
TITOLO : Il principio di autosufficienza della giurisdizione penale e la sua efficacia nella risoluzione delle questioni pregiudiziali ed incidentali.
Cassazione penale sezione III sentenza n.° 17855 del 19/03/19 Presidente : E. Rosi Relatore : A. Corbo ricorrenti : Cavelli-Della Bella.
Corte di cassazione III sezione penale sentenza n.° 17855 2019
Abbiamo recentemente affrontato ( Il processo digitale in data 24/11/2022 : “L’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile correlata all’interesse ad impugnandum della parte civile” ) la tematica dell’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile ed amministrativo di danno , dissertando anche della sua efficacia nei processi extra-penali non protesi al ristoro del danno provocato da un’azione illecita di rilevanza penale e in linea più generale della loro interrelazione.
L’attuale disciplina dei rapporti intergiurisdizionali si fonda sul principio dell’autonomia delle giurisdizioni , in virtù del quale l’efficacia di una sentenza penale nei giudizi di merito extra-penali risulta essere limitata ed in particolare modo limitatissima rispetto alla vigenza del codice di procedura penale di stampo inquisitorio allorquando vigeva il principio di prevalenza della giurisdizione penale.
Il tema , tra i più , affrontato dalla sentenza commentata in questa sede costituisce un ulteriore tassello del complesso mosaico rappresentato dai rapporti tra le giurisdizioni esistenti nel nostro panorama processuale .
Esso riguarda la titolarità del potere di risoluzione delle questioni pregiudiziali ed incidentali ( previste rispettivamente dall’art. 3 c.p.p.[i] e dall’art. 479 c.p.p.[ii] ) di carattere civilistico o amministrativistico che si possono presentare al giudice penale nel delicato compito di ius dicere sulla colpevolezza o non colpevolezza dell’imputato.
Le questioni incidentali di carattere prettamente civilistico o amministrativistico , non devono essere confuse con quelle espressamente previste dall’art. 478 c.p.p.[iii] facente riferimento alle questioni incidentali di carattere processualpenalistico insorte nel corso del processo penale e normativamente risolvibili dalla giurisdizione con ordinanza , impugnabile esclusivamente e contestualmente alla sentenza di I grado.
In premessa corre l’obbligo di definire il concetto di questione pregiudiziale consistente in una questione di natura extrapenale attinente lo stato di famiglia e lo stato di cittadinanza .
Deve , altresì , costituire premessa fondamentale ed imprescindibile ai fini della decisione sulla colpevolezza dell’imputato. A tal riguardo , ovviamente , va specificato come non ci si riferisca esclusivamente al concetto statico di colpevolezza bensì – in una più ampia accezione – ad un concetto dinamico intendendosi per tale ogni questione che costituisca una premessa da risolversi imprescindibilmente ai fini del decidere e quindi onde verificare non solo la sussistenza della tipicità del reato ma anche di una condizione di procedibilità , di circostanze attenuanti o aggravanti , di una causa di non punibilità , di una causa di giustificazione[iv] ; in conclusione ad ogni questione ( anche già decisa o , obbligatoriamente , decidenda ) di natura extrapenale indispensabile ai fini della decisione penale sul fatto storico oggetto dell’imputazione perché in grado di incidere sulla stessa.
Discorso diverso riguarda la questione incidentale che deve riguardare qualsiasi altra questione di carattere extrapenale di natura civile o amministrativa , diverse da quelle contemplate dall’art. 3 c.p.p. e , pertanto , ha una definizione di carattere residuale.
Essa deve riguardare più direttamente il concetto statico di colpevolezza dell’imputato e cioè l’accertamento teso a verificare la corrispondenza tra fattispecie concreta ed elementi strutturali della fattispecie astratta prevista dalla norma ; restano escluse , pertanto , dal concetto di questione incidentale tutte le questioni non attinenti la tipicità della norma penale al caso concreto.
Posta questa distinzione va detto che la questione extra-penale , di fatto , si riduce nella maggior parte dei casi riferendosi al concetto statico di colpevolezza e cioè alla tipicità della norma penale ; in una parola la questione insiste solitamente su un dato costituente elemento strutturale del reato e riguardante la tipicità dello stesso.
Il caso scolastico è costituito dalla sentenza civile di fallimento ai fini della configurabilità del reato di bancarotta ; rimanendo nel campo degli esempi possiamo citare il provvedimento extrapenale in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice , ed ancora la titolarità del diritto di proprietà di una res oggetto di furto nella causa penale , oppure la nullità o annullamento – prevista dal III comma dell’art. 556 c.p. – del primo matrimonio nel reato di bigamia .
La definizione in linea astratta deve poi trovare un riscontro nella valutazione del giudice penale che la reputi tale e postquam si determini per una eventuale sospensione del processo penale non già demandando la risoluzione alla competente giurisdizione in presenza dei presupposti legali ma semplicemente attendendo la decisione , oppure la risolva egli stesso proprio in virtù del principio di autosufficienza della giurisdizione penale.
La risoluzione della questione pregiudiziale , quindi , affonda le sue radici nella imprescindibile esigenza di coordinare processualmente l’oggetto della causa penale con la risoluzione di una questione giuridica di natura sostanziale e processuale diversa e comunque appartenente ad altro ramo dell’ordinamento giuridico.
Oltre ai casi di questioni pregiudiziali di natura civilistica o amministrativa possono definirsi tali anche le questioni di legittimità costituzionale demandate alla Corte costituzionale della norme applicande dal giudice penale che però , ad avviso dello scrivente , decampano dalla definizione di questione pregiudiziale di natura extra-penale come definite normativamente dagli artt. 3 e 479 c.p.p. , in quanto il giudizio sulla questione investe propriamente una norma penale e la sua applicabilità in base alla interpretazione costituzionalmente orientata della stessa.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi relativamente alla sospensione del processo onde verificare la conformità della norma penale o processualpenalistica da applicarsi , in caso di devoluzione alla Corte di giustizia della comunità europea ( come disciplinata dall’art. 234 comma I della Legge n.° 1203 del 14/10/57 ).
Posta questa distinzione , va detto che la normativa vigente si fonda sul principio di autosufficienza della giurisdizione penale coma espressamente previsto dall’art. 2 comma I c.p.p.[v] , secondo cui il giudice penale ha il potere di risolvere qualsiasi questione di natura extrapenale da cui dipenda necessariamente la sua decisione , senza alcuna obbligatorietà di sospensione in qualsiasi caso da risolversi.
La norma prevede , altresì , che l’efficacia della sentenza sulla questione pregiudiziale decisa dalla giurisdizione penale non si esplichi negli altri giudizi ; ne consegue che la rilevanza abbia natura meramente incidentale , esclusivamente nel processo in cui è assunta.
Va da sé che l’autosufficienza della giurisdizione penale incontri dei limiti oggettivi talvolta di difficile valicabilità e ciò allorquando la risoluzione della questione pregiudiziale preveda un giudizio complesso come nel caso della sentenza di fallimento oppure nella dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio ; in tali casi solitamente la questione viene demandata alla competente autorità civile-amministrativa ; tale orientamento fattuale non sposta l’assoluta discrezionalità di cui resta titolare la giurisdizione penale nella risoluzione delle questioni pregiudiziali ed incidentali.
Possiamo , prima di analizzare più specificamente la normativa , concludere che in linea generale la disciplina prevista sulla risoluzione di questioni di natura extra-penale confermi a pieno il più generale principio dell’autonomia delle giurisdizioni.
E’ il caso di tracciare le linee normative dell’istituto , partendo dalla precedente disciplina prevista in vigenza del codice di rito penale di stampo inquisitorio[vi].
In merito ad una questione pregiudiziale sullo stato delle persone[vii] il giudice penale previa verifica dell’esistenza e della serietà della quaestio era obbligato alla sospensione del processo , con ordinanza ricorribile in cassazione ma solo dal Procuratore del re o dal Procuratore generale presso la Corte di appello , sino alla definitività della sentenza extrapenale risolutiva ; per tutte le altre questioni pregiudiziali era prevista la facoltà di sospensione con attribuzione della quaestio al giudice competente con fissazione di un termine ( prorogabile una sola volta ) a condizione che fosse di non facile risoluzione e che la legge non ponesse limiti alla prova del diritto controverso , decorso il quale termine era prevista la revocabilità dell’ordinanza sospensiva e la risoluzione da parte del giudice penale[viii].
In ogni caso la sospensione poteva essere disposta anche nella fase dell’istruzione formale da parte del giudice istruttore , prima dell’esercizio dell’azione penale.
Un aspetto rilevante era costituito dall’efficacia della sentenza extrapenale risolutiva della questione pregiudiziale nell’ambito del giudizio penale , sentenza che allorquando acquisitiva dell’autorità di cosa giudicata ed anche nel caso in cui fosse intervenuta anteriormente all’inizio del processo penale faceva stato svolgendo pienamente la sua efficacia.
Per completezza va evidenziato che sia la sentenza extra-penale relativa ad una questione pregiudiziale relativa allo stato delle persone che la sentenza relativa ad altre questioni pregiudiziali ( contemplate dall’art. 20 c.p.p. ) esplicavano efficacia nel giudizio penale allorquando definitive[ix] .
Per quanto il legislatore del 1988 non abbia creato profondi stravolgimenti , indubbiamente la vigente disciplina si discosta dalla precedente soprattutto relativamente alla previgente previsione dell’obbligatorietà della rimessione della quaestio relativa allo stato delle persone nel caso in cui fosse stata verificata l’esistenza dei presupposti richiesti dalla norma , oggi non più prevista ; inoltre è mutato il regime dell’efficacia della sentenza extra-penale ( relativamente alle questioni incidentali ) e sulla revocabilità dell’ordinanza di sospensione ( oggi non più prevista per le questioni pregiudiziali ). Ma in linea generale la differenza non è sostanziosa e rilevante.
