TITOLO : LA COMPETENZA PER CONNESSIONE QUALE AUTONOMA REGOLA DISCIPLINANTE LA PRECOSTITUZIONE DELLA GIURISDIZIONE.
Un commento a cura dell’avv. Antonio Fusco del Foro di Napoli.
Con la decisione in commento la corte di legittimità ha tracciato fondamentali linee interpretative sulla delicatissima materia della competenza per connessione ( artt. 15 e 16 c.p.p. )(1) , innovando non solo criteri stabiliti in vigenza del codice di procedura penale Rocco – la qual cosa non può stupire – , ma , soprattutto , criteri adottati dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario in vigenza del nuovo codice di rito penale.
Preliminarmente fa d’uopo affermare che pur avendo ad oggetto solo una questione relativa alla competenza per territorio determinata da connessione , la S.c. ha inteso espressamente tracciare principi guida generali , stabilendo che :” Il quesito deve essere affrontato prescindendo dallo specifico riferimento alla “incompetenza per territorio”, estendendolo a tutte le competenze determinate da connessione, ovvero sia a quella per materia sia a quella per territorio. I termini del problema sono stati chiaramente enunciati dalla ordinanza di rimessione: si tratta di stabilire se la competenza per connessione di cui agli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. sia o meno subordinata alla pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado del procedimento.”
Chiamata a dirimere tale questione la corte nomofilattica ha introdotto importanti elementi innovativi : la non necessarietà della medesimezza dello stato e/o grado del giudizio ai fini dell’applicabilità della regola della competenza per connessione – motivo quest’ultimo determinante la rimessione alle SS.UU. – così escludendola dai presupposti applicativi , come viceversa fatto dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario ; ed in secondo luogo , viene stabilito il principio che la predetta regola disciplinante la competenza in caso di connessione non abbia carattere surrogatorio rispetto alle regole generali dettate per la competenza per materia e per territorio , ma , di contro , costituisca una autonoma regola da applicarsi ex lege obbligatoriamente in tutti i casi di procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse , anche pendenti in fasi diverse.
Prima di addentrarci in una più approfondita disamina contenutistica del provvedimento appare necessaria una premessa , allo scopo di meglio comprendere la rilevanza della decisione.
La Costituzione italiana è fondata sul principio di separazione tra i poteri dello stato individuandoli in potere esecutivo , legislativo e giudiziario .
L’intero arco costituzionale è chiaramente improntato ad un equilibrio tra i poteri di talchè le tre funzioni fossero affidate a organi diversi, in posizioni di reciproca indipendenza tra loro ma , al contempo , ciascuno di essi fosse controllato e determinato dagli altri nella sua azione istituzionale (2).
Relativamente al potere giudiziario la Carta costituzionale stabilisce all’art. 25 comma I che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge , così sancendo mediante la riserva di legge l’obbligatorietà di criteri oggettivi individuativi della competenza del giudice penale per materia , per territorio ed infine per connessione.
La rilevanza della predeterminazione di criteri finalizzati alla precisa e corretta individuazione del giudice competente a decidere un determinato caso è esaminabile sotto vari profili ; innanzitutto può pacificamente essere considerata una norma predisposta a tutela dell’imputato – ovvero posto in condizione di conoscere preventivamente l’autorità giurisdizionale che lo giudicherà in conformità al divieto di istituzione di giudici straordinari – ma anche e soprattutto una fondamentale regola disciplinante il giudizio perché ispirata al criterio della certezza del giudice ed individuativa del medesimo soggetto processuale.
Uno dei punti più delicati ed al contempo irrisolti – almeno a parere dello scrivente – consta nei concetti di naturalità e precostituzione del giudice , spesso identificati in un unico concetto anche da parte di autorevoli interpreti della Costituzione , in primiis dalla stessa Corte costituzionale (3).
