La questione:
ad avviso del giudice a quo, l’attuale assetto normativo è dominato dal principio della domanda cautelare, in base al quale il giudice non può disporre una misura più grave di quella chiesta dal pubblico ministero, neppure in caso di riqualificazione giuridica del fatto.
Tale divieto sarebbe ricavabile dalla lettura combinata degli artt. 280, comma 2, e 291 cod. proc. pen., i quali imporrebbero al giudice di attenersi strettamente, in sede di valutazione delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, alla qualificazione operata nel capo d’imputazione cautelare e alle misure richieste sulla base di tale qualificazione; ciò determinerebbe l’impossibilità per il giudice di disporre, in luogo degli arresti domiciliari, la misura della custodia cautelare in carcere, anche in caso di riqualificazione giuridica del fatto, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 101 e 112 Cost..
Sussisterebbe, inoltre, una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., là dove le norme censurate, in caso di richiesta di arresti domiciliari, impediscono di applicare la più grave misura della custodia in carcere e al tempo stesso non consentono di applicare gli arresti domiciliari nei confronti di chi sia privo di una dimora adeguata al regime restrittivo domiciliare, così realizzando, a parità di esigenze cautelari, una irragionevole discriminazione
in danno di chi, viceversa, abbia una dimora stabile.
La Corte costituzionale ha osservato che:
– l’ordinanza di rimessione è stata depositata dal giudice a quo nella propria cancelleria il 26 settembre 2017 e che è pervenuta a questa Corte, con inspiegabile e censurabile ritardo, solo il 14 febbraio 2025;
– il giudice a quo – investito di una richiesta di patteggiamento con sospensione condizionale della pena – si duole di non potere applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, finanche nel caso di riqualificazione giuridica del fatto;
– che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili, in quanto, nella fase in cui versava il processo all’atto dell’incidente di costituzionalità, non vi era alcuna richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, il quale anzi aveva – prestato il consenso all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. e alla sospensione condizionale della pena;
– pertanto, il giudice a quo non deve fare applicazione delle norme censurate, essendo privo al momento del potere decisionale correlato alle previsioni di cui lamenta l’illegittimità costituzionale;
– di conseguenza, le questioni sollevate sono irrilevanti ai fini della definizione della controversia, atteso che il requisito della rilevanza «implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale» (sentenza n. 269 del 2022);
ed , in conclusione, ha concluso che le questioni prospettate sono manifestamente inammissibili (ex multis,ordinanza n. 41 del 2025).