La sentenza della Quinta Sezione penale n. 27628/2026 offre un’importante precisazione in tema di “contestazione a catena” ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., con specifico riguardo ai reati associativi di tipo mafioso e ai reati-fine di tentata estorsione aggravata, valorizzando il ruolo del giudice del riesame nel controllo su eventuali strumentalizzazioni del potere cautelare da parte del pubblico ministero.
Il caso e la questione posta
Il procedimento trae origine da un’istanza di revoca della custodia cautelare in carcere, motivata dall’asserito decorso del termine massimo di fase ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in ragione di una precedente ordinanza cautelare emessa in distinto procedimento per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, già definito con sentenza di condanna. L’indagato invocava l’applicazione dell’istituto della “contestazione a catena”, come delineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 408/2005) e dalle Sezioni Unite Librato, sostenendo che il pubblico ministero disponesse, già al momento della prima misura, degli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare.
Il Tribunale del riesame di Lecce aveva escluso sia la sussistenza di connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due procedimenti, sia un uso elusivo della sequenza cautelare, ritenendo quindi infondata la prospettazione difensiva circa la retrodatazione del dies a quo.
Il quadro normativo e giurisprudenziale sulla retrodatazione
La Corte di cassazione ricostruisce in modo sistematico i presupposti applicativi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ricordando come la retrodatazione persegua la finalità di riallineare misure che, pur dovendo essere coeve, sono state adottate separatamente, evitando una diluizione artificiosa dei termini di custodia.
Vengono richiamate le tre ipotesi oggi rilevanti: il “medesimo fatto”, la “connessione qualificata” ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., e l’estensione operata dalla Corte costituzionale ai “fatti non connessi” qualora gli elementi per la seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti alla data della prima.
Particolare rilievo assume il richiamo alle Sezioni Unite Librato, laddove si esclude che la retrodatazione possa coprire condotte successive all’emanazione della prima ordinanza, soprattutto nelle ipotesi di reato permanente e, in specie, di associazione mafiosa, in cui la permanenza del vincolo associativo può protrarsi nonostante la carcerazione. Sul versante dei fatti non connessi, la Corte ribadisce che la retrodatazione è ipotizzabile, in procedimenti distinti dinanzi al medesimo giudice, solo se la separazione processuale sia riconducibile a una scelta del pubblico ministero, suscettibile di integrare una indebita “segmentazione” del potere cautelare.
L’associazione mafiosa a “contestazione aperta”
Applicando tali coordinate, la Corte reputa infondate le censure relative al reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (capo A), sottolineando che la contestazione è formulata in termini “aperti”, ossia come condotta perdurante al momento dell’applicazione della seconda misura.
In tale prospettiva, non può operare il meccanismo della retrodatazione, poiché la partecipazione al sodalizio mafioso si è protratta dopo la prima ordinanza, escludendo in radice la possibilità di anticipare il dies a quo della misura successiva.
La Corte evidenzia, inoltre, come la difesa non abbia specificamente dedotto né la cessazione del reato associativo, né l’interruzione della partecipazione dell’indagato alla consorteria al momento della carcerazione, impedendo così di prospettare una diversa ricostruzione del tempus commissi delicti idonea a fondare l’applicazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Ne discende la conferma della perdurante efficacia del titolo cautelare relativo all’associazione mafiosa, insensibile all’eventuale retrodatazione dei termini riferiti ad altri capi di imputazione.
Le tentate estorsioni aggravate e il controllo sulla “strumentalizzazione”
Di segno diverso è la valutazione della Corte con riguardo ai tre episodi di tentata estorsione aggravata dall’agevolazione mafiosa di cui ai capi A4), A5) e A6), commessi nel 2020, 2021 e 2022, quindi in epoca anteriore alla prima ordinanza cautelare. Pur riconoscendo che il Tribunale del riesame ha logicamente escluso una connessione qualificata tra tali fatti e il diverso episodio estorsivo oggetto del precedente procedimento, la Suprema Corte richiama il giudice territoriale all’onere di un più penetrante accertamento in punto di eventuale strumentalizzazione del potere cautelare da parte del pubblico ministero.
In particolare, viene ribadito che, nei casi di procedimenti distinti senza connessione qualificata, il solo dato per cui gli elementi del secondo provvedimento fossero già desumibili dagli atti al momento del primo non è sufficiente a radicare automaticamente la retrodatazione. Occorre, piuttosto, verificare se il pm abbia indebitamente ritardato l’inizio del secondo procedimento o lo abbia mantenuto separato dal primo, in un’ottica elusiva della disciplina dei termini massimi di custodia. Poiché tale indagine è mancata, la Corte annulla l’ordinanza impugnata sul punto, con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame limitatamente ai reati estorsivi, precisando che l’annullamento ha rilievo meramente formale quanto alla determinazione del termine di fase, senza incidere sulla validità del titolo cautelare relativo al 416-bis.
Spunti applicativi
La decisione si segnala, in prospettiva applicativa, per almeno due profili: da un lato, conferma la particolare resistenza del reato associativo mafioso alle logiche di retrodatazione, quando la contestazione sia in forma aperta e non sia adeguatamente allegata la cessazione della permanenza; dall’altro, rafforza il ruolo del giudice del riesame quale presidio contro eventuali pratiche di “frazionamento” cautelare, imponendogli un vaglio concreto sull’uso delle scansioni procedimentali da parte dell’accusa.
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