Dalla lettura della sentenza (4) citata dalle SS.UU. è dato ricavarsi inequivocabilmente :” E’ ben vero, infatti − come la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni sottolineato − che la locuzione “giudice naturale” «non ha nell’art. 25 [Cost.] un significato proprio e distinto, e deriva per forza di tradizione da norme analoghe di precedenti Costituzioni, nulla in realtà aggiungendo al concetto di “giudice precostituito per legge”» (v., ad es., sentenza n. 88 del 1962 e ordinanza n. 100 del 1984); ma deve riconoscersi che il predicato della “naturalità” assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della “fisiologica” allocazione di quel processo nel locus commissi delicti . Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse – come la rimessione – l’effetto di “distrarre” il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in “quel” luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella – più che tradizionale – per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati”.
Senza avere la pretesa di esporre una tesi dirimente la vexata quaestio , affrontata non senza criticità anche dalle SS.UU. , ci proponiamo di offrire una tesi alternativa alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità , sostenuta solo in parte in dottrina (5).
La precostituzione del giudice è un principio costituzionale finalizzato a determinare mediante la riserva di legge la corretta ed oggettiva individuazione dell’organo istituzionale chiamato a ius dicere ; in quanto tale , il concetto è strettamente legato al concetto di ordinarietà che , manco a dirlo , si contrappone alla straordinarietà del giudice , cioè ad un giudice creato innanzitutto successivamente alla commissione di un delictum ed appositamente per tale evento giudiziario da risolversi (6) , quindi solitamente caratterizzato dalla temporaneità della sua funzione.
La riserva di legge si materializza nelle norme procedurali sulla competenza per materia , per territorio e per connessione e fissa criteri oggettivi sì da sottrarli alla discrezionalità del giudice.
Oltre a stabilire il principio predetto la Costituzione prevede all’art. 102 il divieto di istituire giudici straordinari e speciali ; in tale ultimo caso è la stessa Carta costituzionale a prevedere eccezioni (7) che in ambito strettamente penalistico si rivelano essere la Corte costituzionale per i reati commessi dal Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 90 Cost. e cioè alto tradimento ed attentato alla costituzione (8) e la giurisdizione militare – ex art. 103 comma III Cost. – .
In definitiva , la precostituzione del giudice è un principio costituzionale previsto al fine di garantire e determinare l’autorità giurisdizionale competente ad un determinato giudizio prima della commissione del fatto storico oggetto della causa , quindi predisposto alla certezza del giudice.
E’ afferente tutta la magistratura giudicante nei vari settori giudiziari quindi la magistratura ordinaria sia essa comune o speciale ed è regolata dalla Costituzione e dalla legge processuale disciplinante la competenza.
La naturalità è la predisposizione funzionale a conoscere e quindi giudicare su una data materia dettata dalla norme di rango costituzionale e dell’ordinamento giudiziario (9) che stabiliscono la ripartizione degli affari giudiziari in penali , civili , amministrativi e costituzionali in capo a giudici a questo assegnati proprio dalle precitate norme ; è un concetto relativo tanto ai giudici comuni che a quelli speciali.
Ne consegue che la naturalità attiene alla giurisdizione e cioè alla capacità di un dato giudice di conoscere e giudicare un determinato caso rientrante in un ben precisato ramo degli affari giudiziari , come testimoniato dall’art. 1 c.p.p. nella specifica materia penalistica , norma che fa espresso riferimento alle norme dell’ordinamento giudiziario.
In tutti i casi in cui lo ius dicere abbia decampato dalle specifiche e funzionali attribuzioni stabilite dalle norme costituzionali e dell’ordinamento giudiziario che organizzano e distribuiscono gli affari giudiziari , si realizza il difetto di giurisdizione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il principio di naturalità del giudice consterebbe , pertanto , in un autonomo e diverso concetto giuridico per quanto strettamente connesso al principio di precostituzione .
In una parola , sembra necessario per il nostro ordinamento giuridico stabilire la predisposizione istituzionale per l’organo giudicante a ius dicere su una data materia o in riferimento al soggetto imputato , secondo il riparto normativamente stabilito sia di carattere costituzionale che ordinario , ed al contempo a prefissare regole in grado di garantire oggettivamente la competenza nell’ambito della naturalità del giudice.
Ne consegue che premesso il rispetto della naturalità del giudice vadano poi osservate le regole sulla precostituzione.
