
Il principio sposato con la sentenza Cellerini si collega al principio di formazione progressiva del giudicato penale che costituisce un’elaborazione giurisprudenziale fondata sull’interpretazione sistematica della previsione dell’art. 624, comma 1 c.p.p. , a tenore della quale: «Se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata».
Con tale intervento le Sezioni unite ribadivano la necessità di differenziare, sul piano sistematico, l’irrevocabilità della sentenza dalla sua esecutività , atteso che l’autorità di cosa giudicata non può essere identificata con l’esecutorietà di una decisione, ben potendo esservi decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili.
In un recente arresto giurisprudenziale ( Sezioni Unite sentenza n.° 3423 del 29/10/2020 , dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261) la corte di legittimità ha stabilito che la definitività della sentenza di condanna non corrisponde alla sua esecutività la quale necessita della determinazione della pena ; il caso scolastico è rappresentato dalla formazione del giudicato progressivo rispetto al quale potrebbe essersi formata definitività della colpevolezza e della condanna dell’imputato ma non per questo anche certezza e determinazione della pena .
In tali casi pur essendosi formata autorità di cosa giudicata sulla colpevolezza tale definitività non corrisponderebbe ad un efficace titolo esecutivo proprio per la indeterminatezza dell’oggetto da eseguirsi.
Ed è proprio a tali casi e comunque a casi attinenti il difetto di esecutività della sentenza definitiva a cui , secondo il massimo consesso , si riferisce l’art. 172 V comma c.p.
Quando , cioè , il sopra citato V comma cita il verificarsi di un termine o una condizione non può riferirsi all’ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 comma V c.p.p. – che prevede una sospensione della carcerazione che può venir meno solo all’esito della procedura prevista oppure per mancata attivazione del condannato – bensì a tutte le situazioni attinenti la esecutività della sentenza definitiva senza la quale non si avrebbe un corretta formazione del titolo esecutivo.
La S.c. non esclude l’esistenza di cause di sospensione dell’esecuzione della pena diverse da quelle prettamente attinenti la sentenza definitiva , difatti : “Si deve rilevare che non è esatto quanto affermato da alcune pronunce, secondo cui le cause di sospensione del termine di estinzione della pena per decorso del tempo attengono necessariamente alla sentenza di condanna: sono, al contrario, estranee al giudizio di cognizione e non sono oggetto della sentenza di condanna il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene detentive nei casi previsti dagli artt. 146 e 147 c.p., la necessità di autorizzazione da parte di altra autorità per l’esecuzione del provvedimento (l’art. 655, comma 4, c.p.p. stabilisce che «l’esecuzione è sospesa fino a quando l’autorizzazione non è concessa»), nonché l’esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (l’art. 746, comma 1, c.p.p. stabilisce che «l’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima»).”
Pur tuttavia non ricomprende la procedura ex art. 656 comma V c.p.p. tra i casi di termini e/o condizioni inseriti nel V comma dell’art. 172 c.p.
Appare chiaro come secondo il massimo consesso occorre distinguere la procedura di esecuzione dalla ben diversa esecuzione della pena in senso stretto.
L’esecuzione della pena si realizza con la carcerazione del condannato o comunque con l’inizio dell’esecuzione della misura alternativa disposta dalla magistratura di sorveglianza monocratica o collegiale nonché con il pagamento della pena pecuniaria e non già con l’incipit della procedura esecutiva .
L’attività prodromica a ciò non può essere considerata esecuzione della pena bensì procedura di esecuzione o tesa all’esecuzione ma non esecuzione in senso stretto e pertanto non impedisce il decorso del tempo a fini prescrizionali.
A conclusione del ragionamento la S.c. concludeva in merito al primo dubbio interpretativo : “Il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, c.p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione”.
Così disponendo la Corte ha individuato un unico momento interruttivo della prescrizione della pena nella volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione della pena , quindi già materialmente iniziata con la sottoposizione alla restrizione in qualsiasi forma applicata a cui si riferisce il IV comma dell’art. 172 c.p. , seconda parte.
In tali casi se dal momento della volontaria sottrazione decorre il termine prescrizionale della pena previsto dal I comma dell’art. 172 c.p. senza il ripristino dell’esecuzione della pena , la stessa risulterà estinta.
Per quanto possa sembrare paradossale che una volontaria sottrazione all’esecuzione produca tali benevoli effetti nei confronti del condannato , questa è l’interpretazione normativa sancita dal massimo consesso nomofilattico.
