Il processo penale telematico entra in una nuova fase di transizione.

Con il decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026 ed entrato in vigore lo stesso giorno, viene modificato l’articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217. La conseguenza pratica è rilevante: il calendario del deposito telematico obbligatorio viene ridisegnato e la completa digitalizzazione del processo penale viene proiettata fino al 1° luglio 2030.

Analizziamo, in chiave operativa, che cosa cambia per difensori, uffici giudiziari, procure, cancellerie e soggetti abilitati al deposito. Il punto di partenza resta l’articolo 111-bis del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Cartabia, che stabilisce il principio generale del deposito esclusivamente telematico degli atti, dei documenti, delle richieste e delle memorie in ogni stato e grado del procedimento.

Il decreto ministeriale n. 114 del 2026 non abbandona quel principio. Al contrario, lo conferma. Tuttavia interviene sulla fase transitoria, individuando nuove scadenze, proroghe e regimi differenziati per uffici e procedimenti non ancora pienamente telematizzati.

  • IL QUADRO NORMATIVO

La disciplina ruota attorno a tre riferimenti principali.

Il primo è l’articolo 111-bis del codice di procedura penale, che costituisce la norma processuale generale sul deposito telematico.

Il secondo è il decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, che detta le regole operative del processo penale telematico.

Il terzo è il decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114, che modifica l’articolo 3 del decreto n. 217 del 2023 e ridefinisce le scadenze della transizione.

La logica del sistema è chiara: il deposito telematico diventa la modalità ordinaria ed esclusiva, ma l’obbligo entra in vigore in momenti diversi a seconda dell’ufficio giudiziario, del tipo di procedimento e della categoria di soggetti abilitati.

  • LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3 DEL DM 217/2023

Il decreto n. 114 del 2026 interviene su più commi dell’articolo 3.

Il comma 3-bis viene prorogato. Per gli atti, i documenti e le richieste relativi alle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche e tra presenti, il deposito non telematico resta consentito ai soli soggetti abilitati interni fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027, salvo le specifiche ipotesi disciplinate dal nuovo calendario, anche questo settore dovrà rientrare nel regime telematico.

Il comma 5 viene sostituito integralmente. Le precedenti scadenze vengono superate e il nuovo sistema prevede un ingresso progressivo nel deposito telematico esclusivo dal 1° luglio 2027 al 1° gennaio 2030.

Viene poi introdotto il comma 5-bis, che assume una funzione decisiva. Questo nuovo comma disciplina categorie di procedimenti che erano escluse dal comma 5 o regolate in modo diverso, fissando scadenze autonome fino al 1° luglio 2030.

Il comma 6 viene riformulato per gli abilitati esterni. Per avvocati, difensori, consulenti, periti e altri soggetti privati legittimati al deposito, il telematico resta facoltativo in alcuni uffici fino alle rispettive date di scadenza.

Il comma 7 viene coordinato con il nuovo comma 5-bis. In fase transitoria, il deposito telematico può essere utilizzato solo se vi è un provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica della Giustizia che attesti la funzionalità dei sistemi informatici, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici.

Infine, il comma 8 viene soppresso. Le materie prima ricondotte a quel comma vengono assorbite nel nuovo comma 5-bis.

  • IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

Il nuovo calendario deve essere letto in ordine cronologico.

Al 1° gennaio 2025 risultano già operative le scadenze relative a Procura della Repubblica presso il Tribunale, Procura Europea, GIP e GUP del Tribunale ordinario, Tribunale ordinario e Procura Generale presso la Corte d’appello limitatamente all’avocazione. Per questi uffici il deposito telematico esclusivo è già in vigore e il decreto n. 114 del 2026 non modifica tale assetto.

Il 31 dicembre 2026 rappresenta la nuova scadenza per la deroga in materia di intercettazioni, limitatamente ai soggetti abilitati interni. Fino a tale data il deposito non telematico resta consentito per gli atti relativi alle intercettazioni.

Dal 1° luglio 2027 il deposito diventa esclusivo presso la Corte d’appello e la Procura Generale presso la Corte d’appello, per interni ed esterni, con esclusione dei procedimenti rinviati al comma 5-bis.

Per gli abilitati esterni il periodo transitorio termina il 30 giugno 2027.

Dal 1° gennaio 2028 il deposito telematico esclusivo si estende alla Corte di Cassazione, alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e all’Ufficio del Giudice di Pace. Alla stessa data rientrano nel regime obbligatorio anche le impugnazioni avverso i provvedimenti del Giudice di Pace.

Dal 1° gennaio 2029 il regime esclusivo riguarda il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e i procedimenti assegnati alla sezione della Corte d’appello per i minorenni.