Attualmente possiamo distinguere la regolamentazione codicistica delle questioni pregiudiziali in due rami : quello relativo alle questioni pregiudiziali previste dall’art. 3 c.p.p. pertinenti lo stato di famiglia e lo stato di cittadinanza e quello relativo alle questioni incidentali disciplinato dall’art. 479 c.p.p. che riveste natura residuale rispetto alla previsione di cui all’art. 3 c.p.p.
La differenza non appare di poco momento in considerazione della diversità di contenuti insita nei sopra citati articoli .
Conformemente al principio dell’autonomia delle giurisdizioni , il legislatore codicistico ha sancito la piena autonomia della giurisdizione penale alla risoluzione delle questioni pregiudiziali ed incidentali rescindendo qualsiasi dipendenza dalla giurisdizione competente e residuandola quale opzione di scelta da parte del giudice penale solo allorquando in presenza di determinati presupposti.
Oggettivamente la scelta legislativa operata comportava dei problemi inerenti la regole di assunzione probatoria al fine di dirimere la pregiudiziale-incidentale , se cioè l’istruttoria dibattimentale in parte qua dovesse rispettare le regole codicistiche penali o , viceversa quelle della giurisdizione naturalmente competente.
Altro aspetto rilevante era costituito dall’efficacia della sentenza penale definitiva nella parte dirimente la questione pregiudiziale o incidentale , così come quella della sentenza extra-penale nel giudizio penale.
Appare quasi superfluo sottolineare che proprio la risoluzione adottata da una giurisdizione solo funzionalmente competente anche potenzialmente in deroga alle regole di assunzione probatoria civilistiche o amministrative , rendeva il punto tanto più delicato.
A tal scopo il codice di rito penale stabilisce quanto segue . Si è rilevato che la codificazione del 1988 – allontanandosi dall’impostazione del codice previgente e al fine di operare una netta delimitazione delle ipotesi di arresto del procedimento penale – ha formalmente inquadrato le sole questioni stato di famiglia e di cittadinanza nell’alveo della pregiudizialità.
L’art. 3 c.p.p. si occupa delle questioni pregiudiziali , concernenti lo stato di famiglia o di cittadinanza, e dispone che in presenza di una questione rientrante in una di tali categorie, il giudice penale può sospendere il processo allorchè ricorrano le tre seguenti condizioni: la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione sulla regiudicanda penale, che non si risolve in una semplice influenza o connessione probatoria, richiedendo invece la norma un nesso di interdipendenza assoluta tra due procedimenti, dove la risoluzione del primo costituisce premessa necessaria o essenziale per pervenire alla decisione dell’altro; la serietà della questione, ossia la sua non manifesta infondatezza ; infine, occorre che sia già stata proposta l’azione a norma delle leggi civili e conseguentemente il processo extrapenale sia in corso.
Se manca anche una sola delle tre suddette condizioni, il giudice deve decidere in via autonoma senza sospendere il processo. Al contrario, non vale invece l’opposta regola, atteso che anche in presenza di tutte le richieste condizioni, sarà il giudice a stabilire, caso per caso, se sia preferibile o meno risolvere autonomamente la questione.
La sospensione va pronunciata dal giudice con ordinanza, ricorribile in Cassazione. L’impugnazione non ha effetto sulla sospensione e finchè essa dura, è ammesso soltanto il compimento di atti urgenti .
Non è prevista alcuna forma di impugnazione di carattere incidentale nel caso opposto di rigetto della sospensione del processo penale , per cui in tal caso l’ordinanza potrebbe essere impugnata esclusivamente e contestualmente alla sentenza di I grado ; oltre alla mancata previsione normativa sorregge tale conclusione anche la giurisprudenza di legittimità[x].
Alla sentenza irrevocabile intervenuta in sede extrapenale viene, inoltre, riconosciuta efficacia di giudicato, come parimenti avverrebbe – a prescindere dalla sospensione del processo – nel caso in cui tale decisione intervenga prima dell’esercizio dell’azione penale di cui è processo.
A tal uopo , è opportuno segnalare che in caso di risoluzione della questione da parte del giudice penale incidenter tantum con decisione – passata in cosa giudicata – difforme da quella adottata dalla giurisdizione naturale divenuta definitiva , sarebbe comunque esperibile l’istituto della revisione del processo penale come disciplinato dall’art. 630 e ss. C.p.p.
In tutti gli altri casi – ovverossia processo penale sub iudice – la sentenza extra-penale divenuta definitiva fa stato e determina efficacia nel giudizio penale ancora in corso , come espressamente previsto dal IV comma dell’art. 3 c.p.p.
