Protocollo Difensori di Ufficio Immediatamente Reperibili in Aula ai sensi dell’art. 97 co. 1 c.p.p.
Premessa
Il presente documento si propone di predisporre un modello di regolamentazione del turno di reperibilità in aula del difensore di ufficio per i casi di indispensabilità e di urgenza, come previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina del CNF. Gli obiettivi che hanno ispirato l’adozione del predetto protocollo sono:
- Assicurare la difesa tecnica agli imputati che sono sprovvisti di difensore per indisponibilità del difensore di fiducia o del difensore di ufficio nominato ex art. 97 co. 1 c.p.p.
- Garantire una equità nella nomina del difensore immediatamente reperibile, al fine di privilegiare un maggior numero di avvocati coinvolti nella turnazione della difesa di ufficio, rendendo così meno gravoso il munus per coloro che aderiscono.
- Garantire una regolare gestione delle udienze e dei dibattimenti.
- Dare contezza agli Avvocati titolari del processo e assenti in udienza della celebrazione e dell’eventuale rinvio del suddetto processo in loro assenza.
- Consentire ad un difensore di individuare un possibile sostituto processuale attraverso la conoscenza del difensore di turno in aula.
La Presidenza del Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli, sentita l’Associazione Difensori d’Ufficio di Napoli, concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare procedure operative attraverso le quali sarà possibile prevedere la regolamentazione dei difensori di ufficio immediatamente reperibili al fine di garantire una rapida individuazione del difensore, a favore dell’efficienza della giurisdizione.
A tale fine si concorda quanto segue:
1. Istituzione della Lista del Turno di Reperibilità in Aula presso il Tribunale di Napoli
Il Consiglio dell’Ordine di Napoli, che già ha istituito la lista di turno per i soggetti indagati liberi, per i soggetti arrestati, per le urgenze e per la sorveglianza, istituisce due ulteriori liste:
a) “Lista del Turno di Reperibilità in Aula”
Attingendo i nominativi, per ogni singolo giorno di udienza, tra gli avvocati indicati per la medesima data nella lista “Turno Liberi” e nella lista “Turno Sorveglianza”.
È prevista:
- indicazione di due difensori d’ufficio per ogni aula del Tribunale Ordinario penale di Napoli – ruolo monocratico (comprensivo dei giudizi direttissimi, eccetto le udienze predibattimentali);
- indicazione di un difensore per le udienze collegiali o dinanzi al G.i.p.;
- indicazione di un difensore per ogni Giudice di pace penale.
La diversa indicazione è motivata dall’elevato numero di procedimenti nel ruolo monocratico rispetto agli altri uffici.
La turnazione sarà predisposta unitamente ai turni trimestrali, con indicazione dell’autorità giudiziaria presso cui il difensore dovrà esercitare le funzioni ex art. 97 co. 4 c.p.p.
b) “Lista di Reperibilità per Udienze Predibattimentali”
Predisposta in rotazione alfabetica tra gli iscritti nell’apposito elenco, in numero pari alle udienze predibattimentali della settimana.
I turni avranno cadenza diversa da quella trimestrale e saranno comunicati periodicamente.
2. Pubblicazione e Comunicazione dei Turni di Reperibilità in Aula
- Il COA di Napoli comunicherà via PEC, entro la fine del trimestre precedente, ai difensori d’ufficio di turno l’assegnazione.
- Il COA pubblicherà la lista trimestralmente sul proprio sito.
- Il COA invierà la lista all’Ufficio di Presidenza del Tribunale affinché sia inoltrata alle cancellerie delle singole sezioni.
3. Impossibilità a Presenziare nel Giorno di Reperibilità in Aula
Il difensore assegnatario deve comunicare immediatamente l’eventuale impossibilità a presenziare, documentando l’impedimento.
Se l’impedimento sopraggiunge successivamente, deve essere comunicato tempestivamente per consentire al COA di nominare un altro difensore.
La comunicazione deve avvenire tramite PEC all’indirizzo indicato dal COA.
Non è possibile chiedere la variazione del turno di reperibilità.
4. Regolamentazione del Turno di Udienza
- I procedimenti trattati con il difensore di turno in aula devono essere celebrati al termine della fascia oraria dell’udienza, dopo i processi con difensori titolari presenti (di fiducia o d’ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p.).
- Deroga possibile solo in caso di processi con più imputati e presenza di difensori di fiducia o ex art. 97 co. 1 c.p.p.
- Per evitare eccessivo frazionamento dell’attività difensiva, il difensore nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. sarà nominato anche nelle successive udienze in caso di assenza del titolare, con preferenza rispetto al difensore di turno.
- Tutti i procedimenti con difensore titolare assente devono essere trattati al termine della fascia oraria, come da protocollo del 17.06.2024, per evitare che un ritardo del difensore privi del diritto di esercitare il mandato.
- Il difensore nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. deve comunicare al titolare l’esito dell’udienza.
5. Disciplina Sanzionatoria
Si applicano le norme del codice deontologico, in particolare l’obbligo di correttezza ex art. 38.
L’ingiustificata sollecitazione al giudice a non rispettare l’art. 4 del protocollo costituisce violazione del principio di colleganza, punibile con la sospensione.
Sottoscritto in Napoli, 03 marzo 2026
- Il Presidente del Tribunale di Napoli
- Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
- Il Presidente della Camera penale di Napoli
Protocollo_reperimento_difensori_d’ufficio