Se , dunque , la deroga o violazione delle regole sulla precostituzione danno vita all’incompetenza , quelle relative alla naturalità del giudice determinano un difetto di giurisidizione.
In quest’ultimo caso come nel caso di incompetenza per materia per difetto (10) la rilevabilità è stabilita ex officio ed in ogni stato e grado del processo.
Se sul piano strettamente teorico la individuazione del concetto di naturalità del giudice è riscontrabile nella diversa natura della funzione giurisdizionale esercitata , sul piano pratico – e per ovvi intuitivi motivi – un difetto o conflitto di giurisdizione può verificarsi in ambito penale relativamente a e tra giudici comuni e giudici speciali e parimenti dicasi in ambito civile.
Più in particolare , si ha difetto relativo di giurisdizione in materia civile quando essa spetta a un giudice speciale, quale il TAR o la Corte dei conti. La Costituzione italiana distingue, nell’ambito delle situazioni giuridiche protette , tra diritti soggettivi e interessi legittimi, assegnando, di regola, la giurisdizione sui primi al giudice ordinario e quella sui secondi alla giustizia amministrativa . In particolari materie il giudice amministrativo può conoscere anche i diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva). Questo discrimine era già presente nel nostro ordinamento in epoca anteriore all’entrata in vigore della Costituzione; e al riguardo va ricordato che l’art. 37 c.p.c. disciplina i limiti della giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici amministrativi (11).
Si ha , invece , difetto di giurisdizione assoluto quando la materia oggetto della lite appartiene alle funzioni esclusive della pubblica amministrazione, giacché in questo caso nessun giudice ha il potere di giudicare la controversia.
Analoga conclusione si trae in tema di conflitto di giurisdizione.
In ambito penalistico l’art. 28 comma I lett. A) c.p.p. stabilisce le due ipotesi di conflitto positivo e negativo , allorquando un giudice ordinario ed un giudice speciale prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona ; ne consegue che un conflitto di giurisdizione può sorgere solo tra tre soggetti giurisdizionali : giudice penale comune , Corte costituzionale e giurisdizione militare. Funzionalmente competente per la risoluzione – e fatto salvo il caso di risoluzione consensuale ex art. 29 c.p.p. – è la Corte di cassazione nelle forme camerali.
Sul versante civilistico l’art. 362 c.p.c., precisando che i conflitti di giurisdizione, sia positivi sia negativi , possono essere pronunciati in ogni fase del giudizio, ne demanda la risoluzione alla Cassazione. Da questo articolo e da quanto è scritto nell’art. 134 Cost., risulta che all’attenzione della Corte di cassazione devono essere portati esclusivamente i conflitti negativi, essendo quelli positivi attribuiti alla competenza della Corte costituzionale.
Secondo un orientamento dottrinario il criterio individuativo della naturalità è costituito dalla specialità del giudice ; appartenente anch’esso alla categoria dei giudici ordinari , esercitante la sua funzione giurisdizionale in merito a determinate categorie di imputati e/o di reati (12) e più in particolare la naturalità del giudice affonderebbe la sue radici nella distinzione tra giudici comuni e giudici speciali individuati nella Corte costituzionale e nella magistratura militare in genere .
La tesi da ultimo citata potrebbe incontrare un importante limite nell’art. 13 c.p.p (13) .
Nella norma il legislatore disciplina i casi di connessione tra reati appartenenti alla competenza ( tale è il termine adoperato dal legislatore processuale ) della Consulta e del giudice ordinario e casi appartenenti alla competenza del giudice militare ed il giudice ordinario stabilendo la vis attractiva.
Considerato che la norma disciplina connessioni tra reati appartenenti alla competenza di giudici speciali e giudici comuni ed , appunto , si parla di competenza e non già di giurisdizione , tale disciplina sembrerebbe privare di fondamento la tesi dottrinaria che lega il concetto di naturalità del giudice alla distinzione tra giudici speciali ( Consulta e magistratura militare ) e giudici comuni ; difatti , in tal caso , avremmo letto di giurisdizione e non di competenza.
