La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 24298 del 2026 ha affermato che, in materia di pene sostitutive, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ritualmente formulata nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p., impone al giudice del gravame una decisione espressa, non surrogabile mediante un rigetto meramente implicito.
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità trae origine dalla condanna dell’imputato per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., aggravato, tra l’altro, dalla minore età della persona offesa e dalla pregressa relazione affettiva con la medesima; condanna confermata dalla Corte di appello di Catania e successivamente censurata con ricorso per cassazione, articolato in due motivi, uno riferito al vizio motivazionale in punto di responsabilità, l’altro all’omessa pronuncia sulla richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, reputandolo aspecifico, rivalutativo e manifestamente infondato
L’interesse centrale della pronuncia è, tuttavia, concentrato sul secondo motivo di ricorso.
Dall’esame diretto del verbale d’udienza, consentito alla Corte di cassazione in ragione della deduzione di un error in procedendo, è emerso che la difesa, munita di procura speciale, aveva depositato richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545-bis c.p.p., in subordine, con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte afferma espressamente che tale richiesta doveva ritenersi tempestiva in applicazione della disciplina transitoria introdotta dall’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e che, proprio per tale ragione, la Corte territoriale era tenuta a pronunciarsi sulla stessa.
Il principio enunciato dal Supremo Collegio assume particolare rilievo perché chiarisce la struttura dell’obbligo decisorio gravante sul giudice di appello. La richiesta di applicazione della pena sostitutiva non costituisce un’istanza meramente eventuale, suscettibile di essere assorbita dal complessivo esito reiettivo dell’impugnazione, ma introduce un autonomo thema decidendum in punto di trattamento sanzionatorio. Ne consegue che, una volta ritualmente formulata, essa esige una risposta giurisdizionale espressa.
La sentenza in esame precisa, infatti, che il giudice del gravame, qualora non sia in grado di decidere immediatamente, deve comunque attivare il meccanismo procedimentale previsto dall’art. 545-bis c.p.p., il quale può comportare l’interlocuzione con le parti all’esito della camera di consiglio oppure, se necessari ulteriori accertamenti, la sospensione del processo e la fissazione di una nuova udienza entro sessanta giorni, con eventuale acquisizione di informazioni dall’ufficio di esecuzione penale esterna o dalla polizia giudiziaria. In ogni caso, ciò che non è consentito è il silenzio decisorio.
La decisione della Cassazione, pur muovendo dal caso concreto, ribadisce un dato di sistema: la fase di commisurazione e conformazione della pena non può essere degradata a passaggio accessorio né può essere sottratta al controllo di legalità mediante omissione di pronuncia. Questa proposizione rappresenta, sul piano interpretativo, il nucleo più significativo della sentenza.
Di particolare interesse è altresì il passaggio nel quale la Corte esclude che il silenzio del giudice di appello possa essere ricostruito in termini di rigetto implicito. Il Supremo Collegio osserva che non emergeva alcuna causa di inammissibilità dell’istanza e, soprattutto, esclude l’operatività della causa ostativa prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), della legge n. 689 del 1981, richiamata in relazione al delitto di atti persecutori in danno di persona minorenne.
Secondo la Corte, la riconduzione di tale fattispecie tra i reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. è intervenuta soltanto per effetto della L. 2 dicembre 2025, n. 181, entrata in vigore il 17 dicembre 2025, con la conseguenza che il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole, sancito dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., impedisce l’applicazione della nuova disciplina a fatti e situazioni processuali anteriori. Anche sotto questo profilo, la sentenza si distingue per la rigorosa attenzione al regime intertemporale e al rapporto tra disciplina sopravvenuta e garanzie costituzionali.