Nota a Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza n. 953/2025, depositata il 12 novembre 2025

La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (due fatti contestati ai capi B e C), nei confronti di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società cooperativa dichiarata fallita nel gennaio 2014. L’imputato ricorre per Cassazione sollevando quattro motivi si censura, tra cui:

  • Vizio di motivazione per travisamento delle prove testimoniali
  • Radicale assenza di motivazione
  • Violazione dell’art. 533 c.p.p. sui canoni probatori
  • Difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto

La sentenza è particolarmente rilevante per l’approfondimento sul tema della motivazione apparente.

Principi generali

La Corte richiama l’art. 125 comma 3 c.p.p., che impone al giudice di chiarire le ragioni della decisione attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito, citando le Sezioni Unite (sent. Bevilacqua n. 5876/2004), la Cassazione equipara alla mancanza assoluta di motivazione i casi in cui l’apparato argomentativo sia privo di:

  • Coerenza
  • Completezza
  • Ragionevolezza

Da ciò può delinearsi la definizione di motivazione apparente

La motivazione è apparente quando “manca del tutto la trama argomentativa, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica“, sicché “c’è un’asserzione, ma manca l’argomentazione“.

Casi tipici di motivazione apparente

La sentenza identifica tre ipotesi paradigmatiche:

  1. Mera riproduzione pedissequa della norma (senza personalizzazione)
  2. Mera esposizione del materiale probatorio definito apoditticamente come “autoevidente”, senza argomentazione valutativa
  3. Motivazione del giudice d’appello che si limita ad affermare la condivisibilità delle argomentazioni di primo grado, senza:
    • Indicare i passaggi motivazionali che confutano le censure proposte
    • Effettuare il vaglio critico delle risultanze
    • Illustrare la riconducibilità del fatto alla fattispecie contestata

Il caso concreto:

secondo la Cassazione la Corte d’Appello di Venezia meritava censura sotto questi profili:

  • Si era limitata a ripercorrere il ragionamento del Tribunale (solo sulla questione delle funzioni gestorie)
  • A fronte delle plurime censure dell’appellante, si era limitata ad affermare apoditticamente che la motivazione del primo giudice “non viene intaccata dalle doglianze esposte dalla difesa
  • Aveva omesso ogni vaglio critico delle risultanze istruttorie
  • Non aveva illustrato il percorso logico seguito per superare le censure

Pertanto la sentenza veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame.

Rilevanza della pronuncia può cosi essere riassunta: La sentenza rappresenta un’applicazione rigorosa del principio per cui il giudice d’appello non può limitarsi a un’adesione generica alle motivazioni di primo grado, ma deve confrontarsi analiticamente con le specifiche censure proposte, esplicitando il percorso logico-argomentativo che lo conduce al rigetto delle stesse.

Corte_di_Cassazione,_sezione_quinta,_sentenza_n_953_del_13_novembre