Il nuovo box PST sui malfunzionamenti del Portale Atti Penali
Nel processo penale telematico, il malfunzionamento dei sistemi informatici non è un mero inconveniente tecnico. È un fatto processualmente rilevante, perché può impedire alla difesa di depositare atti, di evitare decadenze e di documentare l’impossibilità di utilizzare il canale telematico.
Il problema della prova del malfunzionamento
Il nodo centrale è la prova del malfunzionamento ai sensi dell’art.175 bis c.p.p. Quando il deposito telematico non riesce, il difensore deve documentare non solo il tentativo di deposito, ma anche l’esistenza di un disservizio riconosciuto dall’amministrazione. Il problema è concreto. L’attestazione del malfunzionamento deve essere conoscibile e tempestiva. Se arriva tardi o è difficile da reperire, il difensore deve decidere se ripetere il deposito, usare canali alternativi quando consentiti, chiedere la rimessione in termini o allegare elementi tecnici parziali, come schermate, messaggi di errore e ricevute.
Il malfunzionamento del portale non è un fatto neutro. Se l’infrastruttura ministeriale non funziona, il rischio della decadenza non può ricadere automaticamente sulla parte, soprattutto quando il deposito telematico è obbligatorio o costituisce il canale ordinario. Per questo va evidenziato che il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici un box dedicato ai malfunzionamenti del Portale Deposito Atti Penali.
La novità risponde a un’esigenza concreta: concentrare in un unico punto le informazioni sui malfunzionamenti riconosciuti dall’amministrazione. Il suo valore è anche processuale, perché consente alla difesa di allegare più facilmente la prova del disservizio, ricostruire la sequenza temporale e fondare eventuali richieste di rimessione in termini o di riconoscimento della tempestività dell’atto.
Nella pratica, la difesa non controlla l’infrastruttura ministeriale. Può solo documentare ciò che vede: errore di sistema, mancata ricezione, indisponibilità del portale, mancato completamento della procedura. La qualificazione ufficiale del disservizio come “malfunzionamento”, però, spetta all’amministrazione. Per questo serve un luogo istituzionale, accessibile e aggiornato in cui tali informazioni siano pubblicate.
Le ricadute pratiche
La ricaduta pratica è immediata: il box dedicato non elimina gli oneri di diligenza del difensore, ma ne rende più semplice la gestione.
In caso di disservizio, è sempre prudente:
- conservare ogni ricevuta, schermata, messaggio di errore o evidenza tecnica del tentativo di deposito;
- verificare tempestivamente se il malfunzionamento sia stato pubblicato nel box ministeriale;
- scaricare o comunque conservare copia dell’attestazione disponibile;
- indicare nell’atto successivo, o nell’istanza eventualmente necessaria, l’orario del tentativo di deposito e il collegamento temporale con il malfunzionamento dichiarato;
- valutare, ove il regime transitorio o la disciplina applicabile lo consenta, il ricorso a modalità alternative di deposito.
Va ricordato che l’art. 3 del D.M. 217/2023 ammette il ricorso a modalità alternative al deposito telematico in specifiche ipotesi transitorie e consente il deposito via PEC solo nei casi in cui è ammesso anche il deposito non telematico. [normattiva.it]
Da questo punto di vista, il box dedicato ai malfunzionamenti aumenta la trasparenza del sistema e riduce l’area grigia tra disservizio tecnico e ricaduta processuale. La difesa non è più costretta a ricostruire ex post l’esistenza del problema, ma può richiamare l’attestazione del D.G.S.I.A.
La direzione è corretta. La sua utilità concreta dipenderà però da tre condizioni: tempestività della pubblicazione, completezza delle informazioni e facile reperibilità delle attestazioni. Solo così il malfunzionamento resterà un problema dell’infrastruttura, non una causa di compressione del diritto di difesa.