Il  13 maggio è stata pubblicata in G.U. la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 24 febbraio-12 maggio 2026, che ha dichiarato nuovamente la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, c.p. L’articolo è stato dichiarato incostituzionale “nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all’art. 62, numero 6, prima parte, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”.

La precedente formulazione della norma impediva al giudice di valutare in concreto l’incidenza della condotta riparatoria sull’offensività del fatto. La Corte rileva che la riparazione integrale del danno riduce, anche se ex post, il disvalore oggettivo del reato, sicché impedirne sempre la prevalenza sulla recidiva determina un esito sanzionatorio sproporzionato, in violazione

  • dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza),
  • dell’art. 27, comma 3, Cost. (proporzione e finalità rieducativa della pena).

La Corte così si esprime: “in definitiva, l’attenuante della riduzione integrale del danno mostra un volto composito: è finalizzata a incentivare una condotta collaborativa del reo diretta a rimuovere, prima del giudizio penale, ogni effetto civile pregiudizievole derivante dal reato allo scopo primario di ridurre il vulnus oggettivamente cagionato al bene giuridico protetto, senza in pari tempo escludere la possibilità che siano accertati in concreto eventuali indici di ravvedimento dell’autore del reato, suscettibili di essere valorizzati nella dosimetria sanzionatoria.”

Viene così ribadito il principio consolidato della giurisprudenza della Corte: la pena deve essere individualizzata e proporzionata al fatto, senza automatismi rigidi (orientamento costante della Corte; estremi da verificare).