Pillole dalla Costituente 

di Bruno Larosa

Terza

 

                  L’asserita assoluta pretesa che i Costituenti, delineando il nuovo Potere e il suo Organo costituzionale, prevedessero l’assoluta autonomia del Potere Giudiziario dagli altri due non corrisponde alla realtà.

Si riporta la posizione che sul punto manifestarono gli On.li Piero Calamandrei e Giovanni Leone nel corso dell’illustrazione dei loro rispettivi progetti, per come risulta dal resoconto sommario della seduta del 5.12.1946 della Seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, che si occupava della Magistratura e della Giurisdizione:

Calamandrei: “… Rimane allora un terzo sistema intermedio, da lui [Calamandrei] proposto nel suo progetto, ma per il quale dichiara di avere egli stesso dei dubbi, consistente nella creazione di un <<Procuratore Generale commissario della giustizia>> rappresentante l’organo di collegamento tra Magistratura e Governo. Tale commissario   avrebbe in parte la figura di magistrato, in quanto sarebbe scelto tra i Procuratori Generali della Corte d’appello o di Cassazione, e in parte quella di rappresentante politico, in quanto sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Camera, prenderebbe parte alle sedute del Consiglio dei Ministri  con voto consultivo e risponderebbe di fronte alle Camere del buon andamento della Magistratura… Ritiene che rispetto agli inconvenienti che le altre due soluzioni indubbiamente presentano, questa terza possa essere presa in considerazione, anche perché, personalmente, non è del tutto favorevole a concedere alla Magistratura il massimo dell’indipendenza”.

                  A questa proposta del Calamandrei, nella stessa seduta, faceva eco l’on. Giovanni Leone il quale, illustrando il Suo progetto, affermava:

“Passando ad esaminare il problema del collegamento tra potere giudiziario e Governo, {Leone] osserva che con nessuno dei congegni prospettati dall’onorevole Calamandrei si elimina il pericolo che la Magistratura possa trovarsi in conflitto con gli altri poteri… fa presente che la preoccupazione, condivisa anche da molti magistrati, è certo quella di rendere costoro indipendenti, ma non assolutamente distaccati dalla vita dello Stato… In conclusione, il sistema del Relatore [Leone] si presenta organicamente così: potere giudiziario indipendente (autogoverno anche finanziario) con, al sommo dell’organizzazione, il Presidente della Corte di cassazione ed il Consiglio superiore, inclusione in tale Consiglio anche di elementi eletti dalle due Camere, in modo da stabilire un primo punto di collegamento del potere giudiziario con gli altri poteri…”.