(Corte cost., sent. n. 87/2026, dep. 21 maggio 2026) 

La questione: riduzione ex art. 442, co. 2‑bis e accesso alla detenzione domiciliare sostitutiva

Con la sentenza n. 87/2026 la Corte costituzionale è investita di una questione che nasce dall’innesto, nel rito abbreviato, dell’ulteriore riduzione premiale per mancata impugnazione (cd. acquiescenza meritevole) e dal coordinamento di tale meccanismo con il sistema delle pene sostitutive. Il rimettente (GIP di Nola quale giudice dell’esecuzione) censura gli artt. 442, comma 2‑bis, e 676, comma 3‑bis, c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena… comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge». 

Il caso concreto: dopo condanna in abbreviato e irrevocabilità per mancata impugnazione, la difesa chiede al Giudice dell’esecuzione sia l’applicazione della riduzione di un sesto ex art. 442, co. 2‑bis, sia la sostituzione della pena così rideterminata con la detenzione domiciliare sostitutiva.

La Corte ricostruisce osserva che:
a) l’art. 442, co. 2‑bis, c.p.p. dispone che, in mancanza di impugnazione, «la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione»;
b) l’art. 676, co. 3‑bis, c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulla riduzione, precisando che «il giudice procede d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile». 

Il rimettente, tuttavia, ritiene che la cornice normativa non consenta – senza intervento additivo – di compiere il passo ulteriore, ossia decidere anche sulla pena sostitutiva, invocando esigenze di certezza e richiamando, tra l’altro, l’idea dell’“alternativa” tra riduzione per acquiescenza e proposizione dell’appello (Cass. n. 8106/2024).

La risposta della Corte: non fondatezza perché l’interpretazione conforme è “possibile e doverosa”

La Corte afferma, in primo luogo, un criterio di controllo “condizionato”: se si negasse al giudice dell’esecuzione il potere di applicare una pena sostitutiva nel procedimento ex art. 676, co. 3‑bis, il quadro normativo richiamato «si porrebbe effettivamente in contrasto con i principi costituzionali evocati», ritienendo che «una interpretazione costituzionalmente conforme … è possibile e doverosa», sicché non occorre una declaratoria d’illegittimità. 

La pronuncia, dunque, si colloca nel solco (esplicitamente richiamato) della precedente sent. n. 208/2024, valorizzando l’argomentazione sui poteri impliciti: una volta che la legge attribuisce al giudice una funzione, devono riconoscersi i poteri “necessitati” al suo esercizio. 

Il principio che la sentenza consente di individuare (in forma sintetica) è il seguente: nell’ambito del procedimento ex art. 676, co. 3‑bis, c.p.p., il giudice dell’esecuzione, chiamato a rideterminare la pena per effetto della riduzione ex art. 442, co. 2‑bis, deve poter compiere anche le valutazioni consequenziali sul trattamento sanzionatorio che risultino necessarie a dare coerenza costituzionale al sistema, inclusa l’applicazione di pene sostitutive ove ricorrano i presupposti e la pena rientri nei limiti.