Dal 1° luglio 2029 entrano nel regime obbligatorio i procedimenti del Libro X del codice di procedura penale, relativi ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Dal 1° gennaio 2030 il deposito telematico esclusivo riguarda il Tribunale di Sorveglianza.

Infine, dal 1° luglio 2030 si completa la transizione. A quella data entrano nel regime esclusivo i procedimenti di prevenzione, il mandato d’arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, nonché le materie dei libri IV e XI del codice di procedura penale indicate dal decreto. È la data finale della piena telematizzazione del processo penale.

  • ATTI E PROCEDIMENTI:CHE COSA È GIÀ OBBLIGATORIO E CHE COSA RESTA TRANSITORIO

Per gli atti in fase dibattimentale, per gli atti davanti al GIP e al GUP del Tribunale ordinario e per gli atti davanti alle Procure e ai Tribunali ordinari, il deposito telematico esclusivo è già operativo dal 1° gennaio 2025.

Per gli atti dei riti speciali davanti al Tribunale ordinario, il documento segnala la piena operatività del regime telematico, con particolare riferimento alle modifiche già intervenute in materia di impugnazioni cautelari e sequestro probatorio.

Per le intercettazioni resta la deroga fino al 31 dicembre 2026, ma soltanto per gli abilitati interni.

Per Corte d’appello, Cassazione, Giudice di Pace, minorenni, sorveglianza, rapporti con autorità straniere, prevenzione, mandato d’arresto europeo e procedure di consegna, occorre invece verificare con precisione la data di ingresso nel regime esclusivo.

Vi sono poi due eccezioni permanenti previste dall’articolo 111-bis del codice di procedura penale. La prima riguarda gli atti personalmente compiuti dalle parti e dalla persona offesa, che possono essere depositati anche con modalità non telematiche. La seconda riguarda gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non siano acquisibili in copia informatica.

  • SOGGETTI ABILITATI INTERNI ED ESTERNI

Il decreto distingue tra soggetti abilitati interni e soggetti abilitati esterni.

Tra gli interni rientrano magistrati, personale di cancelleria e segreteria, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, procuratori dello Stato e dipendenti pubblici autorizzati.

Tra gli esterni rientrano avvocati, difensori d’ufficio e di fiducia, periti, consulenti tecnici e altri soggetti privati legittimati a intervenire nel procedimento penale.

Per gli esterni, il canale ordinario è il Portale dei Depositi Penali, previa autenticazione con identità digitale e accesso al Portale dei Servizi Telematici.

La PEC non equivale al deposito telematico previsto dall’articolo 111-bis del codice di procedura penale. Essa resta ammessa solo nei casi in cui il deposito non telematico sia ancora consentito dalla disciplina transitoria.

  • IL RISCHIO OPERATIVO PER IL DIFENSORE

Il profilo più delicato per la difesa è il rischio di errore sul regime applicabile.

Per ogni deposito occorre verificare almeno quattro elementi: l’ufficio destinatario, la tipologia di procedimento, la data della scadenza transitoria e l’eventuale pubblicazione del provvedimento DGSIA che abilita il deposito telematico nella fase facoltativa.

Un deposito effettuato con modalità errata può esporre l’atto a contestazioni di invalidità, inefficacia o inammissibilità, secondo la disciplina applicabile e l’orientamento giurisprudenziale che verrà a formarsi o consolidarsi.

Per il difensore, la verifica preventiva del canale di deposito non è quindi un adempimento meramente tecnico, ma una cautela processuale essenziale.

  • MALFUNZIONAMENTI E TERMINI

In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, la disciplina richiamata nel documento prevede che il termine di decadenza sia prorogato di diritto al giorno successivo al ripristino, ma solo quando il malfunzionamento sia attestato dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati con provvedimento pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici.

Questo dato è essenziale: il problema tecnico non documentato ufficialmente non basta, di per sé, a giustificare il mancato rispetto del termine. Per I difensori diventa quindi necessario conservare prova del tentativo di deposito, delle ricevute, delle schermate di errore e, soprattutto, dell’eventuale provvedimento DGSIA.

  • CONCLUSIONE

Il decreto ministeriale 26 giugno 2026, n. 114 ridisegna la transizione al processo penale telematico.

Il sistema resta orientato al deposito digitale come regola generale, ma la piena obbligatorietà viene distribuita in un arco temporale più ampio, fino al 1° luglio 2030.

Per gli operatori del processo penale, la questione centrale non è più soltanto sapere se il deposito telematico sia obbligatorio.

La domanda corretta diventa: per questo ufficio, per questo procedimento, per questo soggetto e in questa data, qual è il canale processualmente corretto?

La risposta richiede una verifica puntuale del decreto, del Portale dei Servizi Telematici e dei provvedimenti DGSIA eventualmente pubblicati.