Una riserva a tale limite è costituita da un errore nella terminologia adoperata dal legislatore ; difatti , il medesimo termine – assolutamente improprio – viene adoperato anche nel caso di risoluzione spontanea in materia di conflitti , ex art. 29 c.p.p. dove è dato leggersi : I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Appare evidente , in considerazione dell’oggetto della norma , che il legislatore abbia adoperato tale termine volendo ricomprendere nella disciplina tanto quella relativa al conflitto di competenza – prevista dall’art. 28 comma I lett. B) c.p.p. – che la fattispecie di cui alla lettera A) relativa al conflitto di giurisdizione.
Inoltre , quanto stabilito dall’art. 28 comma I lett. A) c.p.p. sembra proprio dare un contributo positivo a tale tesi dottrinaria.
Fermo restando tale limite , in conclusione si potrebbe affermare che la naturalità del giudice riguardi la predisposizione naturale stabilita dalle norme costituzionali e dell’ordinamento giudiziario a ius dicere in un ben precisato ambito giudiziario ed investa il rapporto tra la giurisdizione dei giudici comuni e quelli speciali .
Se la giurisdizione è l’attività dello Stato diretta all’attuazione della norma giuridica nel caso concreto, e l’insieme degli organi cui è demandata tale funzione , il difetto , quindi , si risolve nella mancanza del potere di decidere in capo all’organo giudicante ovvero del potere di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici, appartenenti non semplicemente ad altri uffici (sarebbe, difatti , difetto di competenza ), ma ad altri ordini (cioè di diversa natura, ad es. giudice amministrativo) ovvero ad altri sistemi giustiziali, quale quello dei ricorsi (non giurisdizionali) amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es. Pubblica Amministrazione).
In questo ambito di naturalità del giudice si collocano le regole finalizzate a stabilire la certezza del giudice e cioè quale tra i tanti appartenente allo specifico ramo giudiziario , sia legittimo titolare del potere giurisdizionale sullo specifico caso.
Corre l’obbligo di precisare che l’assegnazione di un giudice agli affari penali con decreto del Ministero della giustizia, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, assunte sulle proposte dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari è stabilita dal capo dell’ufficio giudiziario (14).
La violazione dei criteri di assegnazione degli affari all’interno dell’ufficio non può mai incidere sulla capacità del giudice ; con l’introduzione dell’art. 7-bis, comma 1, dell’ordinamento giudiziario, il legislatore, in coerenza con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha scelto di intervenire sulla materia, non sul versante della capacità del giudice- istituto sensibile in quanto coinvolgente il principio costituzionale del giudice naturale- ma sul versante dei criteri di distribuzione degli affari ai giudici all’interno dell’ufficio, ed ha stabilito che la sanzione per la violazione di quelle regole non è di carattere processuale, ma eventualmente disciplinare.
Tutto quanto premesso , la sentenza in commento sposa il criterio dell’unicità del concetto di giudice naturale precostituito per legge identificando l’uno nell’altro principio e stabilisce importanti criteri innovativi sul tema.
Partendo dalla normativa (15) prevista dal codice di rito Rocco :” In effetti dai lavori preparatori al codice del 1930 emerge la consapevolezza che «la competenza per connessione in realtà non fosse che una modificazione della competenza per materia e per territorio» e che si trattasse di uno strumento finalizzato a consentire «la trattazione contemporanea dei processi connessi ad opera di un unico organo» ( Sez. 1, sentenza n°. 171 del 31/01/1968, Glielmi, Rv. 108092, ).”, la S.c. individua , in vigenza del codice Rocco , la competenza per connessione quale regola surrogatoria rispetto a quelle ordinarie per materia e per territorio caratterizzata da ampia discrezionalità in capo alla giurisdizione al fine decisionale :” In effetti il numero rilevante delle ipotesi di connessione e la valutazione discrezionale in ordine alla opportunità o meno di riunire o separare i procedimenti rendeva la disciplina del codice Rocco in materia poco compatibile con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 della Costituzione, che, invece, richiede, trattandosi di materia con riserva di legge, norme chiare da interpretare in maniera rigorosa e spazi di discrezionalità del giudice assenti o, comunque, limitati. L’innovazione introdotta con il codice del 1988 consiste proprio nella definizione della connessione come criterio originario di individuazione del giudice competente al pari della competenza per materia e per territorio e non come criterio di modificazione della competenza, come era nel codice previgente ; tale innovazione fu determinata dalla volontà di escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente e, quindi, di rispettare nella misura massima possibile il principio del giudice precostituito per legge.”