Nella vicenda oggetto del ricorso si dava il caso di un condannato irreperibile per effetto di precedente decreto di espulsione dallo stato italiano ; ebbene secondo i giudici di legittimità l’irreperibilità non può e non deve considerarsi quale volontaria sottrazione all’esecuzione in quanto questa ipotesi contemplata dalla norma presuppone in ogni caso una esecuzione già iniziata , che rappresenta caso ben diverso dall’irreperibilità pre-esecuzione.
Nella risoluzione del secondo quesito interpretativo posto dalla sezione rimettente , la S.c. ha premesso una importante distinzione tra procedura di esecuzione ed esecuzione della pena in senso stretto , a cui si faceva riferimento in precedenza.
Premesso che :”…. il legislatore del 1998, disegnando un istituto in forza del quale, pur in presenza di sentenza di condanna irrevocabile, la esecuzione viene obbligatoriamente sospesa, non è intervenuto sull’art. 172 c.p. e non ha, quindi, stabilito espressamente che la sospensione dell’esecuzione disposta in forza all’art. 656, comma 5, c.p.p. introduce un termine o una condizione inquadrabili in quelli previsti dal quinto comma della norma sostanziale…..”; la sentenza in commento analizzava una corposa ed impegnativa , anche e soprattutto in relazione ai tempi di realizzazione , attività della procedura di esecuzione delle pene detentive brevi anche in ragione delle recente riforma introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi ) caratterizzata da “…..un elenco di adempimenti dei diversi organi coinvolti (cancelleria, segreteria, Pubblico ministero, polizia giudiziaria, Tribunale di sorveglianza, UEPE) che si aggiungono a quelli in ogni caso necessari per l’esecuzione di una pena detentiva (trasmissione dell’estratto esecutivo da parte della cancelleria del giudice o della Corte di cassazione; iscrizione nel registro delle esecuzioni; calcolo della custodia cautelare subita e delle pene fungibili; adozione di provvedimento di “cumulo”; emissione dell’ordine di carcerazione; ricerche del condannato da parte della polizia giudiziaria)….”.
Tale complessità della procedura di esecuzione relativa alle pene detentive brevi comportava senza dubbio un fortissimo relativismo contrastante con il concetto di tipicità della norma , in particolar modo sui tempi impegnabili ai fini del compimento dell’iter procedurale.
Considerato che la norma individua precisamente il dies a quo nella definitività ed esecutività della sentenza e che , di contro , la procedura di esecuzione di pene detentive brevi comporta una duttilità e variabilità del termine iniziale anche in considerazione della vasta previsione di termini ordinatori e non perentori – con le naturali conseguenze di incertezza sui tempi – la S.c. fa proprio l’assunto caldeggiato dalle SS.UU. Maiorella[ix] :” Il dato testuale […] assume, in materia, un’importanza decisiva. Poiché il tema centrale è l’estinzione della pena per decorso inattivo del tempo, e cioè la prescrizione della stessa, l’individuazione del dies a quo è argomento nel quale la formulazione normativa, in un tema che riveste carattere sostanziale, non può che assurgere al paradigma della tipicità. Non è consentito, dunque, all’interprete percorrere vie esegetiche (per quanto anch’esse non prive di argomenti logico-sistematici) che esulino dal dato testuale assolutamente preciso e chiaro […]”.
Allo scopo di cristallizzare un termine iniziale certo , la sentenza Maiorella stabiliva che in caso di revoca dell’indulto operata da un successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione , il dies a quo per l’operatività della prescrizione della pena indultata era da individuarsi nel passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna costituente il presupposto per la revoca del beneficio e non nella data di definitività del provvedimento revocatorio del beneficio emesso dal giudice dell’esecuzione.
“….a fronte di un dies a quo determinato per legge, il preteso rinvio del decorso della prescrizione fino al momento della (presunta) successiva eseguibilità, è argomento che, introducendo una sospensione della prescrizione non prevista, non ha basi normative e si pone come anomalo nel sistema: questo prevede invero cause di sospensione dell’esecuzione (già avviata: v. art. 656 c.p.p.), ma non sospensioni della prescrizione della pena; ed invero, ancora, l’art. 172 c.p. prevede diversi dies a quibus (a seconda dei casi: condannato che si sottrae volontariamente all’esecuzione già iniziata; verificarsi di una condizione), ma non, come appena detto, ipotesi di sospensione del corso della prescrizione rispetto ad un inizio fissato per legge”.[x]
Sempre in tema di indulto la giurisprudenza di legittimità[xi] ha stabilito che il tempo necessario ad estinguere la pena è esclusivamente quello risultante dalla sentenza di condanna senza tenere conto delle cause estintive quali l’indulto. Più in particolare :” Ai fini di cui all’art. 172 cod. pen., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per “pena inflitta” deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l’indulto”.
