Da Federalismi.it 

Il contributo inquadra l’intelligenza artificiale giudiziaria non come mero fattore di efficientamento, ma come elemento idoneo a modificare la distribuzione del potere di cognizione nel processo. Attraverso le categorie della funzione, dell’incidenza e del controllo, l’autore mostra come anche gli strumenti impiegati nelle fasi preparatorie possano condizionare la selezione dei ricorsi, la qualificazione dei casi, l’organizzazione del materiale probatorio e, in ultima analisi, la formazione della decisione.
Particolarmente rilevante è la distinzione tra titolarità formale della decisione ed effettiva autonomia del decisore.
Il mantenimento di un giudice nel circuito decisionale non è sufficiente e non neutralizza, infatti, i rischi di appiattimento sulla raccomandazione algoritmica e di opacità dei criteri utilizzati dal sistema. Da ciò deriva la necessità di una supervisione umana qualificata, fondata sulla conoscibilità dello strumento, sulla verificabilità del risultato e sulla possibilità di motivare criticamente l’adesione o il dissenso rispetto all’indicazione “artificiale”. 
Sul piano delle garanzie, l’articolo correttamente valorizza la posizione della parte processuale: quando l’AI concorre a classificare, selezionare o valutare informazioni rilevanti, trasparenza e contestabilità – anche sul piano informatico – diventano condizioni imprescindibili del contraddittorio e del diritto di difesa. Il tema decisivo non è quindi soltanto stabilire se la macchina “decida”, ma verificare in quale misura l’elaborazione algoritmica contribuisca a definire il campo delle risultanze  processuali e le categorie entro cui la decisione viene assunta.