Viceversa stante la previsione dell’art. 2 comma 2 c.p.p. è escluso che la cognizione e la risoluzione effettuata autonomamente dalla giurisdizione penale possa condurre a una decisione in grado di produrre l’efficacia tipica del giudicato.
E’ , pertanto , esclusa l’efficacia in altri giudizi siano essi penali , civili o amministrativi , facendo stato esclusivamente nel processo penale in cui è stata decisa e risolta.
Ai fini della risoluzione di una questione di stato il giudice penale deve rispettare le regole processualcivilistiche.
Proprio in relazione alle regole di assunzione probatoria che , come già sopra accennato costituiscono aspetto molto rilevante e decisivo ai fini della decisione di sospensione del processo penale , l’art. 193 c.p.p. ribadisce l’operatività davanti al giudice penale delle limitazioni che le leggi civili prevedono relativamente alla prova delle questioni di stato ed esclusivamente relative a queste ultime .
Relativamente alla fase dell’udienza preliminare , la sospensione può essere stabilita esclusivamente nei casi di pregiudiziale da risolversi rispetto alla decisione espletanda da parte del GUP e per questioni pregiudiziali attinenti lo stato familiare e di cittadinanza ; dovendo questi valutare la idoneità degli elementi di prova raccolti dall’accusa a sostenere l’imputazione a giudizio[xi] , appare chiaro come i casi di sospensione , per quanto teoricamente possibili , siano assolutamente residuali e molto ipotetici in quanto il nesso di dipendenza deve intercorrere ed essere apprezzato dal GUP nei riguardi di un punto della decisione che rientri fra le questioni che formano oggetto del giudizio della relativa fase.
In considerazione che la regiudicanda sottoposta al vaglio del GUP non è attinente alla colpevolezza dell’imputato , ne consegue un margine di sospensione molto ridotto.
Per quanto concerne le altre questioni civili o amministrative disciplinate dall’art. 479 c.p.p. l’ipotesi della sospensione del processo penale ha una portata applicativa molto più ristretta. Esso, innanzitutto, disciplina esclusivamente l’ipotesi di sospensione non del processo in generale e quindi anche dell’udienza preliminare , ma specificamente del dibattimento.
Si è comunque ritenuto che anche nel rito abbreviato sia possibile la sospensione ex art. 479 c.p.p. , considerato che la sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; infatti, dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende alla possibilità di acquisire ulteriori elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione[xii].
Quanto ai presupposti legali occorre che: la risoluzione della questione condizioni la decisione sull’esistenza del reato ed è quindi irrilevante che essa riguardi altri elementi della regiudicanda ( quale l’esistenza di una condizione di punibilità o di una circostanza condizioni invece che rileverebbero per la sospensione ex art. 3 c.p.p.) ; la questione, oltre ad essere seria, deve risultare di particolare complessità ; deve, infine, essere già in corso il relativo procedimento presso il giudice civile o amministrativo e non vi devono essere limitazioni alla prova stabilite dalla legge civile o amministrativa per cui il giudice penale può disporre la sospensione del processo ma non certo la rimessione attesa la già esistente pendenza.
Ne deriva che tanto in caso di pregiudizialità che di incidentalità della questione il giudice penale possa solo sospendere il suo processo in attesa della risoluzione e mai rimetterlo alla giurisdizione competente , considerati i presupposti previsti dalla legge processuale di una attualità della pendenza del processo civile-amministrativo teso alla risoluzione.
In merito alle regole di assunzione probatoria per dirimere la questione incidentale , a differenza di quanto avviene per la pregiudizialità di stato, per la quale la legge richiede l’applicazione da parte del giudice penale delle regole probatorie del processo civile, l’art. 479 c.p.p. concede al giudice penale ampia discrezionalità nell’assunzione e valutazione della prova non vincolata alle regole civilistiche . Questo aspetto va ad incidere profondamente anche sulla decisione del giudice penale di sospendere il proprio processo in attesa della risoluzione del giudice naturale : difatti , in caso di limitazione alla prova della situazione soggettiva controversa nella sede naturale , il giudice penale dovrà decidere senza alcuna sospensione stante il dettato del I comma dell’art. 479 c.p.p. che la pone come condizione a fini sospensivi.
Tutti gli aspetti evidenziati concorrono alla decisione della sospensione del processo da parte della giurisdizione penale nel caso di pregiudizialità ex art. 3 c.p.p. ; non ci riferiamo ai presupposti legali che in quanto tali devono sussistere ma ad una più ampia ed omnicomprensiva valutazione che , ovviamente , terrà in considerazione il principio costituzionale della ragionevole durata del processo ed i binari legali di acquisizione probatoria di natura processualcivilistica stabiliti dall’art. 193 c.p.p. , con la conseguenza di una maggiore propensione alla sospensione nei casi di questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia e di cittadinanza di cui all’art. 3 c.p.p. rispetto ai casi residuali previsti dall’art. 479 c.p.p. dove i vantaggi della decisione incidentale da parte della giurisdizione penale sembrano teoricamente prevalere rispetto ai potenziali disagi del rinvio alla sede competente.