All’esito di questa attenta e particolareggiata analisi la S.c. si soffermava sulla conformità della tesi sostenuta ai principi costituzionali .
Nella interpretazione offerta si riteneva tutelato il principio della ragionevole durata del processo che deve caratterizzare anche e soprattutto la fase esecutiva nonché quello della finalità rieducativa della pena che va eseguita , in qualsiasi forma consentita dalla legge , a breve o comunque ragionevole distanza di tempo dalla commissione del fatto-reato.
Un passaggio decisivo riguarda anche il principio di uguaglianza , in quanto un variabile termine iniziale di prescrizione della pena legato ai numerosi adempimenti burocratici della procedura di esecuzione ex art. 656 c.p.p. – senza ripeterci , dalla notificazione dell’ordine di carcerazione sospeso alla decisione del Tribunale di sorveglianza – renderebbe la prescrizione legata al caso rispetto a condannati nelle medesima posizione processuale esecutiva :”…..l’orientamento che sostiene l’applicabilità dell’art. 172, quinto comma, c.p. nel caso di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. fa dipendere l’esecuzione della sentenza di condanna dal tempo necessario per i vari adempimenti previsti, facendo subire al condannato gli effetti di ritardi e inefficienze, per di più attribuibili a diversi organi e non solo all’autorità giudiziaria. L’orientamento sostituisce un termine di decorrenza fisso e certo – la data di irrevocabilità della sentenza di condanna – con uno mobile e del tutto incerto, senza alcuna responsabilità del condannato. Un effetto del genere contrasta con i principi di ragionevole durata del processo, applicabile anche alla fase esecutiva (art. 111, secondo comma, Cost.; art. 6, primo comma, CEDU), e della finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), in quanto l’effetto del trattamento penitenziario è possibile se l’esecuzione della stessa è temporalmente vicina alla commissione del reato e alla irrevocabilità della sentenza di condanna. Ciò riguarda anche l’esecuzione delle misure alternative alla detenzione, la cui efficacia rieducativa è senza dubbio differente se le stesse vengono eseguite a grande distanza di tempo dalla data del reato.”
Ne deriva che secondo l’interpretazione della S.c. l’ipotesi di cui al V comma dell’art. 656 c.p.p. non rientra nelle ipotesi contemplate dall’art. 172 comma V c.p.
Appare necessaria un’ultima considerazione relativa alla importante annotazione inserita nell’ordinanza di rimessione alla SS.UU. attinente alla sentenza n.° 32/2020 della Corte costituzionale che , secondo la sezione remittente , avrebbe portato a considerare la notifica dell’ordine di esecuzione con relativa sospensione della carcerazione emessa ex art. 656 comma V c.p.p. quale inizio della esecuzione pena , ed associando l’inizio dell’esecuzione all’emissione dell’ordine di carcerazione avrebbe ammesso che tale inizio potesse realizzarsi anche in ambito non detentivo.
Più in particolare : “L’ordinanza menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, della l. n. 3 del 2019 in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-bis, primo comma, della l. 26 luglio 1975, n. 354 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge, ha esteso gli effetti della pronuncia al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., associando l’inizio dell’esecuzione all’emissione dell’ordine di carcerazione, così implicitamente ammettendo che tale inizio possa realizzarsi anche in ambito non detentivo.”[xii]
Come noto la Corte delle leggi era stata investita , da ben undici ordinanze di rimessione , della verifica di conformità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui, modificando l’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sarebbe stato applicabile anche in relazione ai delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-quater e 321 c.p., commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge processuale di riforma .
La ricaduta della legge c.d. Spazzacorrotti sull’esecuzione della pena comminata per reati commessi anteriormente alla stessa ha , indubbiamente , inciso profondamente sul generale tema dell’esecuzione penale al momento della sua entrata in vigore impedendo l’accesso a benefici e misure alternative alla carcerazione per i condannati per determinati reati contro la pubblica amministrazione.
Premesso che la Consulta ha confermato la natura di norme di carattere processuale relativamente a quelle previste dall’ordinamento penitenziario e la vigenza del principio tempus regit actum , lo ha comunque decisamente stemperato e ridotto allorquando le norme processuali pur non incidendo sulla qualità e quantità della pena – rispetto a quelle previste al momento della commissione del fatto-reato – determinino una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In tal caso pur trattandosi di norme aventi carattere processuale ha ritenuto estensibile il principio costituzionale previsto dall’art. 25 comma II della Costituzione previsto per norme di carattere sostanziale.