L’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale aderente ai principi costituzionali ed in particolare all’art. 25 Cost. ha eliminato gli ampi spazi interpretativi in capo alla giurisdizione fissando nuove regole oggettive e quindi certe ; tra esse quelle sulla competenza per connessione definita autonoma regola che impone di ritenere che essa costituisca un criterio originario di attribuzione della competenza, che prescinde dalla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado.
L’esigenza predetta era cristallizzata già da tempo remoto dalla Corte costituzionale secondo la quale :”…. : “precostituzione del giudice e discrezionalita’ nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione” (16) .
In merito alla necessarietà della pendenza dei processi nello stesso stato e grado ai fini dell’applicabilità – come stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria – la corte di legittimità si affida alla lettera della norma nella quale non è prevista , per l’appunto , il presupposto della pendenza nello stesso stato e grado del processo dei processi anche in ragione dell’esigenza manifestata dal legislatore costituzionale di un massimo livello di oggettività e certezza :” Inoltre nell’art. 16 cod. proc. pen. manca, come si é già notato, qualsiasi riferimento alla necessità della pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado e tale omissione, come si desume dalla Relazione al codice, é stata voluta dal legislatore e non é affatto casuale perché con essa si mirava a ridurre gli spazi di discrezionalità del giudice nella individuazione del giudice competente ed a sganciare l’istituto della competenza per connessione da quello della riunione proprio per evitare che la valutazione di opportunità che contraddistingue gli istituti della riunione e separazione dei processi potesse incidere sulla individuazione del giudice competente, materia di rilevanza costituzionale.”
Molto probabilmente la maggiore dirompenza è da individuarsi proprio in quest’ultimo aspetto , nella scissione tra i concetti ed i presupposti di riunione di procedimenti e competenza per connessione :” Come ha efficacemente affermato la Corte costituzionale (Corte cost., ord. n. 247 del 1998) quello previsto dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen. «é strumento attributivo in via originaria della competenza, operante nelle ipotesi tassativamente descritte dall’art. 12 cod. proc. pen., mentre l’istituto della riunione previsto nei casi indicati dall’art. 17 cod, proc. pen. (tra cui rientrano Ie ipotesi di connessione, nonché quelle dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre e del collegamento probatorio tra i vari reati), é invece destinato ad operare solo quando i processi sono già pendenti davanti allo stesso giudice, essendo criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario, subordinato alla condizione che la celebrazione cumulativa dei processi non ne pregiudichi la rapida definizione».
Quindi la riunione é rimessa alla valutazione discrezionale del giudice — la norma usa il verbo “può” — ed attiene alla distribuzione interna dei processi ed all’economia dei giudizi (Sez. 5, n. 26064 del 09/06/2005, Colonna, Rv. 231915) ; può avere ad oggetto solo i processi e non anche i procedimenti (Sez. 6, n. 3011 del 04/08/1992, Viola, Rv. 191953) ; e, come risulta evidente dalle espressioni letterali usate nelle due norme in esame, presuppone che i processi siano pendenti nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice e che non pregiudichi le esigenze di celerità nella definizione dei giudizi.”
In quanto autonoma regola attributiva della competenza , quella sulla connessione non necessita della pendenza dei processi nello stesso stato e/o grado prevista , viceversa , ai fini della riunione dei processi che risulta essere una facoltà del giudice ed in quanto tale sottoposta al vaglio di simultaneità e celerità processuale .
Inoltre , la S.c. stabilisce ed anzi conferma orientamenti giurisprudenziali del passato su rilevanti circostanze ai fini della delimitazione del campo d’azione della competenza per connessione stabilendo la ovvia necessità della pendenza dei processi :” Ora se é vero che i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella del giudizio, é pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, lussu, Rv. 230413).
