La Quarta Sezione penale ribadisce l’orientamento consolidato sull’applicabilità della sospensione con messa alla prova al delitto ex art. 624-bis c.p.
Con sentenza del 28 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Quarta Sezione penale, è nuovamente intervenuta sulla dibattuta questione dell’ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p.
Il caso traeva origine dal rigetto, da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, della richiesta di sospensione con messa alla prova avanzata dall’imputato, successivamente condannato in abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 545-bis c.p.p.
Il giudice di prime cure aveva negato l’accesso all’istituto ritenendo che il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame fosse superiore ai limiti di legge e che il reato non rientrasse nel novero di quelli indicati dall’art. 550, comma 2, c.p.p.
La Suprema Corte ha affrontato preliminarmente la questione dell’interesse dell’imputato a proporre ricorso per ottenere la messa alla prova, pur essendo stato condannato a una pena sostitutiva.
“La prima considerazione da fare attiene all’interesse del ricorrente a proporre ricorso per cassazione per ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova a fronte di una pronuncia di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen., giacché la facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e l’eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. Unite, 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv.202269).”
Il Collegio ha evidenziato le profonde differenze tra i due istituti sotto molteplici profili:
Sul piano sostanziale: la messa alla prova costituisce causa di estinzione del reato (art. 168-ter c.p.), mentre le pene sostitutive presuppongono un accertamento di responsabilità. L’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della prova comporta la cessazione della punibilità e di tutti gli effetti penali, escludendo la configurabilità della recidiva e non costituendo ostacolo alla concessione di una futura sospensione condizionale della pena.
Sul piano processuale: la messa alla prova si configura come procedimento speciale caratterizzato dall’assenza di una condanna e di un’attribuzione di colpevolezza, mentre le sanzioni sostitutive intervengono successivamente a una pronuncia di condanna.
Quanto alla durata: la sospensione del procedimento con messa alla prova, per reati puniti con pena detentiva, non può superare due anni (art. 464-quater c.p.p.), mentre il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente alla pena detentiva sostituita (nel caso di specie, due anni e otto mesi).
Sotto il profilo delle iscrizioni nel casellario giudiziale: gli artt. 24, 25 e 28 d.P.R. n. 313/2002 escludono la menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova nei certificati rilasciati su richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione, esclusione non prevista per le sentenze di condanna con pena sostitutiva.
Su tali premesse, la Corte ha ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione del ricorrente, riconoscendo la maggiore favorevolezza della messa alla prova rispetto alla pena sostitutiva.
L’ammissibilità della messa alla prova per il furto in abitazione
Nel merito, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4926/2024; Sez. 5, n. 31757/2023; Sez. 5, n. 37251/2022; Sez. 5, n. 43958/2017), secondo cui la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l’operatività dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
La ratio dell’inclusione si fonda su una pluralità di argomenti interpretativi:
- Criterio letterale-sistematico: l’art. 168-bis c.p. subordina l’applicabilità della messa alla prova ai “delitti indicati nel comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale”, tra i quali deve ritenersi compreso il furto in abitazione.
- Criterio storico-evolutivo: l’art. 624-bis c.p. ha assorbito le precedenti fattispecie di furto in abitazione e di furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.), per le quali era contemplata la citazione diretta a giudizio. Deve quindi presumersi che il legislatore abbia inteso conservare per la nuova figura delittuosa la medesima disciplina processuale.
- Principio del favor rei: l’interpretazione deve conformarsi ai principi ispiratori dell’istituto, evidentemente orientato in senso favorevole all’imputato.
- Finalità deflattiva: in coerenza con la ratio dell’istituto, l’estinzione del reato conseguente all’esito positivo della prova produce un oggettivo effetto riduttivo dei procedimenti pendenti.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania, Ufficio GIP, diversa persona fisica, per l’ulteriore corso, assorbendo le ulteriori doglianze relative al trattamento sanzionatorio e all’aggravante della minorata difesa.
La pronuncia in commento si colloca nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che privilegia un’interpretazione estensiva dell’ambito applicativo della messa alla prova, in linea con le finalità deflattive e rieducative dell’istituto.
Di particolare interesse risulta l’approfondita disamina delle differenze tra la sospensione con messa alla prova e le pene sostitutive, che conferma la netta preminenza del primo istituto sul piano degli effetti sostanziali e processuali, giustificando pienamente l’interesse dell’imputato all’impugnazione anche a fronte di una pronuncia di condanna a pena sostitutiva.
La sentenza offre, inoltre, un quadro sistematico dei criteri interpretativi da applicare nei casi di apparente discrasia tra disciplina sostanziale e processuale, valorizzando l’evoluzione storica della normativa e il principio costituzionale del favor rei.
Corte_di_Cassazione,_sezione_IV,_sentenza,_n_38670_del_1_dicembre