È stata pubblicata il 1° aprile in G.U. la sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 23 febbraio-31 marzo 2026, che ha dichiarato nuovamente la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma terzo, numero 3, c.p. “nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, cod. pen.”. Pertanto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere applicata — salva la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma — anche al delitto di tentata estorsione.
La Corte ha affermato che il tentativo di estorsione non è ontologicamente assimilabile alla fattispecie consumata sotto il profilo dell’offensività. In particolare, si legge che la preclusione legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta modalità della condotta e il reale grado di lesione del bene giuridico tutelato, osservando altresì, in termini testuali, che una simile disciplina determina un’irragionevole equiparazione di situazioni profondamente diverse, poiché «nel tentativo l’offesa può arrestarsi a uno stadio embrionale, senza produrre effetti apprezzabili sulla libertà di autodeterminazione della persona offesa» (Corte cost., n. 44/2026). Secondo la Consulta, l’automatismo normativo si pone dunque in contrasto con l’art. 3 Cost., nella misura in cui trasforma la gravità astratta del titolo di reato in una presunzione assoluta di elevata offensività, non suscettibile di verifica in concreto.
Corte costituzionale n.44/2026