Le intercettazioni restano uno dei punti di massima tensione del processo penale, laddove si misurano esigenze di accertamento, legalità della prova e tutela effettiva del diritto di difesa; il codice di rito le disciplina agli artt. 266 – 271 c.p.p., collocandole tra i mezzi di ricerca della prova.
L’autorevole contributo segnalato riporta al centro della riflessione il tema della circolazione probatoria del materiale captativo e, dunque, della sua utilizzabilità oltre il procedimento nel quale l’intercettazione è stata autorizzata.
L’autorevole contributo segnalato riporta al centro della riflessione il tema della circolazione probatoria del materiale captativo e, dunque, della sua utilizzabilità oltre il procedimento nel quale l’intercettazione è stata autorizzata.
La questione si ripropone oggi con particolare evidenza anche alla luce della L. 31 marzo 2025, n. 47, che ha inciso sull’art. 267, comma 3, c.p.p., introducendo il limite della durata complessiva delle intercettazioni in quarantacinque giorni, salvo motivata deroga, e ha modificato altresì l’art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.
A ciò si aggiunge il richiamo, contenuto nel preambolo del d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv. dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a esigenze segnalate anche dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, mentre l’art. 111 Cost.continua a offrire la cornice del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti.