Pubblichiamo l’intervento dell’Avv. Clemente Biondi durante l’evento tenutosi a Vallo della Lucania, lo scorso 6 marzo. 

LE RAGIONI DEL SI

Questa campagna referendaria è stata caratterizzata da una forte contrapposizione politica nella quale una parte delle forze in gioco, esasperando il profilo bipolare del consenso da esprimere, ha rinunciato al confronto democratico e civile delle idee e preferito far ricorso all’aggressione verbale, all’offesa, alla concessione di patenti di perbenismo, all’accusa di contiguità mafiosa (per fortuna limitata alla sola espressione del voto) e trasformato la tensione elettorale, che doveva essere focalizzata su uno specifico tema, in un attacco alla maggioranza parlamentare e per essa al governo, deviando così l’attenzione e la formazione del consenso degli elettori dalle ragioni dell’unico e reale tema del referendum:la separazione delle carriere dei magistrati, l’istituzione di due CSM e dell’Alta Corte disciplinare”.

Così, non si è fatto scrupolo da parte degli oppositori alla riformadall’indicare all’elettore contenuti ed effetti della stessa privi di qualsiasi riscontro nel testo delle norme da confermare, il cui profilo costituzionale e l’inequivoca forma espressiva non lasciano, invece, spazio ad illazioni e congetture.

Ed ancora, l’attacco alle ragioni del SI si è articolato attraverso il pericolo della sottomissione dei giudici al potere politico (con i famosi, quanto censurati, tabelloni nelle stazioni ferroviarie), a quello della dipendenza dei pubblici ministeri dall’esecutivo, fino ad escludere i votanti per il SI dal novero delle persone perbene e porli, quanto meno nella scelta elettorale, al fianco dei “massoni deviati (tema sempre caro alle Procure calabresi), dei mafiosi e dei delinquenti”.

La forza intimidatrice di tali inusitate espressioni ha, però, ottenuto l’effetto dirompente desiderato sulle persone, impedendo a tanti di esprimere liberamente il proprio pensiero in un contesto, come quello elettorale, che, invece, deve essere caratterizzato dalla più ampia e garantita libertà di manifestazione delle idee, in quanto massima espressione della democrazia.

Una campagna referendaria da parte dei sostenitori del no così caratterizzata da profili surreali che impongono un diverso approccio alle tematiche di fondo che la riforma presenta, ovvero quello di restare rigorosamente aderenti al testo della legge costituzionale, per dimostrare come sono lontano dalla riforma quelle illazioni, quei sospetti e quei pericoli per la democrazia che per gli oppositori alla riforma si stanno trasformando in un’altra sfortunata occasione di paranoica ossessione.

I punti della riforma che ribadisce l’indipendenza e l’autonomia della magistratura da ogni altro potere, anche nella sua nuova composizione ordinamentale nelle carriere giudicante e requirente (art.104, 1° comma), sono tre:

1. Separazione delle carriere dei magistrati attraverso la modifica dell’art.104;
2. Istituzione di due C.S.M. con elezione per sorteggio dei rispettivi componenti (1/3 laici e 2/3 togati) oltre al Presidente della Repubblica, al Primo presidente ed al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, questi ultimi due membri togati ancorché di diritto (art.104);
3. Istituzione dell’Alta Corte di disciplina (art.105) ;

Anche sul numero degli articoli si è, addirittura, posta un’inutile enfasi per denunciare il presunto stravolgimento della Costituzione, in quanto quelli oggetto di modifica degli istituti sono solo due, perché negli altri 5 è stata modificata solo la declinazione al plurale degli istituti oggetto dell’intervento legislativo.

La riforma, che modifica l’ordinamento unitario della magistratura voluto nel 1941 dal ministro Dino Grandi nella visione totalitariafascista dello Stato, alla quale paradossalmente si oppongono oggi quelle frange conservatrici che si sono impossessate dell’organo di autogoverno della magistratura e che definiscono fascista il paventato e surreale pericolo di sottomissione del pubblico ministero all’esecutivo, è, invece, figlia proprio della Costituzione!

Essa è la realizzazione del principio del giusto processointrodotto nella Costituzione nel 1999 con la modifica dell’art. 111 che, individuando il principio del giusto processo quale strumento di attuazione della giurisdizione(1° comma), ha inserito nel quadro della più ampia garanzia costituzionale i profili strutturali sui quali esso deve reggersi e che prevedono il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale (2° comma).