Tenendo ben presente che in entrambe i casi previsti , dall’art. 3 e 479 c.p.p. , la sospensione durerà fino alla sentenza naturale passata in cosa giudicata , essendo prevista solo in relazione alla risoluzione della questione incidentale la possibilità per la giurisdizione penale di revocare l’ordinanza sospensiva se entro un anno dalla stessa la questione non avesse trovato evasione positiva.
Un’ultima differenza va segnalata sin da ora ( sarà approfondita in seguito ) : come visto , la sentenza extra-penale relativa a questioni di stato è efficace nel giudizio penale ; viceversa , la sentenza definitiva risolutiva di una questione incidentale non fa stato nel giudizio penale , ben potendo la giurisdizione penale discostarsi dal merito decisionale naturale , con l’unico limite di ordine motivazionale , il che rende meno percorribile l’ipotesi di sospensione del processo penale.
Nella fase delle indagini preliminari sono previsti due casi di questioni incidentali relativi alla titolarità del diritto di proprietà dei beni sottoposti a sequestro probatorio e preventivo , contemplati dal comma VIII dell’art. 324 c.p.p. nella procedura di Riesame reale e dall’art. 263 comma III c.p.p. nella procedura di restituzione delle cose sequestrate in tema di sequestro probatorio .
In entrambe vige il principio dell’autonomia decisionale da parte della giurisdizione penale con riserva di demandare la risoluzione della questione incidentale alla competente giurisdizione , mantenendo fermo , nelle more della decisione extrapenale , il vincolo reale.
La giurisprudenza di legittimità[xiii] ha , recentemente , confermato il predetto principio attribuendo tale potere al Tribunale per il riesame ( anche in sede di appello cautelare reale) , stabilendo che : “Soccorre invero, in proposito, la lezione del massimo consesso nomofilattico, che, consacrando un filone ermeneutico già maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che la verifica della ricorrenza di eventuali limiti., previsti dalle norme del codice di procedura civile, alla pignorabilità di beni sottoposti a cautela penale reale, non attiene — come sostenuto, nella fattispecie, dal Tribunale del riesame — alle modalità esecutive della cautela, bensì alla sua astratta legittimità (Sez. U, n.38679 del 21/07/2016, Rv.26759201) e che, in particolare «la catena dei rinvii, dall’art. 318 cod. proc. pen. all’art. 324, fino al comma 9 dell’art. 309, rende evidente come il controllo demandato al tribunale del riesame sia “pieno” e non soffra delimitazioni ma debba tendere alla verifica di legittimità della misura ablativa per tutti i suoi profili, compresi quelli di sostanza e derivazione civilistiche, salvo l’esercizio del potere di devoluzione al giudice civile ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen.”.
Nel caso in esame , la legge processuale non richiede la pendenza di un processo extra-penale bensì un autentico potere di devoluzione e rimessione della questione alla competente giurisdizione da parte del collegio.
I medesimi criteri sorreggono la procedura di restituzione delle cose sequestrate ex art. 262 e ss. c.p.p. , avendo il giudice penale piena titolarità alla risoluzione della controversia relativa al diritto di proprietà e/o comunque alla restituzione della res al legittimo proprietario in virtù del principio di autosufficienza della giurisdizione penale.
Al III comma dell’art. 263 c.p.p. il legislatore ha previsto il caso di rimessione della controversia esistente sulla legittimazione alla restituzione al giudice civile-amministrativo stabilendo , al contempo , il permanere del vincolo reale in attesa della definitività del giudizio extrapenale.
La giurisprudenza di legittimità[xiv] ha omogeneamente e da tempo individuato nella fattispecie una piena forma di questione incidentale stabilendo la piena titolarità del giudice penale alla risoluzione della questione relativa alla legittima proprietà della res , altresì sancendo una previa valutazione della serietà della quaestio prima di investire la competente autorità analogamente a quanto previsto nell’art. 3 comma I c.p.p. pur non richiedendo – come invece disposto nell’art. 3 c.p.p. – la pendenza del processo civile.
Anche in questo caso , dunque , come nella previsione di cui al VIII comma dell’art. 324 c.p.p. la legge non richiede quale presupposto la pendenza di un processo extra-penale.
Quanto poi alla reale oppure alla potenziale esistenza di una controversia in ordine alla legittima proprietà della res . prevista dal III comma dell’art. 263 c.p.p. , ha stabilito[xv] che la semplice potenziale controversia – attestata anche dalla richiesta di restituzione presentata da soggetti diversi – è presupposto sufficiente onde demandare la risoluzione della questione all’autorità giurisdizionale civile , non essendo necessaria la pendenza di una causa civile ad hoc.
Anche in sede di esecuzione il giudice penale è legittimamente investito del potere di dirimere autonomamente una questione relativa alla proprietà di un bene sottoposto a confisca , come espressamente disciplinato dall’art. 676 commi I e II c.p.p.
Per effetto del richiamo operato dal II comma all’art. 263 III comma c.p.p. , anche in sede di procedimento di esecuzione ex art. 666 e ss. c.p.p. la risoluzione della questione sulla legittima proprietà della cosa in vinculiis è in capo al giudice dell’esecuzione che può demandarla discrezionalmente alla giurisdizione naturalmente competente . Ancora una volta il legislatore non ha previsto quale condicio sine qua non la pendenza di un processo extra-penale per cui il giudice dell’esecuzione discrezionalmente sospenderà e rimetterà la quaestio .
In conclusione ai fini della risoluzione di una questione extra-penale la competenza funzionale incidenter tantum è demandata alla giurisdizione penale ; per l’attribuzione al giudice funzionalmente e naturalmente competente è sempre necessaria la pendenza del processo civile-amministrativo ( ad eccezione dei due casi di controversia sulla proprietà di beni sottoposti a vincolo e del caso di procedimento di esecuzione ) ; infine le regole di assunzione probatoria per la risoluzione della questione extra-penale sono quelle processualpenalistiche ad eccezione dei casi di stato di famiglia e cittadinanza.
La sentenza commentata affronta proprio il caso di una richiesta di revoca di confisca presentata da due soggetti terzi interessati al giudice dell’esecuzione , fondata su due sentenze civili attestanti la disponibilità degli immobili in capo ai terzi interessati che avevano posto in essere in epoca antecedente al tempus commissi delicti due contratti simulati di compravendita dei due immobili in qualità di dante causa verso gli imputati condannati del processo de quo rivestenti la qualifica di aventi causa .
La simulazione dei contratti provata dalle sentenze civili prodotte , la effettiva disponibilità dei due immobili in capo ai ricorrenti terzi interessati ed inoltre la rilevante circostanza che nei due immobili non vi fosse alcuna attività legata all’attività imprenditoriale degli imputati condannati legittimava la presentata richiesta di revoca della confisca , poi rigettata dal giudice dell’esecuzione .
Il ricorso per cassazione presentato si fondava sulla negata efficacia delle sentenze civili attestanti quanto esposto le quali , a parere dei ricorrenti , risolvevano in senso favorevole alla loro tesi la questione incidentale sulla reale ed effettiva proprietà degli immobili confiscati.
La corte di legittimità ha risolto la vexata quaestio ritenendo l’autonomia della giurisdizione penale , nella fattispecie del giudice dell’esecuzione , nell’utilizzabilità delle sentenze extra-penali aventi ad oggetto una questione incidentale.
Non soltanto autonomia nel riconosciuto potere di risoluzione della questione pregiudiziale o incidentale , ma anche nell’utilizzazione delle sentenze extra-penali risolutive della questione incidentale relativa al diritto di proprietà .
Più in particolare ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. , ha ritenuto che :” Non poche decisioni di legittimità, e altra parte della dottrina, però, ritengono acquisibili, a norma dell’art. 238-bis cod. proc. pen., sentenze pronunciate da giudici diversi da quello penale, spesso precisando espressamente che tali decisioni sono liberamente valutabili o comunque debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della prova del fatto in esse accertato (così, in particolare: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038-01)………… Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo indirizzo, e, quindi, reputa utilizzabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato, le decisioni irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo, fermo restando che le stesse non sono vincolanti per il giudice penale, ma debbono essere valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.”
Sanciva , quindi , l’utilizzabilità delle sentenze extra-penali ex art. 238 bis c.p.p. ma non la loro vincolatività e limitazione rispetto al libero convincimento del giudice , con la eccezione prevista dall’art. 3 c.p.p. relativamente alle sentenze civili relative allo stato di famiglia ed allo stato di cittadinanza :”Invero, l’art. 238-bis cod. proc. pen. non implica una limitazione per il libero convincimento del giudice penale. Invero, la giurisprudenza, anche nel caso di acquisizione di sentenze definitive rese in altri procedimenti penali, esclude l’esistenza di qualunque automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi contenuti nelle motivazioni di dette sentenze, dovendosi ritenere che il giudice penale conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr., tra le tantissime, e per indicare solo precedenti massimati, Sez. 1, n. 11140 del 15/12/12015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338-01, e Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211768-01, nonché Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Bruno, in attesa di mass.). Questa conclusione, applicabile a tutte le sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., e, quindi, anche nel caso queste siano sentenze emesse da giudici civili o amministrativi, risulta pienamente coerente con la disciplina di cui agli artt. 2, 3 e 479 cod. proc. pen. Invero, secondo il principio generale, fissato dall’art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. L’unica disposizione che attribuisce espressamente «efficacia di giudicato» nel processo penale a sentenze extra-penali è l’art. 3, comma 4, con riferimento alla «sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza». L’art. 479 cod. proc. pen., invece, non contiene una regola analoga, e, anzi, già la Relazione Preliminare al Codice di Procedura Penale (p. 191) osservava come la decisione emessa in sede civile o amministrativa, pur se passata in giudicato, non dovrebbe ritenersi vincolante per il giudice penale, fermo restando, per quest’ultimo, il dovere di motivare le ragioni del suo diverso avviso.”
