La sopravvenuta modifica del regime della procedibilità del reato di truffa telematica, introdotta dalla L.n. 90/2024 mediante l’art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p., integra una disposizione più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p. e si applica retroattivamente ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

Ne consegue che la remissione di querela, intervenuta e accettata nel corso del giudizio, determina l’estinzione del reato anche se, al momento del fatto, esso era procedibile d’ufficio.

Con la sentenza n. 17846/2026, la Corte di cassazione interviene sul regime giuridico della truffa online, censurando la prassi di ritenere automaticamente integrata l’aggravante della minorata difesa in presenza del solo utilizzo del mezzo telematico. La Corte afferma che il dato tecnologico non è sufficiente: è necessario verificare in concreto la situazione di vulnerabilità della vittima.

La Corte precisa che, a seguito della LEGGE 28 giugno 2024, n. 90, la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici deve essere qualificata ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p.: la fattispecie, pur aggravata, risulta procedibile a querela.

Cass. Pen.,Sez. II, sentenza n.17846 del 19 maggio 2026