Prova dichiarativa – Irreperibilità del testimone – Art. 512 c.p.p.

L’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ai sensi dell’art. 512 c.p.p. presuppone che l’irreperibilità del testimone sia accertata all’esito di ricerche effettive ed esaustive, non potendo ritenersi sufficiente il solo infruttuoso esperimento delle attività di cui all’art. 159 c.p.p.; ove dagli atti emergano concreti elementi di collegamento del dichiarante con un Paese estero, il giudice è tenuto a valutare il ricorso agli ordinari strumenti di cooperazione internazionale, non essendo esigibili soltanto ricerche meramente aleatorie o esplorative. L’omissione di tali verifiche comporta l’illegittima acquisizione della prova dichiarativa e la violazione del diritto al contraddittorio ex art. 6 CEDU, soprattutto quando la dichiarazione assume carattere decisivo ai fini dell’affermazione di responsabilità.