“In esito a una complessiva rimeditazione della tematica, occorre in effetti concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l’applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l’art. 25, secondo comma, Cost..
La disposizione in questa sede censurata comporta, per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, una trasformazione della natura delle pene previste al momento del reato e della loro incidenza sulla libertà personale del condannato, quanto agli effetti spiegati dalla stessa disposizione in relazione alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Conseguentemente, l’applicazione della disposizione censurata ai condannati per fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, quanto agli effetti appena menzionati, viola il divieto di cui all’art. 25, secondo comma, Cost..”.[xiii]
La conclusione tratta dalla sezione remittente nell’indicare la decisione della Consulta appare corretta sul piano logico laddove sottolinea che la sentenza n.°32/2020 va ad elidere il divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso per reati contro la pubblica amministrazione previsto dal IX comma dell’art. 656 c.p.p. e , pertanto , incide sulla procedura di esecuzione , oltre che sulla esecuzione della pena eseguibile con misure alternative per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge .
Ma proprio sulla scorta di tale ultima considerazione va ribadito che la S.c. nella decisione in commento ha sottolineato una netta distinzione concettuale tra esecuzione della pena e procedura di esecuzione , ritenendo di identificare la esecuzione della pena vera e propria esclusivamente con la carcerazione del condannato nelle sue svariate forme ed alternative , per cui , analizzandola a contrario , se corrispondeva al vero che la Spazzacorrotti incideva sulla sospensione della esecuzione della pena e quindi sulla procedura di esecuzione oltre che sulla esecuzione della pena – giocoforza inframuraria – ciò non doveva e non poteva significare una identificazione dei due concetti .
Avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Art. 172 c.p. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo :
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena [c.p.p. 296].
Se l’esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
L’estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi , nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, o di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l’estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
[ii] Art. 173 c.p. Estinzione delle pene dell’arresto e dell’ammenda per decorso del tempo :
Le pene dell’arresto e dell’ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108] .
Se, congiuntamente alla pena dell’arresto, è inflitta la pena dell’ammenda, per l’estinzione dell’una e dell’altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l’arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell’articolo precedente.
[iii] Cassazione penale sezione I , sentenza n°. 256021 del 19/02/2013 (dep. 21/03/2013), Milacic, Rv. 256021.
[iv] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 11348 del 16/03/2006 (dep. 30/03/2006), Boscarolo, Rv. 233469.
[v] Cassazione penale sezione I sentenza n°. 4060 del 10/06/1997 (dep. 24/06/1997), Gallo, Rv. 207957.
[vi] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 18791 del 27/03/2013 (dep. 29/04/2013), Spadavecchia, Rv. 256027.
[vii] Art. 210 c.p. Effetti della estinzione del reato o della pena :
1 L’estinzione del reato [150-170] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.
2 L’estinzione della pena [171-181] impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [205 n. 3, 236, 240], ma non impedisce l’esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro [216] è sostituita la libertà vigilata [228] .
3 Qualora per effetto di indulto o di grazia [174] non debba essere eseguita [la pena di morte ovvero] in tutto o in parte, la pena dell’ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.
[viii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.°4460 del 19/01/1994 (dep. 19/04/1994), Cellerini, Rv. 196889.
[ix] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 2 del 30 ottobre 2014, ( dep. 2015) , Maiorella, Rv. 261399. La S.c. era stata investita dall’interrogativo se in presenza di un indulto risolutivamente condizionato alla condanna per altro delitto il termine di prescrizione di cui all’art. 172 c.p. decorresse dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna costituente il presupposto da cui dipende la revoca del beneficio oppure da quello, successivo, in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento che, accertato l’effettivo verificarsi della condizione risolutiva, disponendo la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 674 c.p.p.. ; e quindi se il dies a quo andasse fissato nel momento in cui si verifica il suo presupposto ovvero in quello, successivo, in cui tale presupposto viene formalmente accertato con un provvedimento definitivo. La soluzione offerta si riassume nella massima : «nel caso in cui l’esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell’indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio».
[x] Il testo riportato è tratto dalla sentenza SS.UU. Maiorella ma inserito nella sentenza oggetto di commento.
[xi] Cassazione penale sezione I sentenza n°. 2069 del 14/03/1997 (dep. 27/05/1997), Seel, Rv. 207740.
[xii] Cassazione penale SS.UU. sentenza n.° 46387 del 17/12/2021.
[xiii] Corte costituzionale sentenza n.° 32/2020.