Da ciò consegue che se prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il principio della perpetuatio iurisdictionis per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (vedi oltre la citata sentenza lussu, anche Sez. 5,sentenza n°. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212879 ; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, Caligini, Rv. 208946 ; Sez. 1, n. 3308 del 12/05/1997, Olivieri, Rv. 207757). Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la vis attractiva , sia stato definito con sentenza passata jn cosa giudicata (vedi Sez. 1, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208399) proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti.”
Fa d’uopo una riflessione sul punto affrontato dalla sentenza .
Indubbiamente il criterio della competenza per connessione opera sia nella fase delle indagini preliminari sia nell’udienza preliminare che nella fase dibattimentale , ma , come correttamente sottolineato dalla corte di legittimità , diviene stabile e definitivo solo nella fase del giudizio , allorquando la giurisdizione verifichi e vagli la sussistenza dei presupposti legislativi per l’applicazione , in una parola della connessione ex art. 12 c.p.p. , onde poi applicare i criteri individuativi ex art. 15 e 16 c.p.p.
Radicata la competenza per effetto di tale verifica – anche allo scopo di sottrarre il potere di stabilire la competenza in capo al PM titolare dell’imputazione – e’ in tale fase che si materializza e concretizza il principio della perpetuatio iurisdictionis , finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di certezza ed economia processuale e funzionale all’interesse dell’amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall’art. 111 Cost., comma 3 .
Ne consegue che stabilita la competenza per connessione dal giudice , l’eventuale proscioglimento dell’imputato per il reato determinante la competenza per connessione ( e quindi esercitante la vis attractiva ) non determina una modificazione nel corso del processo della competenza , con trasmissione degli atti al giudice che sarebbe stato competente geneticamente in assenza di connessione.
Non è necessaria la pendenza dei processi nello stesso grado e stato , ma è pur sempre necessaria la pendenza ; ma , ovviamente , il principio della perpetuatio iurisdictionis non può invocarsi nel caso di definitività ( sia essa debole o forte (17) ) del reato esercitante l’applicazione della norma sulla competenza per connessione in virtù della necessarietà della simultanea pendenza dei processi , purchè al momento della verifica giurisdizionale sulla competenza la situazione sia già determinata.
Un ultimo cenno relativo al giudice di pace penale ; in considerazione della normativa vigente e della decisione in commento che non coinvolge seppur minimamente tale giurisdizione , si può concludere che attualmente alla luce della nomofilachia della S.c. l’unico caso di competenza per connessione necessitante il presupposto della simultaneità dei processi , quindi della stessa fase e grado di giudizio , sia quello richiesto dalla disciplina del processo dinanzi al giudice di pace .
Infatti stabilisce l’art. 6 comma III del D. Lgs. 274/2000 – istitutivo del Giudice di pace penale – che la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi.
Note :
(1)Art. 15 c.p.p. : 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.
Art. 16 c.p.p. : 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
2. Nel caso previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento [8 c.p.p.].
3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
(2) John Locke rappresenta il primo filosofo con cui la teoria della separazione dei poteri comincia ad assumere una fisionomia simile all’attuale: i pensatori precedenti, infatti, pur avendo individuato, da un lato, diverse funzioni dello Stato e pur avendo sottolineato, dall’altro lato, la necessità di dividere il potere sovrano tra più soggetti, non erano giunti ad affermare la necessità di affidare ciascuna funzione a soggetti diversi. Locke, nei Due trattati sul governo del 1690, articola il potere sovrano in potere legislativo, esecutivo (che comprende anche il giudiziario) e federativo (relativo alla politica estera e alla difesa), il primo facente capo al parlamento e gli altri due al monarca (al quale attribuisce anche il potere, che denomina prerogativa, di decidere per il bene pubblico laddove la legge nulla prevede o, se necessario, contro la previsione della stessa). La moderna teoria della separazione dei poteri viene tradizionalmente associata al nome di Montesquieu. Il filosofo francese, nello Spirito delle leggi, pubblicato nel 1748, fonda la sua teoria sull’idea che “Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti […]. Perché non si possa abusare del potere occorre che […] il potere arresti il potere”. Individua, inoltre, tre poteri (intesi come funzioni) dello Stato – legislativo, esecutivo e giudiziario – così descritti: “In base al primo di questi poteri, il principe o il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascerie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati”, perché “una sovranità indivisibile e illimitata è sempre tirannica”.
