Il mandato a impugnare nel processo in assenza tra formalismo e garanzie
Nota a Cass., Sez. I pen., ord. 29 maggio 2026 (dep. 5 giugno 2026), n. 20709
Con l’ordinanza in commento la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di evidente rilievo sistematico:
se l’onere di deposito del mandato specifico a impugnare, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., trovi applicazione anche nel ricorso per cassazione proposto dal difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza, quando venga contestata la stessa legittimità della declaratoria di assenza.
La questione si colloca al crocevia tra il nuovo modello di “imputato consapevole” disegnato dalla riforma Cartabia e la tenuta delle garanzie difensive nei casi in cui la conoscenza del processo costituisca proprio il fatto controverso.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva dichiarato l’assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., qualificandolo come “regolarmente citato e non comparso”, e il processo si era concluso con sentenza di condanna pronunciata all’esito del dibattimento celebrato in sua assenza.
Il difensore d’ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della declaratoria di assenza e degli atti successivi, lamentando il difetto di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato e il mancato svolgimento dei doverosi accertamenti notificatori richiesti dall’art. 420-quater c.p.p.
Il ricorso, tuttavia, era privo del mandato specifico a impugnare previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; da qui la questione preliminare di ammissibilità, ritenuta dalla Corte pregiudiziale rispetto all’esame del merito.
L’ordinanza ricostruisce in modo puntuale il quadro normativo introdotto dal d.Lgs. n. 150 del 2022, che ha inserito nell’art. 581 c.p.p. i commi 1-ter e 1-quater, imponendo, per l’imputato giudicato in assenza, il deposito di uno specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio.[6]
Secondo la stessa ordinanza, la finalità della disposizione è quella di garantire che l’impugnazione sia espressione di un imputato che“conosce e vuole” la progressione del processo, evitando la celebrazione di gradi di giudizio destinati a essere successivamente travolti dai rimedi restitutori.
La modifica apportata dalla L. n. 114 del 2024 ha limitato l’onere al solo difensore d’ufficio, sul presupposto della diversa natura del rapporto rispetto al difensore di fiducia, ma non ne ha mutato la funzione di filtro formale e di prova della conoscenza della sentenza.
Il contrasto giurisprudenziale
La Prima Sezione dà atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale “attuale e consapevole”, segnalato dall’Ufficio del Massimario, circa l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. al ricorso per cassazione che investa, insieme alla sentenza, anche l’ordinanza dichiarativa dell’assenza:
“La Difesa dell’imputato ricorrente ha invocato l’approdo interpretativo raggiunto da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 286920-01, che esclude l’applicabilità del suddetto onere formale al giudizio di cassazione introdotto per contestare (unitamente alla sentenza) l’ordinanza sulla declaratoria di assenza; la Procura generale in sede ha invece invocato l’opposto indirizzo propugnato, tra le tante, da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01, che conclude, invece, in questi casi, per l’inammissibilità del ricorso. AI proposito è in effetti radicato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto – sincrono e intersezionale – segnalato dall’Ufficio del Massimario con la relazione n. 26 del 8 aprile 2026, la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere”
Secondo l’orientamento maggioritario, la norma si applica anche in tale ipotesi: poiché l’ordinanza è impugnabile solo unitamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 c.p.p., essa deve rispettare le stesse condizioni di ammissibilità previste per l’impugnazione della decisione finale.
Secondo l’indirizzo minoritario, invece, la verifica sulla validità della declaratoria di assenza è logicamente prioritaria: subordinare tale controllo al previo deposito del mandato speciale significherebbe, nei fatti, impedire l’accertamento di una possibile violazione del diritto dell’imputato a partecipare consapevolmente al processo:
È necessario, allora, comprendere se e in che termini operi nel giudizio di cassazione l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore d’ufficio è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d’ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato.
L’ordinanza richiama il quadro dell’art. 6 CEDU, osservando che, nel sistema convenzionale, assume rilievo decisivo l’esistenza di un rimedio effettivo per l’imputato inconsapevole del processo. In tale contesto viene richiamato il precedente Bivolaru c. Romania (n. 2), 2 ottobre 2018, §§ 8-18, nonché l’art. 8, par. 4, della direttiva (UE) 2016/343 e la sentenza della Corte di giustizia, causa C-569/20, del 19 maggio 2022, a sostegno dell’idea che la tutela dell’assente possa essere assicurata anche mediante rimedi successivi al giudicato. La Corte menziona inoltre, nel quadro della giurisprudenza EDU sull’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU, i precedenti Sannino c. Italia, Kremzow c. Austria e Quaranta c. Svizzera.
Resta però aperta la criticità di fondo: se l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il mandato speciale può non essere acquisibile proprio per la ragione che dovrebbe legittimare l’impugnazione. Ciò rischia di trasformarsi in ostacolo all’accesso al sindacato di legittimità; il punto non riguarda soltanto la forma dell’atto, ma la possibilità stessa di far emergere, nel processo, l’assenza non consapevole.
Non meno significativa è la ricostruzione della riflessione dottrinale operata dalla stessa ordinanza. La Corte dà infatti atto che una parte della dottrina ha letto il mandato speciale come strumento orientato più all’efficienza del sistema che al rafforzamento del diritto di difesa, e ha segnalato il rischio di una disparità sostanziale tra imputato assistito da difensore di fiducia e imputato assistito da difensore d’ufficio, con effetti particolarmente gravosi proprio per i soggetti più deboli.
La rimessione alle Sezioni Unite investe un tema che supera il tema processuale: si tratta di stabilire se il modello dell’“imputato consapevole” possa essere governato attraverso un requisito formale la cui mancanza conduce all’inammissibilità anche quando è proprio la consapevolezza a essere contestata. La decisione delle Sezioni Unite sarà dunque decisiva non solo per l’interpretazione dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., ma per la definizione e l’individuazione del punto di equilibrio tra efficienza e garanzie del processo penale digitale.
Note:
Non siamo riusciti a reperire la Relazione del Massimario citata nell’ordinanza in commento.