L’ordinanza di archiviazione tra tipicità dei rimedi e diritti della vittima

Nota a Cass., Sez. II pen., 13 aprile 2026, n. 13404

La sentenza in commento offre l’occasione per una riflessione sistematica sull’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione alla luce della riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, nonché sul rapporto tra il modello interno dei rimedi e le istanze di tutela derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte di cassazione ribadisce il carattere chiuso e tipizzato del sistema delle impugnazioni avverso l’archiviazione, escludendo la configurabilità dell’abnormità anche in presenza di arguable claims (pretese giuridicamente fondate) relativi a gravi violazioni di diritti fondamentali. La pronuncia consente di mettere in luce le persistenti tensioni tra la qualificazione interna dell’archiviazione come provvedimento rebus sic stantibus e la nozione di definitività sostanziale elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Con la sentenza n. 13404 del 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione affronta nuovamente il tema dell’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione e dei limiti del sindacato di legittimità in relazione ai diritti procedurali della persona offesa. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma assume particolare interesse per l’ampiezza delle questioni sollevate nel ricorso, che chiamavano in causa non solo il diritto processuale penale interno, bensì anche il diritto dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella prospettiva dell’effettività dei rimedi giurisdizionali.

 Il caso e le questioni sottoposte alla Corte

Il ricorso per cassazione era proposto dalla persona offesa avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’opposizione e disposto l’archiviazione del procedimento.Le censure articolate investivano molteplici profili: dalla violazione delle regole sulla giurisdizione e sull’obbligatorietà dell’azione penale, all’omessa attività investigativa, sino alla dedotta lesione dei diritti riconosciuti alla vittima dalla Direttiva 2012/29/UE e dalla CEDU. In tale contesto, veniva altresì prospettata l’illegittimità costituzionale degli artt. 410 e 410‑bis c.p.p., come modificati dalla riforma del 2017, nella parte in cui escludono la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione.

Il nucleo argomentativo centrale delle doglianze si fondava sull’assunto secondo cui l’inoppugnabilità dell’archiviazione, in presenza di arguable claims (ossia doglianze non manifestamente infondate / pretese giuridicamente sostenibili) concernenti gravi violazioni di diritti fondamentali, determinerebbe una stasi patologica del procedimento, incompatibile con il diritto a un rimedio effettivo.

 Il quadro normativo: la riforma del 2017

Il ragionamento della Corte si innesta sull’assetto normativo risultante dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ed entrata in vigore il 3 agosto 2017.

In particolare, l’art. 1, commi 33–36, della legge n. 103/2017 ha introdotto nel codice di procedura penale lart. 410‑bis c.p.p., ridefinendo in modo incisivo il sistema dei rimedi avverso l’ordinanza di archiviazione.
La riforma ha:

  • escluso la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di archiviazione;
  • previsto quale unico rimedio il reclamo al tribunale in composizione monocratica;
  • circoscritto l’oggetto del reclamo ai soli casi di nullità derivanti dalla violazione del contraddittorio, mediante rinvio all’art. 127, comma 5, c.p.p.;
  • stabilito il carattere espressamente non impugnabile dell’ordinanza pronunciata sul reclamo.

 La decisione della Cassazione: tipicità dei rimedi ed esclusione dell’abnormità

Muovendo da questa premessa, la Corte rigetta integralmente il ricorso, valorizzando la scelta operata dal legislatore del 2017, qualificata come espressione di un modello di tutela rigidamente tipizzato. La Cassazione osserva che l’art. 1, commi 33–36, della legge n. 103/2017, attraverso l’introduzione dell’art. 410‑bis c.p.p., ha consapevolmente escluso il sindacato di legittimità sull’archiviazione, salvo le ipotesi tassative di nullità per violazione del contraddittorio. Ne consegue che il sistema dei rimedi deve essere considerato chiuso, non suscettibile di integrazioni interpretative in sede di legittimità. Su tali basi, viene esclusa la configurabilità dell’abnormità, sia in senso strutturale sia in senso funzionale. L’ordinanza di archiviazione è infatti un provvedimento espressamente previsto dall’ordinamento e inserito in una sequenza procedimentale normativamente regolata; essa non determina né una indebita regressione del procedimento né una stasi irreversibile, essendo sempre astrattamente possibile la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p. La Corte afferma, infine, che le doglianze fondate sul diritto dell’Unione europea e sulla CEDU, pur sorrette da arguable claims, non possono condurre a una disapplicazione o a una reinterpretazione contra legem della disciplina introdotta dal legislatore del 2017.

