PEC a indirizzo errato e impugnazione penale: i limiti dell’inammissibilità nel regime transitorio

La disciplina transitoria del processo penale telematico resta compatibile con il diritto di difesa, ma l’inammissibilità non può operare se la cancelleria trasmette tempestivamente l’atto all’ufficio competente.

Nel regime transitorio del processo penale telematico, l’art. 87-bis, commi 7, lett. c), e 8, del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di ritenere legittima la previsione di inammissibilità dell’impugnazione trasmessa via PEC a un indirizzo diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento. La scelta normativa risponde a un’esigenza organizzativa precisa: governare i flussi telematici in una fase ancora non pienamente stabilizzata del processo penale digitale e assicurare ordine, rapidità e funzionalità nella ricezione degli atti. In questa cornice, la disciplina non si pone, in astratto, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Il punto decisivo emerge, però, sul piano applicativo. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione impone, infatti, di escludere l’inammissibilità quando l’atto, benché inviato a un indirizzo PEC diverso da quello corretto, sia stato tempestivamente ritrasmesso dalla cancelleria ricevente all’ufficio competente entro il termine perentorio per proporre l’impugnazione. In una simile evenienza, il sistema ha comunque raggiunto il proprio scopo e il diritto di difesa non risulta compromesso.

La Corte costituzionale richiama la decisione delle Sezioni unite (sentenza 11 dicembre 2025-18 febbraio 2026, n. 6565) che “valorizza sia il dato letterale dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 che configura precise e tassative cause di inammissibilità; sia la ratio di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione delle scansioni processuali che ispira l’intera riforma attuata nel 2022. Quest’ultima – hanno osservato le Sezioni unite – «non si limita a perseguire, mediante il ricorso a modalità telematiche, obiettivi acceleratori dei tempi di deposito degli atti, ma risponde anche all’esigenza di garantire uno smistamento efficace dei flussi in entrata presso le cancellerie, così da consentire una gestione ordinata del carico di lavoro ed evitare attività supplementari di verifica e trasmissione agli uffici competenti”.

Non può non osservarsi che gli indirizzi PEC e le loro relative attribuzioni non sono stati oggetto di una comunicazione efficace.

L’individuazione dell’indirizzo pec corretto costituisce, ancora oggi, un problema per il difensore anche per le prassi “interne” degli uffici giudiziari che non hanno contribuito a fare chiarezza.

Corte costituzionale, sentenza n.77/2026