Come evincibile dalla motivazione , trattandosi di questioni incidentali non disciplinate dall’art. 3 c.p.p. – al cui IV comma si stabilisce l’efficacia della sentenza extra-penale nel giudizio penale – deve trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 238 bis c.p.p.
La citata norma non vincola il giudice al recepimento dei contenuti della sentenza irrevocabile bensì questa è liberamente valutabile seguendo i criteri del riscontro probatorio previsti dal III comma dell’art. 192 c.p.p. ; di tal che il contenuto della sentenza irrevocabile può essere utilizzato ma solo unitamente ad altre prove acquisite nel processo secondo il principio del libero convincimento del giudice come previsto dall’art. 192 comma I c.p.p.
La sentenza rafforza il principio espresso dall’art. 2 comma I c.p.p. attribuendo alla giurisdizione penale non solo una piena autonomia nella risoluzione di qualsiasi questione di altra natura giuridica diversa dalla penalistica , ma , circostanza ben rilevante , anche nell’utilizzabilità della sentenza extra-penale risolutiva della questione incidentale , stabilendo , altresì , quale unica eccezione quella prevista e disciplinata dall’art. 3 c.p.p, in tema di questione pregiudiziale .
Tale principio è frutto del combinato disposto degli articoli 3 , 238 bis , 192 III comma e I comma applicabili al caso sottoposto al vaglio della S.c. non essendo prevista alcuna statuizione codicistica nei sensi di una espressa efficacia della sentenza extra-penale .
Solo nella risoluzione di una questione pregiudiziale ex art. 3 c.p.p. , dunque , il giudice penale risulta vincolato alla decisione definitiva assunta in altra sede giurisdizionale mentre relativamente alle questioni incidentali resta fermo il principio di autonomia della giurisdizione penale sia nell’adozione di un’ autonoma risoluzione che nel governo della decisione assunta nella sede naturale.
Se , da un lato , il principio dell’autonomia della giurisdizione penale ne esce molto rafforzato , dall’altro il rischio del contrasto tra giudicati aumenta notevolmente.
Abbiamo già affrontato[xvi] questa vexata quaestio ed anche come sia stata risolta sul piano legislativo oltre che dall’interpretazione della Corte costituzionale accettando la disfunzione del contrasto tra giudicati tra rami diversi dell’ordinamento processuale.
Indubbiamente la scelta adottata dal legislatore è conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost. , consentendo di addivenire ad una decisione definitiva in sede penale in tempi molto più brevi rispetto ai tempi di attesa della decisione presa nella sede naturale .
Il che , soddisfa a pieno il principio della certezza delle situazioni giuridiche in ambito prettamente penalistico , ma lascia ampli margini di opinabilità rispetto al medesimo ma più generale principio di certezza delle situazioni giuridiche dell’ordinamento processuale generale , coinvolgente tutti i rami processualistici del nostro ordinamento giuridico , proprio in ragione del rischio di contrasto tra giudicati , sopra segnalato.
Rischio che , val la pena ribadirlo per l’ennesima volta , riguarda esclusivamente le questioni incidentali ex art. 479 c.p.p. le cui decisioni assunte nella sede naturale non fanno stato nel processo penale a differenza di quelle decisionali sullo stato di famiglia e di cittadinanza .
Allo stato non resta che prenderne atto , pur rimanendo piuttosto perplessi per il grave pregiudizio arrecato al principio della certezza delle situazioni giuridiche che dovrebbe sempre caratterizzare un ordinamento giuridico , ma che , come già analizzato in altro commento , oramai deve ritenersi subordinato all’autonomia delle giurisdizioni esistenti nel nostro panorama processuale..
avv. Antonio Fusco
Foro di Napoli
[i] Art. 3 c.p.p. Questioni pregiudiziali
- Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [478, 479 c.p.p].
- La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606 c.p.p.]. La corte decide in camera di consiglio [127, 611 c.p.p.].
- La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467, 559, 392, 354 c.p.p].
- La sentenza irrevocabile del giudice civile [324 c.p.c.] che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
[ii] Art. 479 c.p.p. Questioni civili o amministrative.
- Fermo quanto previsto dall’articolo 3, qualora la decisione sull’esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193], può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato [324].
- La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione [606]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].
- Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l’ordinanza di sospensione.
[iii] Art. 478 c.p.p. Questioni incidentali .
- Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall’articolo 491.
[iv] In tali sensi anche la dottrina , vedi “Compendio di procedura penale” di G. Conso e V. Grevi IV edizione ed. Cedam 2008.
[v] Art. 2 c.p.p. Cognizione del giudice
- Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
- La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
[vi] Era prevista negli articoli da 18 a 21 c.p.p.
[vii] Art. 19 c.p.p. Questioni di stato personale pregiudiziali a un giudizio penale.
1 Quando la decisione sull’esistenza di un reato dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato delle persone, l’esercizio dell’azione penale rimane sospeso fino a che su tale controversia sia pronunciata la sentenza indicata nella prima parte dell’articolo 21.
2 La sospensione e’ disposta anche d’ufficio con ordinanza in qualsiasi stato e grado del procedimento, appena il giudice riconosce l’esistenza e la serieta’ della controversia. La sospensione non impedisce gli atti urgenti d’istruzione.
3 Il pretore comunica immediatamente l’ordinanza di sospensione al procuratore del Re.
4 L’ordinanza e’ in ogni caso soggetta al ricorso per cassazione per il solo motivo dell’inesistenza delle condizioni che legittimano la sospensione. Tale ricorso puo’ essere proposto soltanto dal procuratore del Re o dal Procuratore generale presso la corte d’appello.
5 Il giudizio civile quando e’ necessario puo’ essere anche promosso o proseguito dal pubblico ministero, citate tutte le parti interessate.
[viii] Art. 20 c.p.p. Altre questioni pregiudiziali a un giudizio penale.
1 Salvo quanto e’ stabilito nell’articolo precedente, qualora la decisione sull’esistenza di un reato dipenda dalla risoluzione di una controversia di competenza di un giudice civile o amministrativo, il giudice penale puo’ anche d’ufficio con ordinanza rimettere tale risoluzione al giudice competente.
2 Questa facolta’ puo’ esercitarsi solo se la controversia non e’ di facile risoluzione e la legge non pone limitazioni alla prova del diritto controverso.
3 Nell’ordinanza con la quale viene disposta la rimessione il giudice assegna un termine, durante il quale e’ sospeso il procedimento penale. Il termine puo’ essere prorogato per giusta causa una sola volta.
4 Se la proroga non e’ concessa, o se nel termine prorogato la controversia non e’ decisa con la sentenza indicata nel capoverso dell’articolo 21, il giudice anche d’ufficio con ordinanza revoca la sospensione. In tal caso con la sentenza il giudice decide su ogni elemento dell’imputazione.
5 Quando sulla controversia si trova gia’ in corso il giudizio dinanzi a un giudice civile o amministrativo, il giudice puo’ provvedere nei termini delle disposizioni precedenti.
[ix] Art. 21 c.p.p. Autorita’ del giudicato che decide la questione pregiudiziale civile o amministrativa.
1 La sentenza del giudice civile che anteriormente o posteriormente all’inizio del procedimento penale ha deciso una delle controversie prevedute dall’articolo 19, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acqui stato autorita’ di cosa giudicata.
2 La sentenza del giudice civile o amministrativo che anteriormente o posteriormente all’inizio del procedimento penale ha deciso fra le stesse persone una delle controversie prevedute dall’articolo 20, fa stato nel procedimento penale, quando abbia acquistato autorita’ di cosa giudicata e purche’ la legge non stabilisca limitazioni alla prova del diritto che era oggetto della controversia decisa con quella sentenza.
[x] Cassazione penale sezione V sentenza n.° 6136/1998.
[xi] Corte Costituzionale sentenza n.° 242 del 24 luglio 2009 .
[xii] Cassazione penale V sezione sentenza n.° 13780 del 10/04/02 , secondo cui :”Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza [ ai sensi dell’art. 3 c.p.p. ], quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall’art. 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio della decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione.”
[xiii] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 25664 06/07/2021 .
[xiv] Cassazione penale sezione I sentenza n.° 23333 del 16 aprile 2014 secondo cui : “La disposizione dell’art. 263, comma 3, c.p.p., richiamato in sede esecutiva dall’art. 676, comma 2, c.p.p., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, mantenendo il sequestro, trova applicazione anche in assenza di formale pendenza della lite davanti a quest’ultimo, purché in tale ipotesi, il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia.”
[xv] Cassazione penale sezione II , sentenza n.° 44960 del 30 settembre 2014 secondo cui : “ Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l’esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest’ultimo, e a mantenere il sequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato si fonda anche sull’interpretazione letterale degli art. 263, comma 3, e 324, comma 8, c.p.p.).”. Negli stessi sensi la sentenza n.° 23333 citata nella nota precedente.
[xvi] Vedi Il processo digitale in data 24/11/2022 : “L’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile correlata all’interesse ad impugnandum della parte civile” , ed i contenuti , in essa sviluppati , della sentenza della Corte Costituzionale sentenza n.° 233 del 11 luglio 2003.Corte di cassazione III sezione penale sentenza n.° 17855 2019