(3) Il riferimento è a Corte costituzionale sentenze n.° 88/1962 , n.° 130 e 156/1963 , n.° 127/1979 e n.° 164/1983.
(4) Corte costituzionale sentenza n.° 168/2006.
(5) “Principi costituzionali e Riforma della procedura penale” Riccio G. De Caro A. Marotta S. Edizioni Scientifiche Italiane 1991
(6) Per meglio comprendere basti pensare all’istituzione del tribunale penale di Norimberga allorquando fu istituito appositamente per giudicare crimini di guerra e contro l’umanità perpetrati dal regime nazista .In quel caso l’organo giudicante fu istituito successivamente alla commissione dei crimini oggetto del processo , in totale assenza di criteri oggettivi ai fini della determinazione ed individuazione della giurisdizione pregressi alla commissione dei fatti storici oggetto delle imputazioni .
(7) Art. 103 Costituzione :1 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
2 La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita’ pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
3 I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
(8) Si ricorda che, inizialmente, sino alla riforma intervenuta con la legge costituzionale n.° 1 del 1989, la Corte era competente anche per i reati ministeriali. Oggi tale funzione, pur con procedure particolari, è assolta dalla giustizia ordinaria.
(9) Regio Decreto n.° 41 del 30 gennaio 1941.
(10) Secondo l’art. 23 c.p.p. l’incompetenza per materia per difetto ( allorquando la competenza appartenga ad un giudice di competenza superiore ) si verifica quando sia stato violato il disposto dagli artt. 5 e 6 c.p.p. Essendo la forma più grave di incompetenza, in quanto incide sulla struttura stessa dell’organo preposto a giudicare, può essere sia rilevata dal giudice che eccepita dalle parti e la rilevazione può essere effettuata in ogni momento del procedimento, fino in corte di Cassazione (si tratta di fatto di una nullità assoluta ex art. 178 lett. a) c.p.p.). Nel caso in cui competente per materia sia un giudice inferiore quindi in un caso di incompetenza per materia per eccesso (ad es. un reato di competenza del tribunale giudicato dalla corte d’assise), nel qual caso vige il limite previsto dall’art. 491, comma I, c.p.p. inerente alle questioni preliminari al dibattimento.
(11) Con il nuovo Codice sul processo amministrativo agli artt. 7 e 133 si legge rispettivamente: “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questioni di interessi legittimi e nelle particolari materie indicate dalla legge di diritti soggettivi”; art. 133 lettera p):“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materie relative all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”.
(12) “La Procedura penale” G. Riccio G. Spangher Edizioni Scientifiche Italiane 2002.
(13) Art. 13 c.p.p. : 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale , è competente per tutti quest’ultima.
2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.
(14) Ai sensi dell’art. 7 ter dell’ordinamento giudiziario :” …..L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare. Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi’ i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.”
(15) In vigenza del codice di procedura penale Rocco , attesi in poteri di assunzione probatoria in capo al PM nella fase dell’istruzione sommaria si pose il problema se il principio della naturalità e precostituzione del giudice riguardassero anche il Pm . La Corte costituzionale – sentenza n.° 96 del 29 aprile 1975 – ritenne non individuarsi violazione dell’art. 25 comma I Cost. dal momento che l’espletamento di atti istruttori del PM restava contenuta nella funzione latamente giurisdizionale di esercizio dell’azione penale e si arrestava di fronte ad atti di contenuto decisorio. Con l’introduzione del sistema accusatorio il problema risulta ampiamente superato in considerazione della titolarità del PM a svolgere atti d’indagine privi di valore probatorio.
(16) Corte costituzionale sentenza n.° 88 del 1962 , concetto sposato e ripreso anche dalla sentenza n.° 419 del 1998.
(17) La distinzione in tema di definitività affonda le sue radici nella revocabilità del provvedimento divenuto definitivo quale il decreto o l’ordinanza di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere rispetto alla sentenza divenuta definitiva e quindi irrevocabile ( fatto salvo il caso della revisione ex art. 630 e ss. C.p.p.).