Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza n. 36935/2025

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, in materia di bancarotta fraudolenta, ed ha  fornito chiarimenti che contribuiscono a definire il concetto di “motivazione apparente” e sugli obblighi motivazionali del giudice d’appello.

L’imputato, ritenuto amministratore di fatto di una società cooperativa fallita, era stato condannato per distrazione di beni aziendali. La difesa aveva proposto ricorso articolando quattro motivi, tutti incentrati su vizi di motivazione.

  • Il Principio di diritto

La Suprema Corte ha richiamato i consolidati principi in materia di motivazione apparente, equiparata alla radicale mancanza di motivazione. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Bevilacqua del 2004), si ha motivazione apparente quando l’apparato argomentativo, pur formalmente esistente, è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che costituisce motivazione meramente apparente quella del giudice d’appello che:

  • si limiti ad affermare che le argomentazioni della sentenza di primo grado sono condivisibili
  • non indichi i passaggi motivazionali che confutano le censure proposte
  • ometta il vaglio critico delle risultanze processuali
  • non illustri la riconducibilità del fatto ricostruito alla fattispecie contestata

Nel caso concreto, la Corte veneziana aveva semplicemente ripercorso il ragionamento del Tribunale e, di fronte alle plurime censure difensive, si era limitata a sostenere apoditticamente che la motivazione di primo grado “non viene intaccata dalle doglianze esposte dalla difesa”.

Questo approccio, secondo la Cassazione, significa omettere ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie e dell’iter logico decisionale, rendendo la motivazione solo fittizia e sostanzialmente inesistente.

  • La decisione

La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, che dovrà procedere a un nuovo esame del merito, affrontando analiticamente le questioni sollevate dalla difesa con adeguata motivazione. ribadendo che il controllo di secondo grado non può risolversi in una mera adesione acritica alle conclusioni del primo giudice.

Occorre invece:

  1. Esaminare specificatamente ogni censura proposta
  2. Indicare quali elementi probatori supportano il rigetto dei motivi
  3. Esplicitare il percorso logico-giuridico seguito
  4. Confrontarsi dialetticamente con le argomentazioni difensive

La sentenza conferma che la motivazione “per relationem” alla sentenza di primo grado è legittima solo quando accompagnata da un’effettiva confutazione delle critiche mosse in appello, non potendo ridursi a una formula di stile priva di contenuto argomentativo.

Corte_di_Cassazione,_sezione_quinta,_sentenza_n_36935_del_13_novembre