In particolare: “Né si può ritenere che l’ordinanza impugnata possa essere qualificata abnorme per violazione del diritto di difesa o delle disposizioni CEDU; come condivisibilmente affermato nella motivazione della sentenza di Sez.3, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875 “deve innanzi tutto essere ricordato come l’art. 111 comma 7 Cost. elevi a rango costituzionale la garanzia del ricorso per cassazione esclusivamente con riguardo alle sentenze ed ai provvedimenti in materia di libertà personale. Ed in tal senso, escluso per definizione che l’ordinanza in questione possa essere ricondotta a tale ultima categoria, questa Corte ha altresì già avuto modo di escludere che la stessa abbia natura e carattere sostanziale di sentenza (Sez. 6, n. 17535 del 23 marzo 2018, P.O. in proc. Scarcella, Rv. 272717)”

Ed ancora: “….in generale i provvedimenti in materia di archiviazione sono sforniti di uno specifico valore decisorio che non sia quello rebus sic stantibus – stante la loro intrinseca revocabilità attraverso il meccanismo previsto dall’art. 414 cod.proc.pen. – mentre a maggior ragione quello che esita la procedura di reclamo non assume alcun stabile valore definitorio in relazione alla regiudicanda, posto che tale procedura è attivabile esclusivamente per le ipotesi di violazione del contraddittorio previste dal primo comma dell’art. 410-bis e non già per questioni attinenti al merito della decisione cui il rimedio si riferisce. Né, per aggirare i limiti costituzionali del diritto di accedere alla giurisdizione di legittimità, è possibile invocare quello di difesa, atteso che il secondo comma dell’art. 24 Cost. si limita a garantirne l’esercizio in ogni stato e grado del procedimento, senza però imporre a tal fine una determinata articolazione dei gradi in cui lo stesso procedimento debba svolgersi, che, altrimenti, la stessa successiva disposizione di cui al citato settimo comma dell’art. 111 cesserebbe di avere significato e si finirebbe per prefigurare come costituzionalmente necessaria la proponibilità di impugnazioni tendenzialmente all’infinito. Né, ancora, è ipotizzabile un contrasto tra l’art. 410- bis terzo comma cod.proc.pen. e le disposizioni della CEDU, atteso che queste (ed in particolare l’art. 2 del VII Protocollo addizionale) espressamente prevedono la garanzia del doppio grado di giurisdizione solo in caso di “condanna”, garanzia che peraltro nel caso di specie è comunque rispettata proprio attraverso la procedura di reclamo.” 

 Profili critici e tensioni sistemiche

La pronuncia si colloca in linea di continuità con la giurisprudenza interna prevalente, ma lascia irrisolte rilevanti tensioni sistemiche. In particolare, permane il contrasto tra la qualificazione interna dell’archiviazione come provvedimento rebus sic stantibus, intrinsecamente revocabile, e l’approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo, che tende a valorizzarne la definitività sostanziale quando i rimedi alternativi previsti dall’ordinamento risultano, in concreto, ineffettivi.In tale prospettiva, la nozione di abnormità, pur evocata in dottrina come possibile “valvola di sicurezza del sistema”, viene mantenuta dalla giurisprudenza di legittimità entro confini estremamente rigorosi, tali da escluderne l’impiego quale strumento di adeguamento dell’ordinamento processuale interno agli standard convenzionali ed euro‑unitari.

Conclusioni

La sentenza n. 13404/2026 conferma che, allo stato, la tutela della persona offesa rispetto alle decisioni di archiviazione non transita attraverso la Corte di cassazione, ma resta confinata nei rimedi tipizzati della fase delle indagini preliminari. Ogni eventuale ripensamento dell’attuale assetto, specie con riferimento all’effettività della tutela delle vittime in presenza di arguable claims relativi a gravi violazioni di diritti fondamentali, appare destinato a passare dal legislatore o da un intervento della Corte costituzionale, eventualmente sollecitato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Corte_di_Cassazione,_Sezione_seconda,_sentenza_n_13404_del_14_aprile