si ringrazia l’avv.Marcella Monaco per la segnalazione.
Da quando nel nostro ordinamento sono stati introdotti i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (con contestuale modifica anche delle norme del Codice della Strada, in forza delle quali si applicano le sanzioni accessorie della revoca e della sospensione della patente) e fino alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 (che ha dichiarato l’illegittimità dall’art. 222, comma 2, quarto periodo del Codice della Strada), nelle ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. l’unica sanzione accessoria applicabile dal Giudice (anche nelle ipotesi non aggravate) era la revoca della patente (a ciò conseguiva che il condannato poteva rifare la patente decorsi 5 anni dalla revoca).
Tale automaticità è venuta meno a seguito del succitato intervento della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 222 CdS nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., “il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”.
Il problema fino ad oggi si presentava per tutte le (numerosissime) posizioni già definite con sentenza passata in giudicato prima del citato intervento della Consulta atteso che l’art. 30, quarto comma, della L. n. 87 del 1953 (che consente di rimuovere, per quanto possibile, qualsiasi discriminazione tra i soggetti condannati prima della sentenza della Corte costituzionale e quelli “il cui comportamento sia ancora sub judice”) non si riteneva applicabile alla sanzione accessoria della revoca della patente: con la conseguenza che il soggetto condannato in via definitiva doveva sottostare alla restrizione della propria libertà, benché fondata su una legge dichiarata incostituzionale, diversamente dal soggetto non ancora condannato in via definitiva, per il quale il giudice della cognizione potrà rimodulare la sanzione alla luce della decisione della Corte.
È stato quindi promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, all’esito del quale la Corte – con sentenza 68/2021 depositata il 16.04.2021 – ha concluso affermando che non appare costituzionalmente tollerabile che taluno debba rimanere soggetto per cinque anni, anziché per un periodo di tempo nettamente minore, ad una sanzione inibitoria della guida di veicoli a motore – con tutte le limitazioni che ciò comporta nella vita contemporanea, compresa l’impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa – inflittagli sulla base di una norma che, all’indomani del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è stata riconosciuta contrastante con la Costituzione.
La Corte Costituzionale ha quindi statuito che l’art. 30, quarto comma, della l. n. 87 del 1953, è costituzionalmente illegittimo, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell’art. 222, comma 2, Codice della Strada.
In applicazione di tale recentissima sentenza il Tribunale di Udine (testo in calce) ha revocato la revoca della patente precedentemente disposta applicando al condannato la sanzione più lieve della sospensione della patente.
Ciò significa che tutti quelli che hanno subito una sentenza di condanna per i succitati reati con conseguente applicazione della revoca della patente potranno valutare di rivolgersi al Giudice dell’esecuzione per chiedere la revisione della sentenza ed in particolare della sanzione accessoria applicata.