Questa è la norma costituzionale che dal 1999 aspettava concreta attuazione, che dava assetto costituzionale definitivo al sistema processuale accusatorio e che fin dal lontano 1986 era auspicata dal Sen. Giuliano Vassalli, come egli ebbe a dichiarare nell’Assemblea del Senato della IX Legislatura del 19.11.1986 in sede dei lavori della legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

In definitiva, il primo e fino ad ora unico codice della storia repubblicana, entrato in vigore nel 1989, solo oggi, a distanza di ben 37 anni, con la riforma che siamo chiamati ad approvare troverà la sua definizione strutturale con la concreta realizzazione della terzietà del giudice, attraverso la separazione della sua posizione ordinamentale da quella del magistrato della carriera requirente.

Separazione resa necessaria dalla posizione di terziein cui il sistema accusatorio e la norma costituzionale dell’art. 111 pongono il giudice rispetto alla parti in contraddittorio tra loro, sia nel momento di acquisizione della prova, non più formata dal pubblico ministero nella sua solitudine inquisitoria, che in quello della sua valutazione ai fini della individuazione dei profili penalmente rilevanti del fatto e della sua qualificazione giuridica, quest’ultimoquale momento topico nell’esercizio della giurisdizione.

Ecco la novità strutturale del sistema accusatorio: un giudicedavanti al quale si svela la prova e davanti al quale l’imputato è garantito dal principio di non colpevolezza sancito dall’art. 27, 2° co. della Costituzione.

Un giudice, quindi, che nella dialettica/contraddittorio delle parti rispetto ad esse non deve essere più solo imparziale, cioè equidistante da loro in uno specifico contesto processuale, ma anche terzo, cioè estraneo a qualsiasi interesse in comune con le parti, anche a quelli di carattere ordinamentale che, fino ad oggi, ancora lo legano istituzionalmente al rappresentante della pubblica accusa.

Questa è la terzietà extraprocedimentale che si può raggiungere solo separando gli ordinamenti e, quindi, le carriere per eliminare quei punti in comune che attengono alla valutazione ai fini degliavanzamenti di carriera, all’assegnazione di incarichi e finanche alla disciplina, affidata all’autogoverno dello stesso C.S.M. cui partecipano indistintamente giudicanti e pubblici ministeri.

Punti in comune tra giudice e pubblico ministero che la cronaca degli ultimi anni ha svelato in tutta la loro inquietante realtà, denunciati oggi da decine di magistrati di ogni ruolo e funzione, che vedono nella modifica costituzionale la prima vera occasione per dare concretezza all’indipendenza ordinamentale dei ruoli, con l’istituzione di un giudice e di un pubblico ministero non solo liberi ed indipendenti da qualsiasi potere esterno, ma anche da qualsiasi potere interno ai loro organi di autogoverno che la degenerazione del sistema delle correnti ha creato affidando agli equilibri politiciinterni dell’A.N.M., associazione privata e sindacale dei magistrati, tutte le decisioni in ordine alla carriera di ogni magistrato, arrivando, così, a condizionarne l’esercizio della giurisdizione.

Con il sorteggio, sia del terzo di nomina parlamentare che dei due terzi eletti tra i togati, la magistratura in ognuno dei due C.S.M.conserverà la maggioranza dei 2/3 (più i due alti magistrati della Corte di Cassazione, anch’essi, ovviamente, togati), necessaria per il proprio autogoverno in piena autonomia ed indipendenza.

Ad analoghe conclusioni si giunge in ordine all’imparzialità dei componenti ed alla maggioranza attribuita alla magistratura nell’Alta Corte disciplinare nella quale ai 3 membri di nomina del Presidente della Repubblica ed ai 3 di elezione con sorteggio da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune si aggiungono 9 magistrati (6 giudicanti e 3 requirenti), anch’essi eletti con sorteggio.

Pertanto, indipendenza ed autonomia anche in quest’organo garantite dall’impossibilità di accordi finalizzati all’elezionedi un magistrato piuttosto che di un altro e dalla previsione della maggioranza di 3/5 attribuita alla magistratura.

Organo disciplinare le cui decisioni, diversamente da quelle attuali, potranno essere appellate davanti ad altra sezione diversamente composta dell’Alta Corte, la cui sentenza potrà sempre, ai sensi del vigente art. 111, 7° comma della Costituzione, essere oggetto di ricorso per cassazione per violazione di legge.

La riforma sulla separazione delle carriere ci restituirà, quindi, una magistratura più indipendente ed autonoma, più autorevole perché libera da qualsiasi condizionamento che possa compromettere l’effettività della giurisdizione, intesa sia come esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero che nella sua più delicata espressione di applicazione della norma penale.

Avv. Clemente Biondi

Foro di Napoli