Pubblichiamo un commento sulla sentenza delle SS.UU. penali del 2018 su un tema già affrontato , anche se solo incidentalmente , nella precedente pubblicazione della scorsa settimana , quello della rinnovazione dibattimentale in grado di appello.

Più in particolare sulla non necessarietà della rinnovazione dibattimentale ai fini della riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna emessa nel I grado di giudizio di merito.

In premessa va detto che nonostante l’interpretazione offerta dalle SS.UU. in due provvedimenti ( sotto meglio specificati nelle sentenze Dasgupta e Patalano ) la S.c. ( Seconda Sezione sentenza n. 41571 del 20/06/2017 imp. Marchetta ) riteneva la necessarietà della rinnovazione dibattimentale in grado di appello nel caso di sentenza di condanna in I grado e sentenza riformatrice in senso assolutorio ( rimarcando la necessità di rinnovare la testimonianza della p.o. ) così incardinando un contrasto giurisprudenziale rispetto alle due citate sentenze.

Investita di un ricorso per cassazione nel quale il PG impugnante si doleva del mancato rispetto del principio sancito dalla S.c. ( Cassazione II sez. sentenza n.° 41571/17 imp. Marchetta ) , del ricorso venivano investite le SS.UU.

I giudici di legittimità , nella sentenza in commento , hanno stabilito che in tali casi non sia necessario rinnovare l’istruttoria dibattimentale , potendo , viceversa , la corte territoriale emettere sentenza assolutoria senza disporre l’escussione dei dichiaranti su cui si fondava l’impianto motivazionale della sentenza di condanna del primo grado di giudizio.

L’evoluzione storica della fattispecie processuale de qua nasce con la sentenza della Corte EDU (sentenza n.°8999/07 procedimento Dan contro Moldavia ) nella quale la corte convenzionale ha ritenuto violato l’art. 6 CEDU – contenente il principio di un equo processo – nel caso di sentenza di II grado riformante il giudizio assolutorio di I grado senza previa escussione delle prove dichiarative sulle quali si fondava l’iter motivazionale della sentenza impugnata.

Sulla scorta di tale sentenza la corte di legittimità nazionale emetteva provvedimento con il quale si stabiliva la necessarietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello delle prove dichiarative costituenti il nucleo centrale su cui si fondava l’argomentazione logico-motivazionale della sentenza assolutoria di I grado. ( SS.UU. n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 ).

Le argomentazioni a sostegno del decisum si radicavano su due aspetti fondamentali : il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza ex art. 27 comma III Cost. ; il principio – ad esso strettamente correlato – secondo cui la dichiarazione di colpevolezza deve essere fondata su canoni di certezza ed assolutezza , ex art. 533 comma I c.p.p. e . di contro , la dichiarazione di non colpevolezza fondata anche sul dubbio in merito ad essa , ex art. 530 comma II c.p.p. .

Successivamente la S.c. è intervenuta sul medesimo tema nel caso analogo frutto di sentenza assolutoria emessa all’esito di giudizio abbreviato tipico ( allo stato degli atti ) sancendo pedissequamente la necessarietà della rinnovazione istruttoria in appello delle fonti dichiarative sulle quali si fondava il percorso motivazionale della sentenza di I grado. ( SS.UU. sentenza n.° 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Pur non costituendo una genetica eccezione ( l’art. 603 comma II e III c.p.p. e l’interpretazione giurisprudenziale già consentivano in caso di giudizio abbreviato tipico la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello in caso di prove sopravvenute alla sentenza di I grado o per determinazione ex officio , con conseguente assunzione orale della prova dichiarativa) va da sé che questa sentenza costituiva un ulteriore quid novi rispetto ad un giudizio – di per sé – a prova potenzialmente contratta ed ancor di più nel giudizio di appello che prevede la rinnovazione istruttoria quale deroga al giudizio ordinario , per cui si integravano ben due eccezioni nella medesima situazione processuale.

Con la decisione in commento la giurisprudenza di legittimità ha confermato non solo i principii asseriti nelle sentenze Dasgupta e Patalano , ma soprattutto ha , per l’ennesima volta , confermato sul piano motivazionale i pilastri surrettizi delle citate sentenze : “La garanzia costituzionale del principio della presunzione di innocenza costituisce, a sua volta, il sostrato valoriale del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, cui sono strettamente funzionali sia la percezione diretta della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti, sia il principio d’immediatezza nella sua acquisizione. Riflessi evidenti di tale impostazione logico-sistematica sono visibili nei passaggi ove si afferma che il dovere di “motivazione rafforzata” da parte del giudice dell’impugnazione, in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, il canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, il dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale ed i limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale. All’interno di tale prospettiva, dunque, non v’è spazio per giungere alle medesime conclusioni nel diverso caso in cui, basandosi su una differente valutazione della prova dichiarativa nei due gradi di giudizio, la riforma in appello pervenga ad un esito assolutorio rispetto ad una sentenza di condanna pronunciata in primo grado. La disposizione che ha introdotto nel sistema codicistico il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio è stata, non a caso, riferita dal legislatore all’esclusivo ambito di applicazione dell’art. 533 cod. proc. pen., che attiene alla pronuncia di una sentenza di condanna, mentre dall’art. 530 cod. proc. pen., che disciplina il diverso esito assolutorio, non soltanto non emerge un criterio di giudizio analogo, ma ne affiora, nella sostanza, uno opposto. Nel comma 2 di tale articolo, infatti, si prevede che il giudice debba pronunciare assoluzione in tutti i casi in cui un dubbio sussiste e non può essere superato, ciò che equivale a descrivere – dalla prospettiva dell’assoluzione – il mancato soddisfacimento della regola del ragionevole dubbio.”

La corte , pertanto , stabiliva l’impossibilità giuridica di equiparare ogni ipotesi di riforma integrale della sentenza di I grado , ponendo un importante distinguo .

Più in particolare , evidenziava come la necessità di una motivazione rafforzata – pur rimanendo immanente in tutti i casi di riforma di una sentenza – costituisse un presidio tanto più insuperabile nel caso di sentenza di riforma in peius onde salvaguardare il rispetto del principio del superamento di ogni ragionevole dubbio – introdotto con la L. n.° 46/06 al I comma dell’art. 533 c.p.p – ai fini dell’emissione di una sentenza di condanna.

Dal combinato disposto dell’art. 530 comma II ed art. 533 comma I c.p.p.- frutto della disposizione costituzionale della presunzione di non colpevolezza contenuta anche nell’art. 6 comma II CEDU – nasceva , conseguentemente l’esigenza di un presidio motivazionale più forte ed intenso nel caso di sentenza riformatrice di condanna dell’imputato.

Di tal che necessitasse la rinnovazione probatoria in appello esclusivamente nel caso di sentenza assolutoria emessa nel I grado di merito , allo scopo di garantire i presidi del sistema accusatorio quali il principio dell’oralità nell’assunzione della prova e dell’immediatezza del giudice.

La sentenza appare conforme ai principi dell’arco costituzionale e tra essi all’art. 117 comma I Cost.

L’adesione del nostro paese ai trattati internazionali onera le nostre istituzioni ad adeguarsi non solo alle normative in esse contenute ma anche all’interpretazione fornitane dai conferenti organi istituiti a tale scopo.

La non casuale convergenza tra principi ed interpretazioni convenzionali , principi di rango costituzionale e tra essi del giusto processo rende tanto più la decisione commentata apprezzabile e consona al sistema processuale vigente.

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